Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21480 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. II, 19/08/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/08/2019), n.21480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14461-2015 proposto da:

L.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA FERRARA, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROBERTO D’AGOSTINO, FRANCESCO BONO;

– ricorrenti –

contro

B.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G MAZZINI 41, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA

SEPIACCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO TRAMUTA;

L.P.M.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PALMERI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO SIAGURA;

– controricorrenti –

e contro

L.P.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 328/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BONO Francesco, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TRAMUTA ANTONINO, difensore dei controricorrenti

B. + altri, che ha chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito l’Avvocato S.A., difensore dei controricorrenti

L.P. + altri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P.C., con citazione del 14 aprile 1972 conveniva in giudizio i germani + ALTRI OMESSI quali eredi del fratello P., nel frattempo deceduto e la moglie superstite di costui C.V., chiedendo, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal genitore, la divisione dei beni relitti. Assumeva che dell’eredità facevano parte numerosi terreni e alcuni fabbricati, inoltre, dagli accertamenti eseguiti era risultato che, in vita, il defunto aveva donato la nuda proprietà di alcuni cespiti di cui era titolare ai figli G., V. e S., che dovevano confluire nell’asse.

Ritualmente costituitisi V., S. e L.P.G. contestarono la domanda attrice, deducendo che la successione si era aperta in forza di testamento del 7 aprile 1955, con il quale alla sorella C. erano stati assegnati due piccoli immobili ed un terreno, a tacitazione della quota legittima e precisamente le unità immobiliari di piano terra di (OMISSIS), un primo piano con accesso dal n. 139 della medesima via e zona di terreno a tergo dell’edificio. Chiesero, in via riconvenzionale, anche la condanna dell’attrice al pagamento delle spese funerarie.

F. e L.P.F.P., intervenute volontariamente, aderirono alle domande attrici.

L.P.A., + ALTRI OMESSI e C.V. quali eredi di L.P.P., restavano contumaci.

Istruita la causa mediante c.t.u. il Tribunale, con sentenza dell’11 ottobre 1978 rigettava la domanda attrice, in quanto fondala sul presupposto giuridico che la successione di L.P.C. fosse stata aperta ex lege, mentre la vicenda successoria del de cuius era regolata dal testamento pubblico dei 7 aprile 1955 ricevuto dal Notaio D.V.G.. Argomentava ancora che le pretese attrici avrebbero dovuto essere fatte valere tramite un’azione di riduzione. Compensava le spese di lite.

Avverso la detta sentenza, interponevano gravame C., F. e L.P.F.P., lamentando che il primo giudice fosse incorso in errore nel non considerare proposta l’azione di riduzione, dal momento che avevano rivendicato la propria quota di legittima, tant’è che in sede istruttoria la consulenza era stata espletata in funzione della verifica della eventuale lesione della quota legittima spettante all’attrice e violata dal testamento paterno. Contestavano nel merito le risultanze della c.t.u., che non aveva tenuto nella giusta considerazione del valore effettivo dei beni stimati. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza. Ricostituitosi il contraddittorio in sede di gravame, nella contumacia di A. e L.P.S. (fu C.), si costituivano L.P.C., + ALTRI OMESSI, nonchè C.V. i quali eccepivano in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per tardività, eccezione in seguito rinunciata.

Dichiarati anche i decessi di Lo.Pi.Gi. e di L.P.V.F., rispettivamente alle udienze del 20 giugno 2008 e del 5 dicembre 2008, si procedeva all’interruzione del processo e la causa riassunta sia nei confronti di Ch.Pi.Lo., Fi. e Lo.Pi.Fe., quali eredi di Gi., nonchè di Ca.An. e Lo.Pi.Fi. quali eredi di V.F..

Dichiarato il decesso di L.P.S. (nata il (OMISSIS)), con conseguente nuova interruzione del processo, che era tempestivamente riassunto nei confronti dei di lei eredi Sa. e Ca.Gi..

Il processo era interrotto per il decesso di Lo.Pi.An. e riassunto, anche nei confronti degli eredi di costei, + ALTRI OMESSI.

Nuovamente interrotto per il decesso di T.A. e riassunto da G. e M.R. e C.S., quali eredi legittimi di F. e L.P.F.P. e Br.Co., assistiti da un nuovo procuratore, essendo nelle more deceduto il precedente Avv. Pivetti, il processo era differito al 15 maggio 2012 e rinviato per trattative al 19 giugno 2012, allorchè venne dichiarato nuovamente interrotto per il decesso di Lo.Pi.An.. Con ricorso del 5 giugno 2013, B.C., + ALTRI OMESSI, riassumevano il processo, del quale con istanza del 6 giugno 2013 gli eredi di N. e L.P.C. eccepivano l’estinzione. All’udienza dell’1 ottobre 2013, il difensore degli appellati costituiti, insisteva per l’estinzione del giudizio, mentre il difensore dei riassumenti chiedeva nuovo termine per perfezionare la notifica, nei confronti di coloro che non ne erano stati raggiunti.

