Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21480 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4153-2015 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;
– ricorrenti –
contro
C.P. CLUB CONFEZIONI DI V.L. E C. S.A.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA QUATTROCCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE
SPANO, e MAURIZIO VALENTINI;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2074/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 31/07/2014, R.G.N. 1716/2013.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 31.7.14, la Corte d’Appello di Lecce dichiarava estinto per prescrizione quinquennale il credito dell’Inps portato da cartella di pagamento emessa nei confronti dell’azienda in epigrafe, per importo di Euro 28.245 dovuti a titolo di contributi aziende L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 4, (cosiddetta tassa di ingresso per mobilità), per la mobilità di nove dipendenti nel maggio 2004.
2. In particolare, la corte territoriale, affermata – sulla base della lettera dell’art. 5 e del relativo richiamo alla L. n. 88 del 1989, art. 37 nonchè del regime sanzionatorio applicabile – la natura contributiva previdenziale delle somme in questione, e ritenuto applicabile il termine prescrizionale quinquennale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, lett. A) ha ritenuto prescritto il credito dell’INPS (rilevando che il credito, avente – in difetto di richiesta di rateazione delle somme da parte del datore – natura unitaria, era sorto nel maggio 2004, mentre il pagamento era stato richiesto per la prima volta dall’INPS solo con lettera 28.9.09).
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo, cui resiste con controricorso il datore di lavoro; Equitalia è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. Con unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Istituto ricorrente lamenta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 4 e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 per aver applicato il termine quinquennale in luogo del termine ordinario decennale – a credito che riguarda “onere” del datore di lavoro e non “contribuzione” dovuta dallo stesso.
5. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire dalle sentenze Cass. Sez. Lav. n. 30699 del 2017 e n. 672 del 2018, fino alla più recente n. 402 del 12.1.20) la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria della contribuzione previdenziale, in coerenza con la lettera e la ratio della norma istitutiva, inscrivendosi essa nella variegata tipologia di oneri economici che l’ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici), con differenze terminologiche che non possono incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia ai richiamati precedenti di questa Corte) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione quinquennale – dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) – tutti i contributi, nell’accezione lata comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
6. Le spese, liquidate in favore della sola parte costituita, seguono la soccombenza, e vanno distratte in favore dei procuratori antistatari.
7. Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento in favore della c.p. Club confezioni di V.L. e c. sas delle spese, che si liquidano in Euro 4.500 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore degli avvocati Salvatore Spano e Maurizio Valentini, antistatari.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020