Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 19/08/2019), n.21479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27151-2016 proposto da:

ALITALIA LINEE AEREE ALITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 2

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente principale –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO

1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

ALITALIA LINEE AEREE ALITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 668/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/10/2016, R.G. N. 52168/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto del 28 ottobre 2016, il Tribunale di Roma ammetteva P.M. in via di prededuzione e privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 per il credito di Euro 177.285,00, a titolo di indennità supplementare, allo stato passivo di Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria: così accogliendone l’opposizione avverso di esso, in riforma del decreto del giudice delegato, che aveva escluso il credito, in assenza di allegazione di essere “rimasto privo di posto” (ritenuta presupposto necessario), in ogni caso credito riconoscibile in via privilegiata ma non anche in prededuzione;

2. avverso tale decreto la società in amministrazione straordinaria ricorreva. per cassazione con dieci motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui la procedura replicava con controricorso;

3. il P.G. rassegnava le proprie conclusioni (nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi) ed entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Alitalia – L.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per inversione dell’onere probatorio in ordine alla mancata ricollocazione del dirigente quale fatto costitutivo del diritto all’indennità supplementare, pertanto a carico del dirigente, invece posto a carico della procedura (primo motivo); violazione dell’art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per illogicità della motivazione sulla ripartizione dell’onere della prova e sua mancanza, in riferimento alla non corretta applicazione del principio di vicinanza della prova, per la piena riferibilità al dirigente del passaggio o meno alla società cessionaria nell’ambito del programma di cessione di beni o servizi (secondo motivo); violazione degli artt. 2727e 2729 c.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per illogicità della motivazione sulla presunzione di mancata riassunzione del dirigente dalla cessionaria C.A.I. s.p.a. per la sua mancata menzione nella lettera di licenziamento, in quanto atto attraverso il quale può avvenire il passaggio (anche parziale) di lavoratori al cessionario dell’azienda nel trasferimento da parte del commissario straordinario, a norma del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2ter (conv. con mod. in L. n. 39 del 2004) e pertanto privo di alcun contenuto presuntivo nel senso inferito dal Tribunale (terzo motivo); violazione dell’art. 99, comma 2, L. Fall. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per inammissibilità della produzione da parte del dirigente della dichiarazione 24 ottobre 2014 della cessionaria Alitalia C.A.I. s.p.a. (di inesistenza di alcuna relazione di lavoro), ritenuta invece utilizzabile, siccome documento non tardivo, benchè oltre il termine di decadenza prescritto dall’art. 99, comma 2, n. 4, L. Fall., in quanto necessitata dalle difese della procedura concorsuale, benchè riguardante la mancata ricollocazione del predetto quale fatto costitutivo del diritto all’indennità supplementare (quarto motivo);

2. in via preliminare, occorre dare atto che la questione devoluta con l’odierno ricorso è già stata decisa da questa sezione (nel solco del precedente di Cass. sez. I, 19 novembre 2018, n. 29735), con le sentenze 23 maggio 2019, n. 14065, 10 giugno 2019, nn. 15551, 15552, 1553; 11 giugno 2019, nn. 15607, 15608; 14 giugno 2019, n. 16042;

2.1. in particolare, la sentenza 10 giugno 2019, n. 15551, ha avuto ad oggetto una controversia non soltanto del tutto analoga, ma devoluta da Alitalia – L.A.I. s.p.a. in a.s. con dieci motivi del medesimo tenore di quelli odierni e con ricorso incidentale del dirigente controricorrente parimenti con unico identico motivo: sicchè, questa Corte ritiene di attestarsi su di esso, tuttavia con esame dei dieci motivi secondo gli opportuni accorpamenti per connessione tematica e considerate le specificità del caso;

3. ebbene, i primi quattro motivi, congiuntamente esaminabili per la suddetta ragione, sono infondati;

3.1. giova sottolineare, in via d’esordio, che il Tribunale fallimentare capitolino ha, nel caso di specie, chiaramente affermato essere “onere del lavoratore che richiede la corresponsione dell’indennità supplementare, nell’ipotesi di amministrazione straordinaria, fornire la prova della mancata riassunzione” (così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza);

3.2. tuttavia, esso ha nel prosieguo argomentato la ricorrenza della prova di sussistenza del suindicato presupposto di spettanza dell’indennità supplementare (invece esclusa dal giudice delegato, che per tale ragione aveva negato l’ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale del credito del dirigente, ritenuto onerato della dimostrazione del requisito di “non ricollocazione”) in via presuntiva, e quindi indiretta, dalla ravvisata spettanza del trattamento in prededuzione dell’indennità supplementare per la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente (dal terz’ultimo capoverso di pg. 9 al penultimo di pg. 11 del decreto), anche in applicazione del criterio di cd. riferibilità o vicinanza della prova e soprattutto dalla dichiarazione 24 ottobre 2014 della cessionaria Alitalia C.A.I. s.p.a., ritenuta ben utilizzabile siccome documento non tardivo, nonostante la sua allegazione dal dirigente oltre i termini prescritti dall’art. 99, comma 2 L. Fall., in quanto resasi necessaria a seguito delle difese della procedura concorsuale (così dall’ultimo capoverso di pg. 11 all’ultimo di pg. 12 del decreto)

