Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2148 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2148 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 12244-2016 proposto da:
NOSCHESE CARMELA, PETRIZZO ROSA e NESTA
GELSOMINA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrenti Contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.
29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO
GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA
SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

(LÌ.

Data pubblicazione: 29/01/2018

- resistente avverso la sentenza n. 1266/2015 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, emessa il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

SPENA.

Ric. 2016 n. 12244 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

PROC. nr . 12244/2016 RG

RILEVATO

che le lavoratrici in epigrafe, premesso di essere state dipendenti
dell’azienda agricola «Sabetta Giovanni» nel periodo tra il 2004 ed il 2006,
convenivano l’I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedevano
l’accertamento del rapporto di lavoro ai fini della re-iscrizione negli elenchi
dei braccianti agricoli del Comune di residenza;

che

la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14.10-27.10.2015

(nr.1266), decidendo sull’appello della lavoratrici ed in riforma dalla
sentenza del Tribunale, accoglieva la domanda, compensando per intero le
spese del doppio grado di giudizio;

che

hanno proposto

ricorso per la cassazione della sentenza le

lavoratrici, affidato ad unico motivo mentre l’I.N.P.S. ha depositato procura
in calce al ricorso notificato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo le ricorrenti hanno denunziato— ai sensi
dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando il malgoverno del regime delle
spese processuali del doppio grado di giudizio, compensate dal giudice del
gravame in ragione della «natura della controversia» e delle «gravose
inchieste giudiziarie» collegate al diffuso fenomeno della dichiarazione di
rapporti di lavoro agricolo inesistenti;

che ritiene il collegio si debba accogliere il ricorso;
che infatti il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 cod.
proc. civ., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge
n. 69 del 2009 ( applicabile alle controversie introdotte in primo grado dal 4
luglio 2009) a tenore del quale le spese possono essere compensate,
parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».

1

che il Tribunale rigettava la domanda;

PROC. nr . 12244/2016 RG

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute
della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di
«gravità ed eccezionalità» normativamente prevista.
La norma di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui consente al
giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano
gravi ed eccezionali ragioni, è invero norma elastica, che il legislatore ha

situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da
specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un
giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche ( Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, n. 22333) .
In particolare, la compensazione è stata disposta dal giudice dell’appello
«con riguardo anche alla natura della controversia che impone all’istituto
un’attenta e scrupolosa verifica di propri archivi, dal momento che molto
spesso, come nella specie, il contenzioso è collegato ad indagini ispettive e
gravose inchieste giudiziarie, per la piaga, comunemente nota e verificabile
soprattutto nelle zone meridionali del Paese, della proliferazione di rapporto
di lavoro agricolo inesistenti, che comportano per le casse dell’istituto
imponenti esborsi a causa dei pagamenti di prestazioni indebite».
Si tratta, come è evidente, di considerazioni che non riguardart la
controversia decisa ma anzi poggiano su circostanze del tutto estranee ad
essa, essendo stata accertata la effettività del rapporto di lavoro agricolo e
non risultando una specifica difficoltà dell’indagine.
Le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. devono invece
riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, n. 16473).
La disposta compensazione non si sottrae, pertanto, alle censure svolte in
ricorso;
che per quanto sopra considerato, essendo da condividere la proposta
del relatore, deve pervenirsi all’accoglimento del ricorso; la sentenza
impugnata va pertanto cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte di
appello di Salerno in diversa composizione che procederà ad una nuova

2

previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali

PROC. nr . 12244/2016 RG

regolamentazione delle spese e provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche
per le spese— alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 5 dicembre 2017

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