Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21483 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13154-2015 proposto da:

D.G.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARIA SORDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO MINELLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO

MARINUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2515/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/11/2014 R.G.N. 343/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2515/2014, pubblicata in data 18 novembre 2014, la Corte d’appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione dell’INPS avverso la decisione del Tribunale di Lucera che aveva accolto la domanda proposta da D.G.M.A. (dipendente del Comune di Lucera dall’1/11/1996 al 31/7/2004) intesa ad ottenere la riliquidazione dell’indennità premio di servizio e condannato l’INPDAP al pagamento di Euro 22.022,47, dichiarava la nullità di tale decisione e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice;

la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di decadenza dell’appello per superamento termine semestrale e riteneva che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio effettuata all’INPDAP in data 9/12/2011 (nei periodo di vigenza del D.L. n. 201 del 2001), quando tale Ente era stato già soppresso e non, dunque, all’INPS, soggetto passivamente legittimato, fosse inesistente ed inidonea a costituire validamente il rapporto processuale, dovendo presumersi la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del soggetto da evocarsi in causa;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.G.M.A. affidato a due motivi;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto (ed in particolare della L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 21, comma 2 bis, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);

assume che vi è stata soppressione di un ente pubblico cui è succeduto altro ente pubblico e invoca il principio continuità delle funzioni pubbliche;

deduce che il ricorso di primo grado è stato ricevuto dall’INPDAP sede prov. Foggia come risulta dal timbro postale attestante l’avvenuta notifica e anche ricevuto dall’Istituto presso sede legale di Foggia come da avviso ricevimento recante anche il timbro Direzione Generale INPS;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza dell’appello per superamento termine semestrale sul rilievo che esso appellato non aveva dedotto nè provato che l’INPS avesse avuto conoscenza dell’esistenza del processo di primo grado nonostante l’inesistenza della notifica;

assume che il ricorso notificato alla sede provinciale INPDAP di Foggia era stato prodotto dalla stessa parte appellante nel fascicolo di primo grado (doc. 5) e che su due avvisi di ricevimento postale del ricorso di primo grado vi erano apposti rispettivamente il timbro INPDAP Foggia e quello Direzione generale INPS;

3. il ricorso, in entrambi i motivi in cui è articolato, è fondato;

4. occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento;

4.1. il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21 (nel testo in vigore dal 612-2011 al 27-12-2011 e cioè fino all’entrata in vigore della legge di conversione), rubricato Soppressione enti e organismi, prevede: “1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonchè al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS. (…). 4. Gli organi di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 3, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. (…) 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure. (…) “;

4.2. la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 21, commi 1, 2, 19, 20, 21 e l’introduzione dei commi 2-bis e 20-bis all’art. 21;

il nuovo art. 21, nelle parti di interesse, è così formulato: “1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonchè al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1 gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (…). 2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l’INPDAP e l’ENPALS”;

si aggiunga che il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 18-bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha modificato il comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevedendo che: “Gli organi di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 3, comma 2, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1 aprile 2012”;

4.3. tale essendo il quadro normativo di riferimento è da ritenersi che in realtà con il D.L. la soppressione dell’INPDAP non fosse stata immediata ma semplicemente avviata, essendo rimasti in carica (senza limitazioni) gli organi dell’Ente (fino alla data di adozione dei decreti di natura non regolamentare dei Ministri competenti di cui al comma 2) ed essendo demandata agli indicati decreti l’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi, propedeutica al trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi;

ciò del resto è reso evidente proprio dalla legge di conversione da cui si evince che non è stata confermata la disposizione di cui al D.L. della soppressione dei suddetti Enti a far data dall’entrata in vigore dello stesso (6 dicembre 2011), essendosi differita tale soppressione al 1 gennaio 2012 e che in attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi avrebbero continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;

4.4. non vi è una questione di efficacia della legge di conversione rispetto al decreto legge (essendo indiscutibile che le nuove disposizioni spiegano il loro effetto sostitutivo o modificativo di quelle convertite solo ex nunc e cioè dalla scadenza del periodo di vacatio legis) quanto piuttosto una questione di interpretazione della portata del D.L. da valutarsi anche alla luce della legge di conversione;

ed è la complessiva previsione della disposizione di cui al testo del D.L. (letta anche alla luce della successiva legge di conversione) che depone nel senso che la prevista soppressione era, quanto alla effettiva operatività, ancorata ad una serie di adempimenti da svolgersi;

non può, del resto, considerarsi soppresso un Ente quando per previsione legislativa dello stesso permangono in carica gli organi e quando le sue strutture continuano a svolgere i propri compiti istituzionali e le attività di ordinaria amministrazione, tra cui rientra certamente quella di ricezione di un atto giudiziario (v. Cass. 25 settembre 2008, n. 24082), situazione, questa, nello specifico verificatasi risultando il ricorso di primo grado ritualmente ricevuto dall’INPDAP di Foggia (v. pag. 13 del ricorso per cassazione e la documentazione ivi richiamata);

4.5. ed allora, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (effettuata all’INPDAP nel periodo di vigenza del D.L. n. 201 del 2011) era immune dal vizio di inesistenza ritenuto dalla Corte territoriale con la conseguenza che non sussisteva a carico di chi aveva eccepito che la parte avesse di fatto avuto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova, dovendosi, in caso di notificazione inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario presumersi iuris tantum (v. Cass. 5 novembre 2013, n. 24763; Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570);

4.6. in una situazione quale quella in esame, invece, avrebbe dovuto l’INPS allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso (cfr. Cass. 8 giugno 2007, n. 13506) cosa che, nella specie, non risulta essere avvenuta risultando, al contrario, apposto sull’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio effettuata (anche) presso la sede legale dell’INPDAP il timbro Direzione Generale INPS (vedi pag. 14 del ricorso per cassazione e la documentazione ivi richiamata);

4.7. si consideri, del resto, che pure in presenza di una causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (v. Cass. 20 novembre 2012, n. 20307; Cass., 30 settembre 2015, n. 19574);

5. alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio di appello, stante la tardività dell’impugnazione, non poteva essere proseguito;

da tanto deriva, altresì, che resta ferma la decisione resa dal primo giudice;

6. l’esito del giudizio consente di condannare l’Istituto al pagamento, in favore di controparte, delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità;

7. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna l’INPS al pagamento, in favore di D.G.M.A., delle spese del giudizio di appello che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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