3.3. ora, l’avere il Tribunale in particolare escluso la decadenza prescritta dall’art. 99, comma 2, n. 4, L. Fall. (che onera il ricorrente dell’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi”: Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25174; Cass. 21 luglio 2016, n. 15037; oltre che dell’indicazione specifica… dei documenti prodotti”: Cass. 18 maggio 2017, n. 12549; Cass. 5 marzo 2018, n. 5094; Cass. 14 giugno 2018, n. 15627) sull’erroneo rilievo della giustificata ammissibilità della produzione documentale “poichè solamente le difese di controparte ne hanno reso necessaria l’acquisizione” (così al penultimo capoverso di pg. 12 del decreto), ha comportato un’apparente inversione dell’onere probatorio in ordine al requisito di “non ricollocazione”, (almeno per come individuato dal giudice a quo: ossia alla stregua di elemento costitutivo del diritto del dirigente all’indennità supplementare a carico del dirigente medesimo, che avrebbe invece comportato l’inammissibilità della produzione per tardività, nel mancato rispetto del termine di decadenza della citata norma), ponendolo a sostanziale carico dell’amministrazione straordinaria;

3.4. in tal modo, tuttavia, esso ha (ri)allineato la decisione alla corretta esclusione di un tale onere a carico del dirigente licenziato dall’amministrazione straordinaria, costituendo la circostanza della mancata ricollocazione del primo invece materia di eccezione della procedura stessa: come già affermato da questa Corte in vicenda assolutamente analoga nella medesima procedura (Cass. 19 novembre 2018, n. 29735, già citata, secondo cui, in particolare al p.to 2.1. in motivazione, non si rinviene “nella normativa in questione – ed in particolare nel D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter … l’onere del dipendente di fornire la prova “negativa” del mancato “passaggio” in CAI, il quale potrebbe semmai rivestire il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro”);

3.5. l’infondatezza dei motivi comporta tuttavia, la correzione della motivazione del decreto impugnato sul punto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., nel senso illustrato;

4. l’amministrazione straordinaria deduce poi nullità della sentenza per omessa pronuncia, sull’eccezione di non riferibilità del licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria, ma alla diversa ragione della “chiusura dell’azienda” (quinto motivo); violazione e falsa applicazione dell’Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27 aprile 1995 all. I al CCNL dirigenti aziende industriali, per esclusione dell’indennità supplementare in ragione del motivo di licenziamento (non per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, con decreto del 29 agosto 2008, secondo la previsione dell’accordo, ma) “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria” (come da lettera del 30 giugno 2009), conseguenza eventuale della procedura, alternativa alla prosecuzione dell’attività (sesto motivo); omesso esame dei fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, quali la prosecuzione dell’attività lavorativa del dirigente fino al 30 giugno 2009, all’atto di cessazione dell’attività produttiva, dopo l’apertura, con decreto 30 agosto 2008, dell’amministrazione straordinaria e la motivazione del licenziamento dal commissario straordinario per tale ragione (settimo motivo); violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omissione, illogicità e mancanza, anche come error in procedendo, della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennità supplementare prevista dall’accordo sindacale 27 aprile 1995, pure a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attività produttiva (ottavo motivo);

4.1. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

4.2. la questione dell’individuazione della ragione del licenziamento “a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria” (al fine di escludere la spettanza dell’indennità supplementare), censurata sotto i profili denunciati suindicati, è stata tenuta ben presente dal Tribunale capitolino, che ne ha dato specifico conto (ai primi tre alinea di pg. 7 del decreto, con specifico rimando, al quarto, alla produzione della lettera di licenziamento);

4.3. non sussiste pertanto la denunciata omissione di pronuncia, se non in senso formale, per essere stata la questione ritenuta assorbita, posto che la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite; e la sua motivazione è proprio quella di assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, essendo questa l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 12 novembre 2018, n. 28995);

4.4. la superiore conclusione assorbe l’ottavo motivo, di nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione, posto che essa è riferita, non già alla valutazione di assorbimento (sia pure implicita), ma al merito della questione assorbita;

