Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21481 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5046-2015 proposto da:

B.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MANZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, e

LELIO MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 416/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/08/2014, R.G.N. 695/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 18.8.14, la corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza del 22.3.11 del tribunale della stessa sede, rigettava l’opposizione – proposta dal signor B.M. contro l’INPS – avverso cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di sanzioni civili D.L. n. 223 del 2006, ex art. 36 bis, comma 7 convertito in L. n. 247 del 2006, per un importo di Euro 12.000, dovute dal datore in ragione della registrazione di alcune lavoratrici in data successiva all’inizio della prestazione lavorativa.

2. In particolare, la corte territoriale, riscontrata la violazione della norma, ha ritenuto irrilevante la successiva registrazione delle lavoratrici ed il pagamento dei contributi per le giornate non denunciate.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro con due motivi; l’INPS ha depositato procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di legge, lamentando che la sentenza impugnata ha trascurato che nel giorno stesso di inizio del rapporto era stata fatta comunicazione di assunzione delle lavoratrici e che il giorno seguente era stata effettuata regolare registrazione delle stesse, essendo stati altresì pagati tutti i contributi dovuti.

5. Il motivo è infondato.

6. Questa Corte (Cass. Sez. Trib., sentenza 11186 del 10 maggio 2013), in fattispecie analoga, pur nel quadro normativo previgente dato dal D.L. n. 910 del 1996, art. 9bis, comma 3 e della L. n. 73 del 2002, art. 3 ha ritenuto che l’iscrizione nel libro paga e matricola deve avvenire contestualmente all’atto di assunzione e che da tale mancata iscrizione in scrittura contabile obbligatoria consegue automaticamente l’applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, ai fini sanzionatori, che tale registrazione venga, comunque, effettuata in epoca successiva a quello dell’effettivo impiego del lavoratore; infatti, secondo la pronuncia, diversamente opinando, si realizzerebbe una sorta di sanatoria non prevista dal legislatore e contraria alla stessa ratio legis.

7. La stessa pronuncia ha affermato l’irrilevanza delle comunicazioni dell’instaurazione del rapporto di lavoro agli uffici competenti per escludere la violazione degli obblighi datoriali di registrazione del personale assunto, atteso la diversità tra la disciplina delle dette comunicazione e quella prevista per l’iscrizione dell’assunzione nel libro paga e matricola, discipline prevedenti obblighi diversi e sanzioni distinte ed autonome.

8. Tale soluzione è trasponibile al caso di specie, pur regolato dal regime del D.L. n. 223 del 2006, art. 36bis, comma 7 conv. in L. n. 2547 del 2006, essendo il quadro normativo identico e intervenendo la nuova norma solo sulla sanzione della violazione della medesima fattispecie già prevista dalle su richiamate disposizioni.

9. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di legge, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, predetto.

10. Il motivo è fondato, posto che la sentenza costituzionale ora detta ha dichiarato “l’illegittimità della norma nella parte in cui stabilisce: “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata””.

11. La declaratoria di illegittimità è stata emessa in ragione della fissità della sanzione nella soglia minima, rilevandosi dalla Corte che la norma censurata ha introdotto una soglia minima, riferita a ciascun lavoratore e indipendente dalla durata della prestazione lavorativa accertata, ed ancorata unicamente al numero di “lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”.

12. Secondo la pronuncia costituzionale, la sanzione può risultare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro e incoerente con la sua natura di sanzione civile e non amministrativa, posta in quanto tale allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14475; Cass. civ., sez. lav., 1 agosto 2008, n. 24358; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8323); il legislatore infatti, con la norma impugnata, ha predeterminato in via presuntiva il danno subito dall’ente previdenziale a causa dell’omissione contributiva, ma nel far ciò ha escluso la rilevanza di uno degli elementi che concorrono a cagionare quel danno, costituito dalla durata dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e dal correlativo inadempimento dell’obbligo contributivo, sicchè la sanzione risulta arbitraria e irragionevole.

13. Per costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. n. 13884 del 07/07/2016, Cass. n. 26275 del 14/12/2007; Cass. n. 15809 del 28 luglio 2005), le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto la dichiarazione d’illegittimità inficia fin dall’origine la disposizione colpita, con l’unico limite delle situazioni esaurite attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano la sentenza passata in giudicato (e l’atto amministrativo non più impugnabile) ed altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, quali la prescrizione e la decadenza.

14. Ne discende – come già ritenuto da questa Corte in caso analogo (Cass., Sez. Lav., n. 13022 del 15 maggio 2019) – che nel caso in esame la disposizione sanzionatoria applicata dall’Inps a fondamento della propria pretesa non può trovare più applicazione (v. Cass. n. 24848 del 5/12/2016, Cass. n. 3208 del 9/2/2018) ed i relativi importi non possono essere posti a carico della società ricorrente.

15. A seguito della pronuncia costituzionale, infatti, la sanzione non può trovare applicazione in maniera fissa, dovendo essere adeguata all’entità della violazione ed alla durata (nella specie, pacificamente solo di un giorno) dell’omissione della registrazione delle maestranze.

16. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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