Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21478 del 25/10/2016
Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 25/10/2016), n.21478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13349/2014 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BETTOLO 9,
presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che lo rappresenta e
difende e giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.I., C.C., considerati domiciliati ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato VITO ANTONIO MASOTTI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
TA.MI., BANCA MEDITERRANEA SPA, COMUNE CAMPOMAGGIORE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 122/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato CURZIO CICALE per delega non scritta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- V.A. – quale titolare dell’impresa individuale o ditta L’Elite – ricorre, affidandosi a non meno di cinque motivi e con ricorso spedito per la notifica non prima del 12.5.14, per la cassazione della sentenza n. 122 del 9 aprile 2013, con cui la corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del tribunale di quel capoluogo, ha definito con declaratoria di nullità del pignoramento il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo seguito al pignoramento eseguito da esso V. nel (OMISSIS) presso il tribunale di Potenza sui crediti vantati dal suo debitore Ta.Mi. verso i Condomini dell’edificio sito in (OMISSIS), avendo ritenuto l’impignorabilità dei crediti di questi ultimi verso il Comune di Campomaggiore per contributi per ricostruzione postsismica ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, come recati da mandati esistenti presso la tesoriera Banca Mediterranea.
2.- Resistono con controricorso i soli intimati T.I. e C.C.; e, per la pubblica udienza del 6.10.16, il ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Ritiene il Collegio superflua l’analitica disamina dei motivi di ricorso (il primo ed il secondo, formulati in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con cui è contestata la ritenuta impignorabilità dei fondi destinati alla ricostruzione ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990; il terzo, con cui si lamenta l’omesso esame della finalità pubblica dei lavori dell’impresa Ta.; il quarto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con cui si censura la valutazione, in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, della pignorabilità del credito; il quinto, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui ci si duole dell’ufficiosità del rilievo della nullità del pignoramento), dinanzi all’evidente tardività del ricorso.
4.- Invero, esso è stato proposto con atto spedito per la notifica non prima del 12.5.14, vale a dire oltre il termine c.d. lungo, ovvero ordinario, di un anno dalla pubblicazione della sentenza, visto che quest’ultima si è avuta in data 9 aprile 2013: termine che, per la natura della controversia (trattandosi cioè di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo), non è soggetto alla sospensione feriale, come da giurisprudenza consolidatasi da tempo immemorabile (come ricordano, tra le più recenti: Cass., ord. 20 settembre 2016, n. 18439; Cass. 9 aprile 2015, n. 7072; Cass., ord. 5 dicembre 2014, n. 25826; Cass., ord. 12 novembre 2014, n. 24047; Cass., ord. 29 agosto 2013, n. 19908; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22648; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1030; in precedenza, per tutte: Cass. 25 maggio 2007, n. 12250; Cass. 19 febbraio 1973, n. 499).
5.- Dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività, il soccombente ricorrente va poi condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale.
6.- E trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di reiezione di questa.
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna Antonio V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016