Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21481 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1992-2020 proposto da:

S.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso DAMIANO FIORATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto numero cronologico 4694/2019 del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositato il 14/10/2019 R.G.N. 4263/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. S.B., cittadino del Senegal, ha impugnato per cassazione il decreto n. 4694 del Tribunale di Bologna del 14.10.2019, all’esito del procedimento n. 4263/2018, con il quale sono state rigettate le sue domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio paese perché un giorno, tornando a casa, si era reso conto che la moglie, con l’aiuto della sua matrigna, aveva fatto praticare l’infibulazione alla figlia contro la sua volontà; portata in ospedale la bambina perché sanguinava, era stato accusato lui del fatto (avvenuto alla fine del 2015), e così decise nel 2016 di lasciare il Senegal non prima, però di avere portato la figlia in Mali presso una sua sorella; dopo un periodo in Libia, aveva precisato di essere arrivato in Italia.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato l’inattendibilità del racconto perché contraddittorio ed illogico; ha escluso, dalle fonti consultate i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, considerando la documentazione prodotta, ha ritenuto che il ricorrente non soffrisse di patologie gravi né che vi fossero altri fattori di vulnerabilità che giustificassero il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 TUI.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale S.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. I motivi possono così essere sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia l’error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere considerato il Tribunale che l’audizione era stata condotta in modo tale da non consentire al richiedente di fornire in modo logico e ordinato tutti gli elementi utili a legittimare la propria richiesta e per avere escluso ogni ricerca e attività istruttoria in ordine al reperimento di fonti esistenti e qualificate a supporto della veridicità del racconto.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, per non avere il Tribunale applicato correttamente la normativa, specificamente in ordine al concetto di “danno grave”, per la concessione della protezione sussidiaria.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, perché non era stato ben valutato che, in caso di rientro in patria, esso richiedente si sarebbe trovato esposto a violenza.

5. Preliminarmente deve rilevarsi un profilo di improcedibilità del ricorso.

6. Il provvedimento impugnato del Tribunale di Bologna n. 4694 risulta pubblicato il 14.10.2019.

7. Il presente ricorso per cassazione è stato notificato il 17.12.2019.

8. Nel suddetto ricorso si evidenzia che il provvedimento del Tribunale è stato pubblicato in data 14 novembre 2019 e comunicato in pari data dalla Cancelleria. Anche nella relata di notifica, datata però “16 settembre 2019”, si dà atto di una comunicazione della Cancelleria avvenuta in via telematica il 19.11.2019.

9. Orbene, si è affermato, in sede di legittimità, con un indirizzo cui sì intende dare seguito, che in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, è tenuto ad allegare l’avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento) producendo, a pena di improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute pec, ferma restando la inammissibilità che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, sempre che l’acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l’avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, alla inosservanza della parte al precetto posto dall’art. 369 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 14839/2020; Cass. n. 22324/2020).

10. Nel caso in esame, pertanto, il ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso proposto oltre i trenta giorni previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

11. Accanto a questo profilo, però, va comunque evidenziata la assoluta genericità ed astrattezza delle censure mosse al provvedimento impugnato che ha svolto, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente il giudizio di inattendibilità del narrato, attenendosi ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5; ha richiamato COI aggiornate ed accreditate in ordine alla problematica della concessione della protezione sussidiaria (Cass. n. 9230/2020; Cass. n. 13449/2019) e ha escluso, in concreto, attraverso l’esame della documentazione prodotta, la sussistenza di condizioni soggettive e oggettive di vulnerabilità che giustificassero il riconoscimento della protezione umanitaria.

12. Tali argomentazioni non sono state assolutamente scalfite dalle indeterminate censure mosse.

13. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata, per tutte le ragioni sopra esposte, la inammissibilità del ricorso.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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