Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21482 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21482 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 14067-2011 proposto da:
LANCELLOTTI EMMA (c.f. LNCMME34R51H501W), SAVIO
ELEONORA (c.f. SVALNR70E47H501T), SAVIO GIOVANNI
(c.f. SVAGNN61P01H501I), nella qualità di eredi di

Data pubblicazione: 19/09/2013

GIORGIO SAVIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 19, presso l’avvocato COZZI
2013
1289

GIANDOMENICO, che li rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

f.

1

ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS IN LIQUIDAZIONE (C.F.
05774470586), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.G. PORRO 18, presso l’avvocato VIVALDI JACOPO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente-

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 23/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/07/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIANDOMENICO
COZZI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato JACOPO
VIVALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per

.

l’assorbimento del secondo.

2

Svolgimento del processo
Lancellotti Emma , Savio , Giovanni e Savio Eleonora quali

sulla base di due motivi avverso il decreto depositato il
23.3.11 con cui il tribunale di Roma, ha rigettato l’opposizione
allo stato passivo ex art 98 e 209 1.f dell’ Associazione Anni
Verdi Onlus in liquidazione generale dal quale i dante causa
degli odierni ricorrenti era’ stato escluso non avendo fornito,
oltre dieci fatture allegate al ricorso introduttivo ,alcuna
ulteriore prova in ordine alla effettuazione delle prestazioni
professionali dedotte essendo incorso nella decadenza ex art 99
1.f..
La liquidazione dell’Associazione ha svolto attività difensiva
con controricorso.
Fissata, a seguito di relazione ex art 380 bis cpc ,la discussione
della causa in camera di consiglio, all’udienza del 30.1.13 la
stessa veniva rimessa alla pubblica udienza

eredi di Savio Giorgio hanno proposto ricorso per cassazione

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che, non
avendo il liquidatore ,dell’Associazione fornito alcuna

passivo , lo stesso non poteva nel giudizio di opposizione
eccepire fatti estintivi del credito fatto valere ovvero dedurre la
mancanza di prova del credito e che,comunque, essi ricorrenti a
fronte delle contestazioni avrebbero dovuto essere rimessi in
termini.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che nel giudizio d’impugnazione
proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del
fallimento, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, il
curatore ( nel caso di specie il liquidatore) è ammesso a
proporre, a norma dell’art. 99, comma settimo, legge fai!.,
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche
nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato
passivo, rimanendo affidato al tribunale del reclamo il compito

motivazione in ordine alla non ammissione del credito al

di garantire il diritto di difesa del reclamante, nelle forme
compatibili con il rito camerale.(Cass 7918/12; Cass 8929/12).
Peraltro va osservato che nel caso di specie il tribunale ha

domanda di ammissione al passivo non già in virtù della
eccezione di parte sollevata dal curatore bensì in virtù del
potere d’ufficio di rilevare l’infondatezza della domanda.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il giudice è
tenuto ad accertare, anche di ufficio e indipendentemente
dall’attività processuale della parte convenuta, il fondamento
giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o
impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti
di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in
giudizio soltanto dalla parte interessata, ciò sta a significare che
tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda
per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la
successiva caducazione del diritto con essa fatto valere,
possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze
“rite et recte” acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo

emesso la pronuncia di rigetto dell’opposizione e quindi della

non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole
processuali, con l’effetto che la verifica attribuita al giudice in
ordine alla sussistenza del titolo deve essere compiuta, di

nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi.( Cass
11108/07,Cass 410/68;Cass 723/67; Cass 695/66;Cass
1329/63).
Ben poteva dunque il curatore ( rectius nel caso di specie il
liquidatore ) sollevare nuove eccezioni ma, a prescindere da ciò
, il giudice ha esercitato il proprio potere d’ufficio di accertare
il fondamento della domanda proposta.
Quanto poi alla decadenza dai mezzi istruttori per la mancata
proposizione degli stessi con il ricorso introduttivo, questa
Corte ha già avuto occasione di affermare che nella disciplina
della L. Fall., art. 99, come’ risultante dalla riforma operata dal
D.Lgs. n. 169 del 2007 ( e già in precedenza in virtù del d.lgs n.
5 del 2006), il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento
non è un giudizio d’appello, pur avendo natura impugnatoria
(Cass. 25 febbraio 2011 n. 4708; ord. 22 febbraio 2012 n.

norma, “ex officio”, in ogni stato e grado del processo,

2677), sicché la disciplina applicabile deve essere ricercata
nello stesso art. 99 cit. (Cass. 22 marzo 2010 n. 6900) che,
come correttamente osservato dal tribunale, prevede che

specificatamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i
documenti prodotti.
In tal senso è già stato chiarito che , è fatto onere al creditore
opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice
delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti
al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della
verifica del passivo,oltre eventualmente a nuova
documentazione a sostegno della propria domanda; ne
consegue che, in difetto al tribunale è precluso l’esame nel
merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei
documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi
dell’art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza). (
Cass 493/12).
Poiché dette richieste istruttorie e produzioni documentali erano
nel caso di specie necessarie, a prescindere dalla eccezione del

l’opponente deve, a pena di decadenza, indicare

fallimento, al fine di provare il fondamento della domanda, e /t
,cioè, della esistenza del rapporto di lavoro subordinato; la
mancata indicazione e richiesta nell’atto di opposizione di

da tali mezzi e la conseguente mancata prova in ordine alla
sussistenza del predetto rapporto professionale , come
correttamente rilevato dal Tribunale di Roma.
Trattandosi di decadenza

non poteva darsi luogo

all’applicazione della concessione dei termini dell’art 183 cpc Ì
., come correttamente rilevato dal Tribunale, in considerazione
soprattutto del fatto che nel caso di specie non poteva trovare
applicazione la concessione del termine di cui all’art 183
comma 6 n. 3, previsto esclusivamente per consentire la replica
e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed
eccezioni nuove della parte convenuta, laddove come si è visto
l’onere di provare il fondamento della propria domanda
prescindeva da ogni eccezione di controparte.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestano il decreto
impugnato per avere ritenuto che le fatture prodotte fossero

siffatti mezzi probatori ha comportato pertanto la decadenza

inidonee a fornire la prova della prestazione e quindi del
credito.
Ti motivo è manifestamente infondato.

commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed
alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi
all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a
contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione
indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già
costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le
parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova
delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un
mero indizio ( da ultimo Cass .15383/10; Cass 3990/10).
A tale principio si è correttamente attenuto il tribunale laddove
ha rilevato che la documentazione in questione , consistente in
fatture emesse dopo la messa in liquidazione dell’Associazione,
essendo unilateralmente proveniente dallo stesso professionista
opponente e priva di qualsiasi ulteriore riscontro probatorio

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la fattura

non era in grado di costituire prova circa la effettiva
prestazione dell’attività professionale.
Priva di fondamento appare inoltre l’asserzione secondo cui la

prestazione professionale.
Nel brano riportato della memoria di costituzione del fallimento
si fa riferimento ad una “eventuale prestazione resa ” in
relazione alla quale si deduceva la necessità di ulteriormente
provare la qualità della stessa.E’ evidente che si trattava di una
ipotesi subordinata avendo comunque la curatela precisato il
carattere meramente eventuale della avvenuta prestazione e
quindi non effettuando alcun riconoscimento della stessa..
Il ricorso va in conclusione respinto, conformemente a quanto
già osservato nella relazione ex art 380 bis cpc.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
PQM

controparte avrebbe ammesso l’effettivo svolgimento della

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 7500,00 oltre euro 200,00

Il Presidente
.1( votAA

per esborsi ed oltre accessori di legge.

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