Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21483 del 10/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21483 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

Ud. 4.3.2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CROTONE
Elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada, n. 55,
nello studio dell’avv. Luigi Vrenna; rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Bruno Iannice;
ricorrente
contro

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Data pubblicazione: 10/10/2014

LIGUORI FRANCESCO MARIA – LIGUORI ‘GIAMPIERO – LIGUORI
MARIA ANGELA (nata il 7.3.1938) – LIGUORI ADRIANA LIGUORI PIERLUIGI – LIGUORI MARCELLO – LIGUORI LAURA

(NwrA

IL 19.3.1931) – DE VENNERA GIOVANNA – LIGUORI PAOLA LIGUORI TIZIANA (eredi di Liquori Pietro)

Elettivamente domiciliati in Roma, piazzale Clodio, n.
8, nello studio dell’avv. Michele De Luca;
rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Apa, giusta
procura speciale a margine del controricorso.
controricorrenti

nonché sul ricorso proposto da
LIGUORI FRANCESCO MARIA – LIGUORI GIAMPIERO – LIGUORI
MARIA ANGELA (nata il 7.3.1938) – LIGUORI ADRIANA LIGUORI PIERLUIGI – LIGUORI MARCELLO – LIGUORI LAURA
VITTORIA – LIGUORI WANDA – LIGUORI MARIA ANGELA (NATA
IL 19.3.1931) – DE VENNERA GIOVANNA – LIGUORI PAOLA LIGUORI TIZIANA (eredi di Liquori Pietro)

come sopra rappresentati
ricorrenti in via incidentale
contro
COMUNE DI CROTONE

avverso la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro, n. 461, depositata in data 28 giugno 2008;

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VITTORIA – LIGUORI WANDA – LIGUORI MARIA ANGELA

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 marzo 2014 dal Cons. dott. Pietro
Campanile;

Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo del ricorso principale, assorbiti il
secondo e l’incidentale.
Svolgimento del processo

l – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Catanzaro, pronunciando sulla domanda di
determinazione dell’indennità di espropriazione di
alcune aree di terreno site in Crotone, località
Acquabona, di proprietà dei signori Francesco Maria,
Giampiero, Maria Angela, Adriana, Pierluigi, Marcello,
Pietro, Wanda, Maria Angela e Laura Vittoria Liguori,
sottoposte a procedimento ablativo nell’ambito della
realizzazione di un programma di recupero urbano
adottato dal Comune di Crotone, determinava in
complessivi

e

467.456,22 l’indennità complessiva,

ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ponendo a carico dell’ente convenuto la metà
delle spese processuali, compensate nel resto.
1.1 – Osservava la corte territoriale che il contratto
di quartiere con annesso piano di recupero costituiva

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udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott.ssa

una variante al Piano Regolatore, e che le aree
espropriate erano destinate a verde pubblico attrezzato
(part. 731), nonché in parte a verde pubblico e in

Veniva altresì recepita la tesi del consulente tecnico
d’ufficio secondo cui la destinazione di gran parte
delle aree a verde pubblico attrezzato non poteva
comportare un giudizio di assoluta inedificabilità, in
quanto il terreno espropriato non poteva considerarsi
in maniera separata dalla zona di recupero in cui
ricadeva. Doveva, pertanto, assumersi come dato di base
l’indice di fabbricabilità complessivo della zona
perimetrata dal piano di recupero urbano, pari a 1,45
per cento, e quindi, sulla scorta di una valutazione
comparativa fondata su un atto di cessione allo stesso
Comune di un terreno avente caratteristiche analoghe a
quello in esame, doveva prevenirsi a un valore unitario
di E 48,72 al mq, per altro non dissimile da quello
risultante dall’applicazione del criterio di calcolo
fondato sul metodo analitico.
1.2 – Applicando la riduzione del 25 per cento,
trattandosi di espropriazione finalizzata ad attuare
interventi di riforma economico-sociale, nonché la
maggiorazione del 10 per cento, in quanto l’indennità

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parte a edilizia residenziale pubblica (733 e 735 ).

offerta era inferiore agli otto decimi del valore
determinato, si perveniva alla stima, sopra indicata,
di e 467.456,22, da maggiorarsi degli interessi legali.

