Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21483 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 18/10/2011), n.21483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21791/2009 proposto da:

B.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISACCA SIMONE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1296/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/02/2009 R.G.N. 1066/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.12.08 – 11.2.2009 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del 28.5.08 del Tribunale di Alessandria, rigettava la domanda con cui B.G.P., dipendente del Ministero dell’Interno, aveva impugnato il licenziamento con preavviso intimatogli per ragioni disciplinari con provvedimento del 22.4.02 e aveva chiesto, previa invalidazione del recesso, di essere reintegrato nel posto di lavoro con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

I giudici del gravame accoglievano l’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del licenziamento coltivata dal Ministero, ritenendo che – contrariamente a quanto sostenuto dal B. – l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., comma 2 (nel testo all’epoca in vigore) fosse istantanea e non comportasse (sulla scorta di quanto statuito da Cass. 1.6.06 n. 13046) anche la sospensione del decorso del relativo termine sino all’esaurimento (e ai successivi venti giorni) della procedura conciliativa innanzi alla D.P.L..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. affidandosi ad un unico motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con l’unico motivo di censura il ricorrente deduce violazione degli artt. 1442, 2943 e 2945 c.c. e art. 410 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’instaurazione del tentativo di conciliazione comporti, ex art. 410 c.p.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione dell’azione di annullamento e non anche la sospensione del relativo termine per tutto il tempo (e per i successivi 20 giorni) in cui si protrae il tentativo di conciliazione.

2- Il motivo è infondato.

Il ricorrente si mostra consapevole della pronuncia 1.6.06 n. 13046 con cui questa S.C. ha statuito che già il solo tenore letterale dell’art. 410 c.p.c., comma 2 (applicabile nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010), distinguendo tra interruzione della prescrizione e sospensione del termine di decadenza, non consente di ritenere che l’instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione comporti anche la sospensione del decorso del termine prescrizionale; obietta tuttavia, oltre al contrario avviso di Corte cost. n. 276/2000, la diversità della fattispecie oggi esaminata rispetto a quella oggetto del citato precedente, in cui si discuteva d’un mero diritto di credito – che può essere interrotto quante volte si voglia – e non di un’azione costitutiva come quella di annullamento, in cui l’interruzione della prescrizione può aversi soltanto con l’esercizio dell’azione medesima. Prosegue il ricorrente con il sostenere che, ove la richiesta ex art. 410 c.p.c., non sospendesse il termine di prescrizione dell’azione di annullamento fissato dall’art. 1442 c.p.c., lo stesso finirebbe con il risultare irragionevolmente ridotto, a discapito del lavoratore, di sessanta/novanta giorni, in violazione degli artt. 3, 4 e 24 Cost..

Replica l’amministrazione controricorrente che il tenore letterale dell’art. 410 c.p.c., comma 2, risulta dirimente, tale da non consentire l’esegesi proposta dal B. nè un’interpretazione costituzionalmente orientata, obiezione cui il ricorrente risponde sollecitando, in tal caso, incidente di legittimità costituzionale.

Osserva questa S.C. che già il dato testuale dell’art. 410 c.p.c., comma 2 (“La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”) milita in senso avverso a quello propugnato dal ricorrente.

Nondimeno, neppure la svalutazione del tenore letterale gioverebbe al ricorrente perchè, supponendo – al più – all’interno dell’art. 410 c.p.c., comma 2, una lacuna legislativa, la sua prospettazione avrebbe bisogno di un passaggio ulteriore, vale a dire di estendere analogicamente al meccanismo delineato dal cit. art. 410 c.p.c., comma 2, la normativa sulla sospensione della prescrizione; tale operazione è però interdetta dal carattere pacificamente tassativo (cfr., da ultimo, Cass. 27.6.2011 n. 14163) dei casi di sospensione della prescrizione ex artt. 2941 e 2942 c.c..

Ciò supera il richiamo – che si legge in ricorso – al disposto del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111 e alla relativa giurisprudenza di questa S.C., atteso che in quella evenienza è la legge stessa (v.

comma 2 del cit. art. 111) a sancire che la prescrizione prevista dal successivo art. 112 rimanga sospesa durante la liquidazione in via amministrativa delle prestazioni da parte dell’INAIL. Nè giova il richiamo all’interruzione della prescrizione con effetti permanenti di cui all’art. 2945 cpv. c.c. (erede diretto dell’elaborazione giurisprudenziale che, sotto l’imperio del c.c. del 1865, arg. a contrariis dall’art. 2128 c.c., aveva statuito la non decorrenza della prescrizione nel corso del giudizio): l’art. 2945 cpv. c.c. (sulla cui ratio cfr. Cass. 12.3.98 n. 2712; Cass. 5.3.82 n. 1377) presuppone un processo in corso (tanto che la sua successiva estinzione riporta l’interruzione, ai sensi del successivo comma 3, ad un effetto meramente istantaneo), mentre durante il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla D.P.L. il processo non è pendente (salvo il caso – che qui non ricorre – dell’oggi abrogato art. 412 bis c.p.c., comma 3), anzi, costituisce un’ipotesi ancora solo eventuale.

Nè la mera richiesta di tentativo di conciliazione può accomunarsi a domanda giudiziale, di cui produce unicamente l’effetto interruttivo della prescrizione (nei termini di cui si tratta), ma non anche gli altri (numerosi) effetti sostanziali, nè quelli processuali.

Per queste ragioni si ritiene di non condividere quel passaggio della motivazione di Corte Cost. n. 276/2000 (non vincolante se non nel giudizio a quo) che, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 410 c.p.c. (sollevata sotto profili diversi da quelli ventilati dall’odierno ricorrente), afferma che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione produrrebbe sostanzialmente gli stessi effetti della domanda giudiziale, comportando la sospensione del decorso di ogni termine di prescrizione e decadenza, per i sessanta giorni entro i quali deve esaurirsi l’espletamento del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.

