Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8924/2011 r.g. proposto da:

FACTORIT s.p.a., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del consigliere

delegato Dott. D.M.A., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura

speciale rilasciata su foglio separato e spillato al ricorso,

dall’Avvocato Carlo Alberto Giovanardi e dall’Avvocato Prof. Antonio

Nuzzo, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., cod. fisc. (OMISSIS), in persona

curatore Dott.ssa B.C., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato

Gianni Solinas, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma,

alla piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell’Avvocato

Raffaele Sperati;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

FACTORIT s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 848/2011 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato

il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Factorit s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, contro la Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., avverso il decreto del 21 febbraio 2011 reso dal Tribunale di Venezia nel giudizio, L. Fall., ex art. 98, intrapreso dalla prima al fine di ottenere l’ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale, negatale dal giudice delegato, di un proprio preteso credito.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la suddetta Curatela, proponendo, altresì, ricorso incidentale, a sua volta resistito dalla Factorit s.p.a..

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., n. 1 e non sono state rassegnate conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

4. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stato depositato in cancelleria, dalla Factorit s.p.a., un atto di rinuncia al ricorso, recante l’adesione della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., “con compensazione totale delle spese di lite”, sul presupposto che le parti “hanno definito bonariamente la controversia mediante accordo transattivo e non hanno, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio”.

L’atto è sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti e dai loro difensori, sicchè risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 cod. proc. civ. ed impone la declaratoria di estinzione del procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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