Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21479 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3918-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

e contro

GIERRE INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1738/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/01/2014, R.G.N. 21/2009.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 28.1.14, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Forlì, ha accolto la domanda del datore di lavoro indicato in epigrafe volta ad opporsi a verbale ispettivo INPS e ad accertare negativamente la sussistenza del debito per contributi previdenziali nei confronti dell’INPS, con riferimento al periodo 1.1.02-30.6.02, per importo complessivo di oltre Euro 100.228,00.

2. In particolare, la corte territoriale ha affermato l’inesistenza del debito contributivo in questione in ragione della sospensione -disposta dal datore ed accettata dai dipendenti – del lavoro, per mancanza di commesse, e della corrispettiva obbligazione retributiva.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo; il datore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con unico motivo di ricorso – proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si deduce violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, per avere la sentenza impugnata escluso la contribuzione nonostante l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo.

5. Il motivo è fondato.

6. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014).

7. Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l’obbligo datoriale – a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell’ambito del rapporto di lavoro – di rispetto della misura dell’obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389).

8. Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che – come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342 – “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.

9. In relazione a ciò, questa Corte (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv. 654101 – 01) ha già avuto modo di affermare, in via generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, che la, regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati.

10. Ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata dellàprestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (v. Cass. n. 21700 del 13/10/2009, Cass. n. 9805 del 04/05/2011 e successive conformi, che hanno superato la diversa soluzione adottata da Cass. n. 1301 del 24/01/2006, ed altre precedenti).

11. Va infatti esclusa la libertà delle parti di modulare l’orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro con effetto sull’obbligazione contributiva, considerato che quest’ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev’essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo.

12. Ciò vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell’attività lavorativa per insussistenza di commesse, essendo tali eventi ricompresi nell’ambito del rischio imprenditoriale che grava sul datore di lavoro in via esclusiva, senza che ciò possa riflettersi sull’obbligo contributivo.

13. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in parte qua e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA