Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21478 del 31/08/2018

Cassazione civile sez. II, 31/08/2018, (ud. 02/02/2018, dep. 31/08/2018), n.21478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23564/2014 proposto da:

PREFETTO DI UDINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 31/2014 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

Lette le conclusioni scritte dal P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RILEVATO

che la Prefettura di Udine – Ufficio territoriale del Governo ricorre, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del tribunale di Udine la quale, confermando la sentenza del giudice di pace di Pontebba, ha accolto l’opposizione proposta dal signor G.E. avverso i verbali della Polizia Stradale di Udine n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS);

che con detti verbali era stata contestata al sig. G. la violazione dell’at. 93 C.d.S., comma 7 e art. 193C.d.S., commi 1 e 2, per avere egli circolato con il suddetto veicolo, di sua proprietà, sprovvisto di regolare immatricolazione e di copertura assicurativa; il veicolo infatti (originariamente immatricolato in Italia e successivamente radiato dalla circolazione il 30 gennaio 2012, per definitiva esportazione) circolava con una targa temporanea tedesca;

che il signor G.E. non ha spiegato attività difensiva in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del giorno 2.2.18, per la quale solo il Procuratore Generale ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia a violazione e falsa applicazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7, art. 99 C.d.S., comma 1 e art. 193 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo legittima la circolazione in Italia con targa temporanea tedesca anche per un veicolo che, al momento della contestazione, non proveniva dalla Germania; secondo la difesa erariale, infatti, l’accordo italo-tedesco del 22.10.93 (entrato in vigore l’1.1.94), in materia di reciproco riconoscimento delle targhe di prova, andrebbe interpretato nel senso di consentire la circolazione con targa provvisoria rilasciata nell’altro paese contraente solo ai veicoli dal medesimo direttamente provenienti;

che nel corpo del motivo si censura altresì la sentenza gravata per non aver considerato che la targa temporanea straniera non esenta dall’obbligo di assicurazione nel caso di circolazione irregolare;

che la prima doglianza va disattesa, in quanto la questione di diritto nella medesima proposta è già stata risolta da questa Corte con le sentenze nn. 24008/17 e 25220/17, nelle quali si è precisato che l’interpretazione dell’accordo italo-germanico del 22.10.93 nel senso che esso consentirebbe la circolazione in Italia con targa provvisoria tedesca solo ai veicoli provenienti direttamente dalla Germania non trova riscontro nel testo dell’accordo stesso, che parla di “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”; nè la ricorrente deduce – e riferisce di aver dedotto in sede di merito – che la circolazione del veicolo de quo fosse dovuta a causali diverse da “viaggi di prova, collaudo e trasferimento”;

che la censura relativa alla statuizione di annullamento della sanzione per mancata copertura assicurativa va disattesa perchè essa si fonda esclusivamente sull’assunto della invalidità della targa temporanea di prova e, pertanto, risulta travolta dal rigetto di tale assunto; al riguardo va sottolineato che la tesi, implicitamente recepita dal tribunale, secondo cui la esposizione della targa estera confermerebbe la presenza di copertura assicurativa non ha formato oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione, essendosi la difesa erariale limitata a manifestare, al riguardo, un dissenso non argomentato in alcun modo; si veda pag. 8 dei ricorso: “in disparte la giustezza di siffatta tesi (che recisamente, peraltro, si contesta)”;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio dei contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, trattandosi di Amministrazione statale (Cass. 1778/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2018

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