4.5. occorre poi ribadire che la denuncia di un accordo integrativo (di CCNL), alla stregua di violazione di norma di diritto, non può essere formulata in via diretta: ciò essendo possibile, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), soltanto in riferimento ai contratti collettivi nazionali (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 17 maggio 2018, n. 12095); sicchè, non è consentito a questa Corte procedere ad un’interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la violazione così dedotta riguarda appunto i contratti collettivi nazionali di lavoro in via esclusiva (Cass. 3 dicembre 2013, n. 27062; Cass. 17 febbraio 2014, n. 3681);

4.6. tanto chiarito, l’indennità supplementare è tuttavia riconducibile alla ragione di licenziamento, come si evince dal tenore testuale della relativa lettera, in cui risulta esplicito il riferimento alla collocazione dell’azienda in amministrazione straordinaria, accompagnato per di più da un “invito” al dipendente a valutare la possibilità di richiedere “le indennità a Lei spettanti, ivi compresa quella di cui all’accordo 27.04.1995” (così nel testo parzialmente trascritto a pg. 41 del controricorso, ma non in quello, pure parzialmente trascritto, al penultimo capoverso di pg. 15 del ricorso); 4.7. ancora una volta devono poi, sul tema del diritto all’indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti licenziati a causa di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi settoriale o aziendale, nonchè di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, essere disattese letture orientate a ravvisare “una cesura di carattere non solo temporale, ma logica” fra la fase propriamente di risanamento e quella eventualmente conseguente all’esaurimento dell’esperimento conservativo, tale da escludere la suddetta indennità in caso di licenziamento intervenuto a significativa distanza dall’apertura della procedura e “non conseguente della ristrutturazione dell’azienda bensì all’accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva”: in proposito ribadendo come la contrattazione collettiva attribuisca l’indennità in questione “prescindendo dall’epoca del recesso” e “la ricolleghi ad una situazione in itinere insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso” (Cass. 13 luglio 2005, n. 14769, richiamata da Cass. 19 novembre 2018, n. 29735);

4.8. infine, è infondato pure il vizio di omesso esame dei fatti, sopra indicati come decisivi, oggetto di discussione tra le parti, siccome ex se privi di autonoma decisività per la loro pluralità (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625) e avendoli comunque il Tribunale esaminati (all’ultimo capoverso di pg. 6 fino al quarto alinea di pg. 7 del decreto);

5. la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 111 L. Fall., D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 e del Verbale di accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27 aprile 1995 all. I al CCNL dirigenti aziende industriali, per erronea qualificazione come prededucibile del credito per indennità supplementare (nono motivo); violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per illogicità e mancanza, anche come error in procedendo, della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito per indennità supplementare (decimo motivo);

5.1. essi pure, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

5.2. il Tribunale, richiamando un precedente specifico della Corte d’appello capitolina (n. 1654/13 del 21 marzo 2013) che, in sede di rinvio da questa Corte, aveva riconosciuto la prededucibilità del credito da indennità supplementare sorto in costanza di amministrazione straordinaria (in fine del penultimo capoverso di pg. 11 del decreto), ha condivisibilmente fondato la prededuzione del credito in questione sulla indubitabile funzionalità della prosecuzione del rapporto di lavoro alle esigenze della continuazione dell’esercizio di impresa, con l’inevitabile conseguenza che ogni credito che trovi origine e causa in detto rapporto (a prescindere dalla natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile) ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell’esercizio dell’impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 347 del 2003, art. 8 conv. con mod. dalla L. n. 39 del 2004 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52(Cass. 19 novembre 2018, n. 29735);

6. il lavoratore a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2ter introdotto dal D.L. n. 134 del 2008, art. 2118 c.c., comma 2, art. 1362 ss. c.c., art. 12 preleggi, art. 2697 c.c. dell’Accordo collettivo sottoscritto da Confindustria, Intersind, Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali sull’indennità supplementare (in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale) il 27 aprile 1995, per individuazione della mancata ricollocazione del dirigente presso la società cessionaria dell’azienda alla stregua di elemento costitutivo del diritto all’indennità supplementare, invece dovuta per licenziamento dipendente da amministrazione straordinaria, senza altre condizioni (non ricavabili in via interpretativa nè dal dato letterale nè da circolari, atti o comportamenti delle parti sociali) e comportante la cessazione del rapporto, senza alcun onere probatorio di mancata ricollocazione a carico del lavoratore, erroneamente invertito (unico motivo);

6.1. esso è inammissibile;

6.2. la parte totalmente vittoriosa in ordine alla domanda oggetto del giudizio, come appunto l’odierno ricorrente incidentale, è carente di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 14 marzo 2016, n. 4981), posto che la soccombenza, qui assente, costituisce il presupposto dell’impugnazione (Cass. 16 maggio 2006, n. 13571);

6. pertanto il ricorso principale deve essere rigettato e l’incidentale dichiarato inammissibile, con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti per la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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