Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21477 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. II, 27/07/2021, (ud. 19/02/2021, dep. 27/07/2021), n.21477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19222-2019 proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

GROTTAROSSA 50 A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE SALERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2021 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.M.A., cittadino bengalese, nato nel 1985, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver abbondonato il suo Paese per ragioni di carattere economico, e di non potervi fare ritorno avendo grande difficoltà a trovare un lavoro e ad aiutare la propria famiglia, che gli aveva pagato il viaggio vendendo beni personali.

Con decreto del 7.5.2019 il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.

A base della decisione, la circostanza che la domanda era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-ter. Pertanto, essa rientrava nei casi di domanda manifestamente infondata ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2 stesso D.Lgs., ipotesi per la quale l’art. 35-bis, comma 2 stesso D.Lgs. prevede il dimidiamento (15 invece di 30 gg.) del termine d’impugnazione innanzi al Tribunale; termine che il ricorrente non aveva rispettato. Osservava al riguardo il Tribunale che la ratio dell’abbreviazione del termine per impugnare il diniego del provvedimento reiettivo della Commissione risiede nell’interesse a pervenire ad una decisione rapida sulle domande di protezione internazionale nei casi particolari previsti dalla stessa norma (inclusa, come nella specie, la minore complessità oggettiva della domanda), pur nel rispetto dell’esigenza di un esame adeguato e completo e indipendentemente dal tempo comunque occorso in concreto per definire il procedimento. Conseguentemente, laddove la P.A. abbia, come nella specie, adottato una decisione di manifesta infondatezza della domanda, il termine d’impugnazione del provvedimento rimane di quindici giorni, non essendovi traccia di connessione tra i termini prescritti per esaminare la domanda in via amministrativa e quello stabilito per l’impugnazione del provvedimento della Commissione innanzi al Tribunale, ma essendovi, piuttosto, connessione tra l’opposizione e il contenuto della decisione amministrativa di manifesta infondatezza della domanda, come palesato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2.

La cassazione di tale provvedimento è richiesta dal richiedente sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis. Sostiene, al riguardo, che la valutazione di manifesta infondatezza della domanda, in base alla stessa prospettazione del richiedente, è un prius logico rispetto all’adozione della procedura accelerata definita dal titolo del D.Lgs. cit., art. 28-bis, con la conseguente operatività del termine dimezzato d’impugnazione di cui all’art. 19, comma 3; ma non e’, invece, una valutazione postuma contenuta nel provvedimento conclusivo della procedura, tanto più se questo è intervenuto a definizione della procedura ordinaria e non di quella accelerata, che non può essere recuperata a posteriori, sicché laddove quest’ultima fosse applicata l’interessato dovrebbe averne preventiva informazione, a garanzia del diritto di difesa.

2. – Il motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, nel testo, applicabile ratione temporis, vigente alla data di proposizione del ricorso al Tribunale (18.11.2018), dispone che nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e in quelli in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal comma 1 per impugnare la decisione della Commissione territoriale (trenta giorni, se il richiedente è in Italia, dalla notificazione del provvedimento) sono ridotti della metà.

L’art. 28-bis, comma 2, a sua volta, stabilisce che i termini di cui al comma 1 dello stesso articolo – riguardanti lo svolgimento della procedura amministrativa accelerata prevista nel caso dell’art. 28, comma 1, lett. e) (domanda presentata da un richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-ter, ovvero nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14) – sono raddoppiati quando la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Infine, in base all’art. 28-ter, comma 1, la domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis) (vale a dire allorché essa è rigettata per manifesta infondatezza), quando (tra altre ipotesi) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

L’insieme di tali disposizioni è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l’impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l’iter acceleratorio previsto dal D.Lgs. cit., art. 28-bis, comma 2, vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all’esito di una procedura ordinaria (n. 7520/20), nel qual ultimo caso il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (n. 23021/20).

Ed infatti, la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una “procedura accelerata” D. Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 28-bis (nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in L. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l’iter processuale abbia rispettato i termini di cui all’art. 28-bis, comma 1, previsti per l’audizione del richiedente e per l’adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come -accelerata” discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dal D.Lgs. n. citato, art. 28-bis, comma 3, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda (n. 6745/21).

Nella specie, il dimezzamento del termine d’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale è stato ritenuto sul presupposto non già dell’iter accelerato, ma dell’esito della procedura amministrativa, reiettivo per manifesta infondatezza.

Ne consegue che in virtù del superiore principio di diritto il decreto impugnato va cassato, con rinvio restitutorio al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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