Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21482 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 19/08/2019), n.21482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24091/2015 R.G., proposto da:

CANTIERI S. MARCO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Marco Solveni, con domicilio in

Venezia, alla Via S. Paolo n. 3005;

– ricorrente –

contro

MONACO YACHTING & TECNOLOGIES S.A.M., in persona del legale

rappresentante p.t.;

– intimata –

CLEAR BLUE SEAS LIMITED, in persona del legale rappresentante p.t.;

– altra intimata –

avverso l’ordinanza del tribunale di La Spezia, depositata in data

5.3.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.11.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di La Spezia ha respinto l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dalla Cantieri S. Marco s.r.l. ed ha confermato il provvedimento con cui la ricorrente era stata dichiarata decaduta dal diritto ad ottenere il compenso per l’attività di custodia di un’imbarcazione sottoposta a sequestro giudiziario civile.

Il giudice di merito ha ritenuto che il custode rientri nella categoria degli ausiliari del giudice e che la domanda di liquidazione debba esser proposta, a pena di decadenza, nel termine di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, termine che era integralmente decorso al momento della richiesta di liquidazione.

Per la cassazione di questa ordinanza la Cantieri S. Marco ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.

Le società intimate non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 71 e 72, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’art. 71 del Testo Unico è applicabile ai soli ausiliari del giudice diversi dal custode o alle sole attività svolte in ambito penale, mentre il successivo art. 72, oltre a contemplare la corresponsione di acconti, regolerebbe in modo compiuto la liquidazione del compenso del custode in materia civile, svincolando la relativa richiesta dall’osservanza di termini di decadenza.

La custodia giudiziaria sarebbe oggetto di una disciplina nettamente differenziata anche sul piano letterale, da quella degli altri ausiliari, come confermerebbero:

a) il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. n), ove distingue la figura dei periti, consulenti tecnici, interpreti, traduttori e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione, da chi sia chiamato a collaborare con il giudice in quanto idoneo al compimento di singoli atti;

b) il fatto che la materia delle spese spettanti agli ausiliari è contenuta nel titolo VII, parte II del testo unico e comporta l’utilizzo delle tariffe professionali, mentre quella delle indennità di custodia è collocata nel titolo VIII e contiene il rinvio alle tariffe vigenti.

c) la diversa collocazione della disciplina transitoria del testo unico relativamente alle diverse figure;

d) la diversa terminologia utilizzata dal legislatore per denominare i compensi del custode e le corrispondenti distinzioni contemplate nella normativa in tema di patrocinio a spese dello stato (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 107, 131, art. 155, comma 3, lett. b) e c), artt. 168 e 170). A parere della ricorrente, l’interpretazione della disposizione fatta propria dal tribunale, oltre che sconfessata dalla giurisprudenza penale di questa Corte, risulterebbe in contrasto con i criteri direttivi della legge delega, che, pur avendo conferito al governo il potere di riordinare ed armonizzare le previgenti norme legislative e regolamentari, non autorizzava l’introduzione di decadenze non contemplate dalle disposizioni precedenti.

2. Il motivo è infondato.

L’inquadramento del custode giudiziario civile nel novero degli ausiliari del giudice, da cui ripete l’investitura e sotto la cui direzione e controllo è tenuto ad operare, trova specifico e puntuale riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11577/2017; Cass. 8483/2013; Cass. 5084/2010; Cass. 22860/2007; Cass. 10252/2002; Cass. 6115/1984; Cass. 3544/1983; Cass. 4348/1979; Cass. 1406/1971) e nel dato positivo.

Il capo II del libro primo del codice di rito, nel contemplare la disciplina della nomina, delle responsabilità e dei compensi degli ausiliari del giudice, menziona esplicitamente, agli artt. 65 e segg. anche il custode giudiziario, affiancandolo agli altri ausiliari del giudice (art. 68), quali soggetti in quanto idonei al compimento di determinati atti.

Parimenti il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, prevede, con formula onnicomprensiva e senza alcun distinguo, che ai fini del testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato, per ausiliari del giudice si intendono il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge.

L’oggettiva diversità dei compiti svolti dai singoli ausiliari, i dati letterali valorizzati in ricorso e la diversa collocazione delle rispettive discipline nell’ambito del testo unico non consentono di differenziare il regime dei compensi.

L’art. 71 del Testo Unico dispone che le spettanze degli ausiliari del magistrato sono corrisposte su domanda degli interessati da presentare all’autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni.

Il successivo art. 72, dispone che l’indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione dell’incarico, presentata all’autorità competente ai sensi dell’art. 168 e che, a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Il compenso del custode è quindi oggetto di una previsione ad hoc (art. 72) che, pur non prevedendo termini di decadenza, non va isolata dall’intero contesto del testo unico e che, comunque, non offre elementi per ravvisare una reale diversità di disciplina.

Non è anzitutto decisivo che al custode competa un’indennità e non un onorario, poichè l’art. 71, assoggetta al termine di decadenza tutte le spettanze degli ausiliari, con formula che, per la sua genericità, è idonea a ricomprendere qualsiasi emolumento dovuto per le attività espletate su incarico del giudice.

Osta a differenziare – in astratto – la posizione del custode da quella degli altri collaboratori del giudice, anche il dato letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. n), nel punto in cui, ai fini dell’applicabilità delle singole disposizioni del testo unico, uniforma il trattamento normativo delle singole figure, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato.

L’interpretazione delle norme accolta dal giudice di merito non incorre – infine – nei dubbi di legittimità prospettati in ricorso, nè si pone in contrasto con i principi direttivi della legge delega n. 55/1999.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, ha riprodotto il disposto del R.D. n. 1043 del 1923, art. 24, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso e alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di cento giorni dalla data del compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’intervento di riordino della materia, esitato nell’adozione del testo unico, si è tradotto nella rielaborazione degli articoli originari, eliminando le ambiguità terminologiche e adeguandoli alle novità normative in tema di modalità di pagamento, in ottemperanza alle disposizioni della L. n. 50 del 1999, art. 7, comma 2 lett. d), che autorizzavano il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e la possibilità di apportare, compatibilmente con tale obiettivo, le modifiche – anche di carattere innovativo – necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, dovendosi “ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni”, i cui principi erano già presenti nell’ordinamento, essendo sufficiente per garantire la legittimità dell’intervento normativo, anche se di carattere innovativo, il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte Cost. 53/2005; Corte Cost. 174/2005).

L’equiparazione del custode agli altri ausiliari del giudice (assente nel R.D. 1043/1923) attuata, come si è detto, dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 3 e 71, non viola ma anzi realizza pienamente gli obiettivi di armonizzazione sanciti dalla L. n. 50 del 1999.

Pur in presenza di un diverso orientamento delle sezioni penali (Cass. pen. 113/2005; Cass. 6715/2004), ritiene in definitiva il Collegio di dover continuità all’orientamento secondo cui il custode, per la natura stessa dell’attività demandatagli e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell’amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo dell’autorità giudiziaria, rientra nella categoria degli ausiliari del giudice e, pertanto, la richiesta di liquidazione del compenso è assoggettata al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 (Cass. 11577/2017), senza potersi operare alcun distinguo tra le funzioni svolte in sede penale e quelle espletate nell’ambito di un procedimento civile.

Il ricorso è, pertanto, respinto.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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