Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2148 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. III, 25/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20461/2019 proposto da:

D.P.A., e D.P.B., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Andrea Bafile n. 5, presso lo studio dell’avvocatessa

Simona Martinelli, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvio

Garofalo;

– ricorrenti –

contro

Generali Italia s.p.a., in persona procuratore speciale

P.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cimabue 2, presso lo

studio dell’avvocatessa Enrica Ferrari, rappresentata e difesa

dall’avvocato Renato Magaldi;

– controricorrente –

nonché contro

C.J.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

Roma, Via Suvereto 324, presso lo studio dell’avvocatessa Rosanna

Russo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Domenico

Di Giovanni;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

nonché contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1473/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

RITENUTO

che C.J.A. e Pa.Cr., in proprio e quali legali rappresentanti dell’allora figlia minore C.F., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, A. e D.P.B., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da loro patiti nell’incidente stradale nel quale il loro congiunto C.S. era rimasto ucciso;

che a sostegno della domanda esposero che il giovane viaggiava come trasportato sulla vettura condotta da D.P.A., di proprietà di D.P.B., la quale, dopo essersi schiantata contro un muretto, si era ribaltata con violenza sulla carreggiata;

che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda di manleva nei confronti della Generali Italia s.p.a., società assicuratrice del mezzo sul quale la vittima viaggiava;

che la società di assicurazioni si costituì in giudizio;

che in relazione al medesimo sinistro stradale fu promossa nei confronti dei D.P. un’ulteriore causa da parte di Ce.Mi., G.L. e Ce.Gi., in proprio e nella qualità di eredi di Ce.An., nonché da N.S. e Pa.Ra., in proprio e nella qualità di eredi di N.S.A.;

che gli attori chiesero il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di Ce.An. e N.S.A., trasportati a bordo della medesima auto condotta da D.P.A.;

che nel giudizio intervenne D.C., trasportato a bordo del medesimo veicolo e sopravvissuto all’incidente;

che il Tribunale, riuniti i tre giudizi, pronunciò sentenza con la quale accertò la responsabilità esclusiva di D.P.A. nella determinazione della tragedia, pronunciando sentenza di condanna a carico della società di assicurazione, del conducente e del proprietario della vettura e accogliendo la domanda di manleva proposta da questi ultimi;

che la sentenza è stata impugnata in via principale dalla Generali Italia s.p.a. e in via incidentale da B. e D.P.A. e da D.C.;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2019, ha parzialmente accolto l’appello principale, riducendo proporzionalmente l’entità del risarcimento da porre a carico della società di assicurazione nei limiti del massimale c.d. catastrofale, confermando integralmente la pronuncia di primo grado in ordine alla condanna del conducente e del proprietario della vettura protagonista della tragedia;

che la Corte d’appello ha rigettato entrambi gli appelli incidentali, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio di appello;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso principale B. e D.P.A., con unico atto affidato a sette motivi;

che resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a.;

che C.J.A., Pa.Cr., C.F., N.S., Pe.Ra., N.R., Ce.Mi., G.L. e Ce.Gi. si sono costituiti con un unico controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un solo motivo;

che D.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, successivamente alla proposizione del ricorso e in vista della discussione camerale, B. e D.P.A. hanno fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla Generali Italia s.p.a., alla quale hanno aderito anche i ricorrenti incidentali suindicati;

che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal solo difensore avv. Silvio Garofalo, non munito di mandato speciale (art. 390 c.p.c., comma 2);

che tale atto è comunque idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale, con conseguente cessazione della materia del contendere;

che vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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