Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 18/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/10/2011), n.21479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5904/2010 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO Angelo

R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

RICCARDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SS.

PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASAMASSIMA Domenico, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3639/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/11/2009 R.G.N. 1236/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato SCHIANTO ANGELO;

udito l’Avvocato CASAMASSIMA DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dalla società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, nei confronti di C.G., dipendente cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di buonuscita e nel trattamento di fine rapporto, di dette voci, osservando che la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita doveva intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., e che il suddetto criterio di onnicomprensività poteva essere derogato solo da contratti o accordi successivi alla L. n. 297 del 1982, a condizione che la deroga fosse espressamente prevista in modo chiaro ed univoco, ovvero che, in caso di richiamo a clausole di contratti precedenti che avessero previsto tale deroga, le clausole richiamate fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità, condizioni che non si verificavano nella fattispecie in esame.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso C.G..

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., eccependo la nullità del controricorso per violazione dell’art. 370 c.p.c, non essendo stata effettuata la notifica nel domicilio eletto presso lo studio di uno dei difensori della società, bensì presso l’altro difensore, non domiciliatario.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di nullità del controricorso in quanto notificato in luogo diverso da quello presso il quale la società ricorrente aveva eletto domicilio, considerato che, in base al principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), la nullità deve ritenersi sanata, avendo la ricorrente comunque replicato al contenuto dell’atto (vedi memoria ex art. 378 c.p.c.) e dimostrato così di averne avuto piena conoscenza (Cass. n. 6152/2005).

1.- Con il primo motivo si denuncia motivazione insufficiente in ordine a circostanza decisiva per la risoluzione della controversia, sostenendo che gli accordi aziendali presi in esame dalla Corte territoriale avevano istituito un nuovo compenso per il personale dipendente, prevedendo, per lo stesso compenso, una legittima deroga al principio dell’onnicomprensività.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., chiedendo a questa Corte di stabilire se “la genericità delle locuzioni adoperate in un contratto deve indurre il giudice del merito ad indagare le reali intenzioni dei contraenti attribuendo, ove possibile, comunque un senso alle clausole stesse, secondo l’interpretazione ritenuta maggiormente attendibile”.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 24 e 6 del ccnl 23.7.1976, chiedendo a questa Corte si stabilire se “per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri si applicava la disciplina dell’indennità di buonuscita di cui al combinato disposto di cui agli artt. 24 e 6 del ccnl 23.7.1976 e non quella di cui all’art. 2120 c.c., vecchia formulazione”.

4.- Tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Deve, infatti, ribadirsi, come da questa Corte più volte affermato, che il principio di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 2121 c.c. e dell’art. 1419 c.c., delle clausole contrattuali che escludono espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa.

Si è precisato, inoltre, che i compensi aventi tali caratteristiche vanno computati, altresì, anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendosi escludere che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di omnicomprensività di cui all’art. 2121 c.c. (vecchio testo), possano rivivere nel contesto normativo conseguente all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, in cui, peraltro, la deroga a tale regola da parte dell’autonomia collettiva può essere effetto solo di contratti o accordi successivi e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga, ovvero, in caso di richiamo a clausole di contratti previgenti che prevedevano tale deroga (clausole da considerarsi nulle con riferimento alla disciplina anteriore alla citata novella n. 297 del 1982), riformulino le clausole richiamate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità (cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 26096/2007, Cass. n. 22061/2006 e più recentemente, Cass. n. 23066/2010, Cass. n. 6514/2010, Cass. n. 23765/2009, Cass. n. 23879/2009).

E’ stato altresì chiarito nelle decisioni da ultimo citate che l’applicazione degli indicati principi non costituisce effetto della privatizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ma dell’attrazione delle disciplina dell’indennità di buonuscita (già regolata dagli artt. 26 e 27, All. A al R.D. n. 148 del 1931) nella regola dell’omnicomprensività secondo i criteri fissati dagli artt. 2120 e 2121 c.c., (vecchio testo), prima, e dal nuovo testo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, poi, con il conseguente effetto abrogativo di tutte le norme “che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate” e la nullità delle difformi previsioni della contrattazione collettiva regolante la materia del trattamento di fine rapporto (art. 4, commi 10 e 11, L. cit.).

5.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che “il principio dell’omnicomprensività della retribuzione, adottato dall’art. 2120 c.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, benchè derogabile, comporta che, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco”, eccezione che, nella specie, non era dato riscontrare sulla base degli accordi aziendali in forza dei quali erano stati erogati i compensi di cui si discute, posto che si trattava di accordi che richiamavano sostanzialmente le clausole di accordi previgenti – rispetto all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 – senza che negli stessi accordi le clausole richiamate fossero state riformulate con l’esplicita menzione della conoscenza della preesistente nullità.

6.- Le contrarie affermazioni della ricorrente, secondo cui gli accordi aziendali in questione avrebbero istituito un nuovo compenso, prevedendo espressamente, per esso, la deroga al principio di omnicomprensività, non tengono conto del complesso delle argomentazioni svolte dal giudice d’appello, per quanto riguarda in particolare l’esatta individuazione dei compensi che formano oggetto della domanda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), e si risolvono, in realtà, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, alla natura dei compensi in questione ed all’assenza di clausole che prevedano in modo chiaro e univoco la deroga al principio di omnicomprensività (anche perchè la ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto integrale delle clausole degli accordi aziendali in forza dei quali sono state erogate le indennità di cui si discute, nè ha prodotto tali accordi insieme al ricorso per cassazione). Al riguardo va rimarcato che le censure concernenti la motivazione devono avere ad oggetto l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicchè non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 5359/2004);

nè possono ritenersi ammissibili istanze volte, in definitiva, all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, dovendo ribadirsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

7.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite, in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

8.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011

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