Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21478 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19474/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ofanto n. 18, presso lo

studio dell’avvocato Sciumè Pietro, rappresentata e difesa

dall’avvocato Redaelli Lidia, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Rag.

L.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Vico n. 1, presso

lo studio dell’avvocato Prosperi Mangili Lorenzo, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Benassi Franco, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Pubblico Ministero Tribunale Mantova;

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio: rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 15 giugno-4 luglio 2011, ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società.

La Corte di merito ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del PM a chiedere il fallimento L. Fall., ex art. 7, nonchè l’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, atteso che ivi era la sede legale della società, ritenendo questa fittizia, mentre tutta l’attività amministrativa era concretamente svolta negli uffici di (OMISSIS), ove erano situati anche i magazzini; ha concluso per la sussistenza dello stato di insolvenza della società.

Ricorre sulla base di quattro motivi la (OMISSIS) srl.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

Col primo motivo, la ricorrente sostiene che ha errato la Corte d’appello nel ritenere la legittimazione attiva del P.M. a chiedere il fallimento, perchè la previsione del primo comma richiede che la situazione di insolvenza risulti dalle situazioni specificamente indicate (fuga, irreperibilità, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, trafugamento, sostituzione, diminuzione fraudolenta dell’attivo), attesa la valenza di congiunzione esplicativa della locuzione “ovvero”.

Detta interpretazione è infondata, atteso che la norma indicata individua le due fattispecie nella cui ricorrenza si può attivare il P.M., che sono date dalla risultanza dell’insolvenza nel corso di un procedimento penale, o dalle specifiche condotte di seguito descritte, stante il carattere di disgiuntiva della congiunzione “ovvero” e non già esplicativo.

In tal senso, si è espressa la pronuncia del 21/4/2011, n. 9260, rilevando che in tema di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 7, n. 1, la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell’insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione “ovvero” di cui alla norma che non sono necessariamente esemplificative nè di fatti costituenti reato nè della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare (e si vedano anche le pronunce del 15/5/2014, n. 10679 e del 5/5/2016, n. 8977).

Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che è chiaro il disposto di cui alla L. Fall., art. 9 e di essere iscritta dal 7/9/2009 nel Registro delle imprese di Roma; deduce che è contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nel rilevare che la documentazione contabile ed amministrativa non si trovava a (OMISSIS) e poi che erano ivi le scritture contabili; che a (OMISSIS) è stato notificato il sequestro; che non comporta alcuna deroga alla competenza la fissazione della sede presso uno studio, nel caso lo Studio Cence, e che gli stessi custodi hanno affermato nella relazione che la sede è a (OMISSIS).

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va richiamato in via preliminare il principio secondo cui la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, che, secondo una presunzione “iuris tantum” coincide con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, nell’ordinanza n. 23719 del 06/11/2014).

Ciò posto, va rilevato che nella specie la Corte d’appello, in applicazione di detto principio, è pervenuta a ritenere la competenza territoriale del Tribunale di Mantova nella complessiva ed argomentata valutazione di dati e fatti (accertamenti ed atto di sequestro della GDF, dichiarazioni a questi rese), dei quali la ricorrente vorrebbe sollecitare un nuovo scrutinio, inammissibile in sede di legittimità.

Col terzo motivo, la ricorrente si duole, sotto il profilo dei due vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’avere la Corte d’appello ritenuto la società in stato di insolvenza.

La ricorrente sostiene che non si è trattato di esportazioni fittizie, che lo stato di insolvenza non può essere basato su passività non esistenti, ma solo sui debiti scaduti L. Fall., ex art. 15, che i dati del bilancio al 31/12/2010 evidenziano un utile operativo del 10%.

Il motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

E’ infondato il riferimento, ai fini della identificazione dello stato di insolvenza, alla L. Fall., ex art. 15, che riguarda il ben diverso profilo della soglia minima di indebitamento risultante dall’istruttoria prefallimentare, al fine della dichiarazione di fallimento, mentre è la L. Fall., art. 5, che connota lo stato di insolvenza.

Nel resto, il motivo è inammissibile, laddove richiede un rinnovato apprezzamento delle risultanze di causa, che la Corte del merito ha analiticamente e congruamente condotto avvalendosi dei dati di bilancio, della ritenuta fittizietà di operazioni commerciali, della insussistenza delle ragioni creditorie vantate dalla società, della entità dei debiti accumulati senza possibilità di soddisfacimento. Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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