Crotone propone ricorso, affidato a due motivi, cui i
proprietari resistono con controricorso, interponendo
ricorso incidentale sorretto da due motivi.
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo del ricorso principale,
denunciandosi violazione dell’art. 5-bis della 1. n.
359 del 1992, si sostiene, con formulazione di idoneo
quesito di diritto, che la corte territoriale non
avrebbe potuto considerare l’intera area espropriata
edificabile, pur in presenza di una destinazione della
stessa a verde pubblico attrezzato, accordando
prevalenza al criterio della c.d. edificabilità di
fatto, in contrasto con il sistema normativo, fondato
sull’edificabilità legale.
2.1 – Con il secondo mezzo si deduce omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in merito
alla individuazione di un indice di fabbricabilità
unitario pari ad 1,45 mc per mq.
2.2 – Con il primo motivo del ricorso incidentale si

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1.3 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di

denuncia

violazione

dell’art.

91

c.p.c.,

con

riferimento alla mancata inclusione, nelle spese
liquidate, degli esborsi inerenti alla consulenza

misura inferiore alla tariffa forense.
2.3 – Con il secondo motivo i ricorrenti in via
incidentale, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c.
e vizio di motivazione, si dolgono della parziale
compensazione delle spese processuali.
3 – Il ricorso principale, dovendo i due motivi,
intimamente correlati, esaminarsi congiuntamente, è
fondato.
La tradizionale

summa divisio fra suoli agricoli ed

edificabili, ancorché attenuatasi a seguito delle
decisioni della Corte costituzionale n. 348 del 2007 e
n. 181 del 2011, quest’ultima eventualmente applicabile
in sede di rinvio, ma nel rispetto del divieto di

reformatio in peius,

non avendo i controricorrenti

contestato la liquidazione dell’indennità effettuata
dalla Corte di appello (Cass., n. 21867 del 2011,
Cass., n. 15835 del 2010; Cass., n. 10542 del 2002 e
n. 9597 del 1998), si fonda tuttora sulla norma di
cui all’art. 5 bis, comma 3, della 1. n. 359 del 1992,
così come interpretata dalla Corte Costituzionale e

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tecnica di parte ed alla liquidazione dei diritti in

dalla giurisprudenza di questa Corte, ed ora recepita
nel T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32.
3.1 – Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di

destinata a verde pubblico attrezzato, mentre le
particelle nn. 733 e 735 erano destinate in parte a
verde pubblico e in parte ad edilizia residenziale
pubblica.
Attribuendo all’intera area espropriata la natura
edificabile, la sentenza impugnata ha disatteso detta
normativa che ha prescelto, invece, quale unico
criterio per individuarla quello dell’edificabilità
legale.
3.2 – Vale bene ribadire che un’area va ritenuta
edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale,
essa risulti classificata al momento della vicenda
ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass., n.
7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un.
172 e 173/2001) e che le possibilità legali di
edificazione vanno quindi escluse tutte le volte in cui
per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui
deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia
stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente
pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche,

