Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21481 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21481

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16047/2011 proposto da:

M.S.P. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e quale

erede di A.G. e A.G.D. (C.F.

(OMISSIS)) quale erede di A.G., rapp.ti e difesi per

procura a margine del ricorso dall’avv. Giuseppe Gitto, con il quale

elettivamente domiciliano in Roma alla v. Virgilio n. 38 presso lo

studio dell’avv. Claudio Ronchietto;

– ricorrenti –

contro

F.LLI C. s.p.a. in amministrazione straordinaria (C.F.

(OMISSIS)), in persona dei commissari liquidatori, rapp.to e difeso

per procura a margine del controricorso dagli avv. Stanislao Aureli,

Michele Aureli e Alberto Caltabiano, presso i primi due

elettivamente domiciliato in Roma alla v. Asiago n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723 del 2010 della Corte di Appello di

Catania, depositata il 20 giugno 2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola;

letta la requisitoria trasmessa dal P.G. in data 31.5.2017 che

conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 723 del 2010 la Corte di Appello di Catania rigettava l’appello proposto da M.S.P. in proprio e nella qualità di erede di A.G., e A.G.D., nella qualità di erede di A.G., avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori della F.lli C. s.p.a. dell’atto pubblico di vendita dell’appartamento per civile abitazione ceduto alle appellanti nell’anno anteriore all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria; osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che in alcun modo l’azione revocatoria fallimentare, esercitata nell’ambito di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, poteva configurarsi alla stregua di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato Ce, atteso che, anche quando è esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare all’espropriazione forzata a tutela degli interessi dei creditori;

sotto altro profilo evidenziava che le appellanti non avevano in alcun modo contestato l’esistenza di numerosissimi protesti a carico della società venditrice, venendo pertanto in rilievo un rilevante elemento indiziario da cui legittimamente desumere la “scientia decoctionis”;

avverso tale sentenza M.S.P. in proprio e nella qualità di erede di A.G., e A.G.D., nella qualità di erede di A.G., propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi;

la F.lli C. s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste mediante controricorso;

il P.G. in data 31.5.2017 ha depositato la propria requisitoria rassegnando le seguenti conclusioni: rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

viene preliminarmente reiterata, dai ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, (conv. con modif. in L. n. 80 del 2005), in relazione alla L. Fall., art. 67, ingiustamente disattesa dai giudici di secondo grado;

con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale errato nel considerare applicabile al caso in esame la normativa dettata dalla L. n. 95 del 1979, trascurando la decisione della Commissione delle Comunità Europee del 16.5.2000 e l’incompatibilità di tale regime con il mercato comune;

con il secondo motivo lamentano l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale errato nel ritenere assolto l’onere probatorio incombente sulla controparte e considerato valido il ricorso a soli elementi presuntivi quali l’esistenza dei protesti e le notizie di stampa, senza dare adeguata motivazione a tale capo della sentenza;

sulla questione di legittimità costituzionale, dirimente è quanto condivisibilmente statuito da Cass. n. 5962 del 2008 (e succ. conf.: Cass. n. 20834 del 2010 e n. 24868 del 2015) secondo cui “è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 2, in materia di nuova disciplina delle revocatorie fallimentari, laddove, prevedendo che le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), si applicano soltanto alle azioni proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, cioè aperte dopo il 17 marzo 2005, introduce una disciplina diversa per situazioni identiche; tale identità va invero considerata non solo in relazione alla contemporaneità degli atti revocandi ma anche in relazione alle rispettive procedure di insolvenza che invero si aprono in base a regole diverse vigenti all’atto di ciascuna dichiarazione, ciò giustificando la disciplina della procedura concorsuale successiva sulla base di una mutata normativa, in coerenza con la successione delle leggi e la conseguente irretroattività della nuova norma; ne deriva l’inesistenza di dubbi con riguardo sia agli artt. 3,24 e 41 Cost., sia all’art. 77 Cost., il cui presupposto di necessità ed urgenza ha trovato, nell’apprezzamento discrezionale del legislatore, fondamento nel proposito di assicurare migliori condizioni di competitività alle imprese, attraverso una tutela rafforzata delle posizioni giuridiche dei finanziatori, specie bancari, relativamente alle aspettative di recupero o restituzione delle risorse erogate alle imprese insolventi”;

il primo motivo è infondato;

secondo l’orientamento espresso da Cass. n. 10208 del 2007 (e succ. conf.: da ultimo 18540 del 2014), al quale la Corte intende dare continuità, “il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, conv., con modif., in L. 3 aprile 1979, n. 95, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie – in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, all’ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE – non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell’art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare la previsione dell’azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati. Nè costituisce aiuto di Stato la stessa apertura della procedura di amministrazione straordinaria (senza la quale neppure è prospettabile l’esercizio dell’azione revocatoria), sotto il profilo che la continuazione dell’impresa, con sacrificio di creditori principalmente pubblici, ed altri vantaggi, con oneri supplementari a carico dello Stato o di enti pubblici, conseguano necessariamente all’ammissione alla procedura: infatti nell’amministrazione straordinaria disciplinata dalla L. n. 95, cit., la continuazione dell’impresa, seppure conseguenza normale, non è conseguenza necessaria dell’apertura della procedura, mentre gli altri vantaggi a carico di risorse pubbliche, individuati dalla sentenza della Corte di giustizia 17 giugno 1999, possono essere disapplicati senza incidere sulla possibilità di una gestione liquidatoria (solo in funzione della quale si giustifica l’azione revocatoria) della medesima procedura”;

anche il secondo motivo è infondato;

al riguardo è sufficiente ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di revocatoria fallimentare, i protesti cambiari in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, potendo cagionare all’imprenditore la perdita del credito commerciale, s’inseriscono nel novero degli elementi rilevanti, in via indiziaria, agli effetti della prova presuntiva della “scientia decoctionis” da parte del terzo acquirente, sebbene si tratti di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta e puntuale da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 391 del 2010), valutazione che si risolve, d’altro canto, in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente e coerentemente motivato;

nella specie, la valutazione operata dalla Corte territoriale risponde a tale condizione, avendo il giudice di appello significativamente posto l’accento sui numerosissimi protesti levati con persistente continuità e per un importo complessivo considerevole fin dal 1994, non reputando, al contrario, di assegnare alcuna rilevanza all’età degli appellati;

il ricorso va pertanto rigettato;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti liquidandole in Euro 5.200, di cui Euro 250 per esborsi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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