In realtà, non potendosi confondere – ad avviso di questa S.C. – l’assolvimento di una mera condizione di procedibilità con la domanda giudiziale, asserirne la totale identità di effetti quanto al regime della prescrizione costituisce una petizione di principio, deducendosi in ipotesi quella che è la tesi ancora da dimostrare.

E’ pur vero che – come si afferma nella memoria ex art. 378 c.p.c., la difesa del ricorrente – la prescrizione dell’azione costitutiva presenta analogie con la decadenza, potendo essere interrotta solo con l’esercizio dell’azione medesima e ciò può avvenire una volta sola (salvo che è appena il caso di aggiungere – esperita l’azione e poi estintosi il giudizio, con ritorno dell’effetto interruttivo meramente istantaneo e non più permanente giusta previsione dell’art. 2945 c.c., comma 3, residui ancora tempo utile a ripresentare la domanda: cfr. Cass. Sez. 1^ n. 18438 del 6.8.2010).

Ma ciò non supera il perdurante ostacolo del carattere pur sempre tassativo dei casi di sospensione, come si è già ricordato.

Dunque, in assenza di esplicita previsione – all’interno dell’art. 410 c.p.c., comma 2 vecchio testo – della sospensione o di un effetto interruttivo permanente della prescrizione in virtù del tentativo obbligatorio di conciliazione, non vi sono concreti spazi interpretativi per accedere alla prospettazione di cui al ricorso.

Resta da verificare se tale esito sia affetto dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente, secondo cui, se interpretato nel senso accolto dall’impugnata sentenza, l’art. 410 c.p.c., comma 2, fa sì che il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di annullamento d’un licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo risulti in pratica ridotto, dovendosi detrarre il tempo (che non è nella disponibilità del lavoratore) occupato dal tentativo di conciliazione, tempo durante il quale il lavoratore non può ancora, proprio per la condizione di procedibilità costituita dall’art. 410 c.p.c. vecchio testo, esercitare l’azione di annullamento e, quindi, porre in essere l’unica interruzione possibile della relativa prescrizione.

In sintesi, lamenta il ricorrente, il termine quinquennale di prescrizione risulterebbe accorciato, per i lavoratori, di un tempo complessivo che può giungere fino a 60 giorni, così realizzandosi ai danni dei lavoratori medesimi un’ingiustificata disparità di trattamento (lesiva degli artt. 3, 4 e 24 Cost.) rispetto alle possibilità di azione di altre categorie di cittadini, che non essendo tenuti a previi tentativi di conciliazione possono contare su un termine complessivo di prescrizione dell’azione di annullamento pari ai cinque anni pieni di cui all’art. 1442 c.c., comma 1.

Osserva questa S.C. che la questione è manifestamente infondata perchè in tanto può parlarsi di pregiudizio al diritto all’azione in quanto il complessivo termine di prescrizione risulti apprezzabilmente accorciato, ma ciò non può dirsi rispetto ad un massimo di sessanta giorni (entro cui deve esaurirsi il tentativo di conciliazione) su un totale di ben cinque anni di termine di prescrizione dell’azione di annullamento, a maggior ragione ove si pensi che nel caso di specie, a fronte di un licenziamento intimato il 3.5.02, il ricorrente aveva fin dal 24.6.02 presentato la propria richiesta ex art. 410 c.p.c., salvo poi restare inerte sino al 9.9.07 (data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio).

In altre parole, il sacrificio del termine è minimo rispetto alla sua entità complessiva.

Per altro, sempre nel quadro della disciplina previgente alla riforma di cui alla L. n. 183 del 2010, il lavoratore non si sarebbe trovato esposto a concreti pregiudizi nemmeno ove il tempo residuo all’esercizio dell’azione (prima del compiersi della relativa prescrizione) fosse risultato inferiore a quello necessario a soddisfare la condizione di procedibilità: infatti, in tale evenienza il lavoratore ben avrebbe potuto proporre la domanda senza previo tentativo di conciliazione (così mettendo al sicuro l’effetto interruttivo permanente), salvo provvedervi dopo, in caso di sospensione del giudizio ex art. 412 bis c.p.c..

Infine, anche a voler in via dialettica supporre il contrario – ossia reputare lesiva del diritto d’azione ogni pur minima contrazione del termine quinquennale di cui all’art. 1442 c.c., comma 1 – si perverrebbe ad esiti incompatibili con quelle esigenze di certezza proprie dell’istituto della prescrizione.

Infatti, poichè – come è pacifico nella giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. 24.6.09 n. 14862) nei procedimenti instaurati mediante ricorso, caratterizzati dalla scissione fra editto actionis e vocatio in ius, il mero deposito dell’atto non interrompe la prescrizione, essendo quest’ultimo un effetto sostanziale che consegue solo alla notifica del ricorso medesimo, se si dovessero detrarre dal termine complessivo di prescrizione tutti i giorni in cui non può ancora realizzarsi l’effetto interruttivo permanente conseguente alla notifica, bisognerebbe, coerentemente, detrarre anche il tempo impiegato dal giudice nell’emettere il decreto di fissazione dell’udienza di discussione (che, nei fatti, spesso risulta ben più lungo del termine di cinque giorni previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 2, in funzione di mera accelerazione) nonchè quello impiegato dalla cancelleria nel rilasciare le copie per la notifica, tempi che non sono nella disponibilità dell’attore.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. La complessità in punto di diritto della questione dedottavi consiglia di compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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