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appello ha accertato che la particelle n. 731 risultava

viabilità ecc.),

in quanto dette classificazioni

apportano un vincolo di destinazione che preclude ai
privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo

edificazione e che sono, come tali, soggette al regime
autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione
edilizia (Cass., nn. 665/2010; 400/2010; 21396/2009;
21095/2009; 17995/2009).
Escluso, poi, ogni rilievo alla circostanza che la
destinazione zonale consenta la costruzione di edifici
o attrezzature pubblici, in quanto l’attività di
trasformazione del suolo per la realizzazione
dell’opera pubblica, ove questa sia inderogabilmente
rimessa all’iniziativa pubblica, non può essere
assimilata al concetto d’edificazione che la L. n. 359
del 1992, art. 5 bis, prende in considerazione agli
effetti indennitari (Cass., n. 2605/2010; 21095/2009;
16537/2009), deve ribadirsi che il sistema fondato
sulla zonizzazione (o azzonamento) dell’intero
territorio da parte degli strumenti suddetti, è stato
recepito e reso irreversibile dagli artt. 32 e 37 del
T.U., e giudicato non “irragionevole nè arbitrario”
dalla Corte Costituzionale (sent. 261/1997 e 444/2000),
la quale ha osservato che rientra nelle competenze del
solo legislatore modificarlo o sostituirlo.

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che sono riconducibili alla nozione tecnica di

3.3 – Questa Corte ha di recente affermato che il
riferimento all’indispensabilità del terreno per
l’approvazione, come nella specie, di un piano di

attrezzature

ed

opere

di

interesse

collettivo

considerare funzionali alle tradizionali zone
edificatorie, in quanto concorrenti a consentirne la
realizzazione non trova riscontro nella richiamata
normativa (Cass., 13 giugno 2013, n. 14840; Cass., 7
luglio 2011, n. 15007).
Si è in proposito rilevato

che siffatta tecnica

estimativa “è sostanzialmente rivolta a recuperare per
i terreni in questione qualità ed attitudini precluse
in radice dal precetto dell’edificabilità legale,
perciò risolvendosi in una classificazione subedificatoria atta a neutralizzare gli effetti di quella
legale non-edificatoria, questa chiamando a partecipare
egualmente per altra via a benefici e valutazioni
riservati alle destinazioni realizzabili in economia di
mercato ad iniziativa privata o promiscua pubblicoprivata”. Tale criterio, inoltre, “comporta il
superamento dell’azzonamento e la sostituzione ad esso
di un “comparto virtuale” rimesso non più al momento
della programmazione urbanistica, ma a quello della
stima dei terreni chiamati a farne parte, e perciò ad

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recupero, dovendosi le aree destinate a spazi,

un’ampia e non controllabile discrezionalità sia per
quanto riguarda la sua istituzione, che la
delimitazione, sia soprattutto per apprezzarne la

(piuttosto che ad interessi più generali della
collettività), in palese contrasto con il sistema di
pianificazione vigente, fondato, invece, come ha più
volte rilevato la Corte Costituzionale (cfr. sent.
261/1997) “sulla scelta del legislatore di suddividere
le aree in due sole categorie (aree edificabili da una
parte e tutte le rimanenti dall’altra)”, e nell’ambito
di essa sulla ripartizione, da parte degli strumenti
urbanistici, dell’intero territorio in zone omogenee in esse compresa quella F, come si ricava testualmente
dal D.M. 30 aprile 1968, art. 3 e segg. – con la
precisazione delle singole destinazioni e la
determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna
zona (densità, modalità delle costruzioni, distacchi,
intensità estensiva e volumetrica, e simili.
Non si è omesso di osservare, infine, che detta
impostazione “finisce per avvalersi soprattutto del
meccanismo della c.d. edificabilità di fatto, peraltro
incentrato sulla considerazione di elementi quasi
in quanto sia la sua

esclusivamente spaziali,

superficie utile considerata,

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sia la volumetria

funzionalità ad uno specifico edificato residenziale

realizzabile su di essa, risultano composte da un
coacervo di aree assemblate senza alcun criterio
oggettivo ed appartenenti a zone disomogenee, perciò

dall’altra”.
4 – L’accoglimento del ricorso principale comporta
l’assorbimento del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio
alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa
composizione, applicherà i principi sopra enunciati,
provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle
spese processuali relative al presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di Appello di catanzaro,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data

aventi destinazioni e caratteristiche diverse l’una

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