Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 25/10/2016), n.21479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10670/2014 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS), in persona del
ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);
– intimata –
nonchè da:
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante Rag. G.R., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 6488/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Vittoria Ass.ni s.p..a proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da Esatri s.p.a., agente per la riscossione della provincia di Milano, nell’ambito della procedura di recupero coattivo disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico a carico di Italcoser Logistica s.p.a., volta al recupero di contributi erogati, per la cui restituzione la compagnia di assicurazioni aveva prestato fideiussione.
L’opposizione veniva accolta in primo grado. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6448/2013 del 2 dicembre 2013, qui impugnata, ha rigettato il gravame proposto dal Ministero.
Il Ministero per lo Sviluppo economico ha proposto ricorso per cassazione e la Vittoria Assicurazioni ha depositato controricorso comprensivo di ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia accettato dalla controricorrente, e parimenti la controricorrente ha depositato proprio atto di rinuncia, accettato, al ricorso incidentale.
Non rimane pertanto che prendere atto della reciproche rinunce e accettazioni con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese in conformità alla volontà manifestata dalle parti.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013. Tuttavia, stante il provvedimento di estinzione, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Spese compensate.
Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016