Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 27/07/2021
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 27/07/2021), n.21479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1879-2020 proposto da:
M.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato ANGELO RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, R.G.N. 4244/2018,
depositato il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. M.R. ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 2.12.2019, all’esito del procedimento n. 4244/2018, con il quale sono state rigettate le sue domande dirette ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria ed umanitaria.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. Il richiedente, con atto notificato il 5 febbraio 2021 e ritualmente depositato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il giudizio deve essere, di conseguenza, dichiarato estinto.
2. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
3. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021