Esaurita la fase dell’istruzione, a contraddittorio integro, La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 328 del 2014 accoglieva parzialmente l’appello e in riforma della sentenza impugnata: a) reintegrava la quota riservata agli eredi di L.P.C. e agli eredi di L.P.F.P. e agli eredi di L.P.F.. A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale di Palermo osservava: a) andavano dichiarati contumaci le parti che inizialmente costituite non provvedevano a rinnovare la costituzione a seguite delle numerose dichiarazioni di morte; b) non si era verificata l’estinzione del giudizio perchè regolari risultavano le riassunzioni effettuate; c) risultava dagli atti che gli appellanti erano stati lesi nella propria quota di legittima che, per ciò stesso, andava reintegrata.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.P.S. (erede di L.P.A.) con ricorso affidato a due motivi. A) I sigg. B. + ALTRI OMESSI hanno resistito con separati controricorsi.

I controricorrenti contrassegnati dalla lettera A), in data 4 febbraio 2019 hanno depositato memoria, ma fuori dai termini fissati dall’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= L.P.S. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 300e 303 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c., artt. 305 e 307 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Palermo abbia dichiarato la contumacia delle parti che, inizialmente costituite in giudizio, non si erano nuovamente costituite a seguito delle numerose dichiarazioni di morte effettuate. Ad un tempo lamenta il fatto che la Corte distrettuale non abbia dichiarato l’estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso e del decreto agli eredi di T.A., essendo stata dichiarata l’interruzione a seguito della morte di quest’ultima.

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 301,302,305 e 307 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anche sotto altro profilo. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che il processo non era stato ritualmente riassunto, ovvero proseguito da B.M. quale erede di L.P.C.. La Corte distrettuale dovrà riconsiderare la posizione di T.A., avendo ritenuto che nessuna dichiaratoria di interruzione del processo poteva essere resa a causa del suo decesso perchè era rimasta contumace dovendosi considerare che la T. non avrebbe potuto essere dichiarata contumace, dato che il suo legale Siagura è stato presente all’udienza successiva alla riassunzione conseguente alla morte delle diverse parti del giudizio (cfr. sentenza pag. 8).

1.1. = I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente sono infondati, anche se la motivazione della sentenza sul punto necessita di essere integrata e specificata.

a) E’ affermazione prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, quella secondo cui: in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione ad opera di altra parte, si presentano all’udienza a mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorchè non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa” (così Cass. 14100/2003). Nel caso di specie come emerge dalla sentenza impugnata sia l’avv. Siagura e sia l’avv. Gabriella Tutone, erano presenti personalmente alle udienze successive alla riassunzione, le parti rappresentate dai suddetti avvocati non potevano essere dichiarati contumaci. Pertanto, ha errato la Corte di Appello nell’aver dichiarato la contumacia delle parti che, costituite inizialmente, erano anche presenti, per il tramite del loro procuratore, all’udienze successive alla riassunzione.

1.2.= Con l’ulteriore conseguenza che, essendo l’avv. Siagura presente in giudizio quale procuratore di T.A. lo stesso avrebbe potuto, come in realtà ha fatto, dichiarare la morte della sua assistita.

1.2.= Tuttavia, giova qui ricordare che ai sensi dell’art. 307 c.p.c., u.c., nel testo applicabile ratione temporis, l’estinzione del processo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa; (cfr., per tutte, (Cass. civ., n. 15948/2005, n. 17121/2004; Cass. 14087/2002).

Ora, nel caso in esame, come gli stessi ricorrenti (pag. 21 ricorso) ammettono non vi sarebbe stata tempestiva eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione a seguito della morte di T.A. e la relativa eccezione viene proposta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione.

In conclusione il giudizio non doveva considerarsi estinto, non perchè, come ha ritenuto la Corte distrettuale, non poteva essere dichiarato interrotto il processo essendo la T. contumace, ma perchè l’estinzione del giudizio non è stata eccepita tempestivamente ovvero prima di ogni altra difesa.

In definitiva il ricorso va rigettato. Posto che il controricorso contrassegnato con la lettera B) ( L.P. + ALTRI OMESSI, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio tra la ricorrente e la parte controricorrente formata dai sigg. L.P. + ALTRI OMESSI le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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