Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21481 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 19/08/2019), n.21481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5558/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO SUFFIA;

– ricorrenti –

contro

Q.M., G.V., Q.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNA DONDI;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta da Q.B.M. e G.V. nei confronti del condominio (OMISSIS), con la quale gli attori, assumendo di essere proprietari di un’area, inizialmente destinata a box, lamentavano che fosse stata occupata da griglie di aereazione e da tubazioni condominiali, di cui chiedevano la rimozione.

Si costituiva il condominio (OMISSIS), che resisteva alla domanda, ed intervenivano in giudizio il condominio (OMISSIS) ed il condominio (OMISSIS), che aderivano alle difese del convenuto.

All’esito dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 07.01.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, accoglieva la domanda.

Qualificava come rivendica l’azione proposta dagli attori e riteneva che essi avessero fornito la prova del titolo di proprietà indipendente dall’utilizzo dell’area. Il giudice d’appello aggiungeva che nella DIA presentata dai condomini, per il cambio di destinazione d’uso dell’area, si faceva riferimento alla precedente destinazione a boxes da parte degli attori e rilevava che essa non era stata approvata proprio perchè non sottoscritta dai medesimi, in qualità di proprietari.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi ed il condominio (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso Q.B., Q.M. e G.V..

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo osservato che, in applicazione del principio della unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto – con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n. 13764).

Nella specie, il ricorso del condominio (OMISSIS) e dei condomini (OMISSIS) sono stati notificati nella medesima data, e, ai fini di stabilire l’anteriorità del ricorso va preso in considerazione il numero cronologico.

Poichè il ricorso dei condomini (OMISSIS) reca il numero (OMISSIS), esso è antecedente al ricorso del condominio (OMISSIS), che reca il numero cronologico (OMISSIS), ed assume, pertanto, la qualifica di ricorso principale.

Con il primo motivo di ricorso principale i Condomini (OMISSIS) deducono e falsa applicazione degli artt. 113,115,153,175,183 e 324 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Lamentano che la corte avrebbe fondato la propria decisione sulla DIA del 3.10.2007, tardivamente prodotta con le seconde memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, tanto che il giudice di primo grado ne avrebbe dichiarato l’inammissibilità. La decisione sarebbe, pertanto, fondata su prove illegittimamente acquisite in violazione della disciplina delle preclusioni processuali e del diritto ad un “giusto processo”, avente copertura costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost..

Il motivo non è fondato.

Esso non coglie la ratio decidendi in quanto il giudice d’appello, qualificata la domanda come azione di rivendica, ha fondato la sua decisione sul “titolo versato in atti” e non sull’utilizzo dell’area da parte del condominio.

Ne consegue che la censura avrebbe dovuto investire l’atto di acquisto della proprietà da parte degli attori Q. – G. e non la DIA, che non ha rilevanza ai fini della prova della proprietà del bene.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto mentre in citazione sarebbe stata chiesta la consegna di due garages, in appello la richiesta avrebbe riguardato il rilascio del sedime di proprietà insistente sui mappali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), con violazione del principio di corrispondenza fra richiesto e pronunciato e del divieto di proposizione di domande nuove in appello.

Il motivo non è fondato.

Sia in primo grado che in appello, l’individuazione del petitum è avvenuto attraverso l’indicazione dei dati catastali – mappali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) – coincidenti con i due boxes occupati dal condominio.

Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’artt. 112 c.p.c., nè la proposizione di nuove domande in appello.

Va, quindi esaminato il ricorso incidentale del condominio (OMISSIS).

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3; si contesta la legittimazione passiva del condominio (OMISSIS), essendo emerso dall’istruttoria svolta che l’area oggetto di rivendica sarebbe situata nel piano interrato del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), estranea al comparto occupato dal condominio (OMISSIS) e facente parte, invece dei condomini (OMISSIS) e (OMISSIS). Non vi sarebbe, pertanto, coincidenza, tra gli enti condominiali concretamente possessori dell’area controversa ed il soggetto passivamente legittimato a contraddire l’azione di rivendicazione.

Il motivo non è fondato.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge facendo generico riferimento alla documentazioni fotografica, alle planimetrie e ad altri elementi istruttori, oggetto di accertamento di fatto da parte del giudice di merito mentre il vizio di violazione di legge ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (Sez. L, Sentenza n. 26307 del 15/12/2014).

Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).

Con il secondo ed il terzo motivo, il condominio (OMISSIS) ripropone in modo identico le censure già esaminate in relazione al ricorso proposto dai Condomini (OMISSIS), che vanno, pertanto, rigettate.

Le spese seguono la soccombenza del Condominio (OMISSIS) e dei condomini (OMISSIS) e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed incidentale e condanna il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 4500,00 per compensi oltre spese forfettarie, Iva e cap come per legge, oltre Euro 200,00 per spese vive.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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