Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21477 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 25/10/2016), n.21477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22489/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, (OMISSIS), in persona

della Dott.ssa S.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D.H., (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

S.D.H. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO (OMISSIS), ROMA CAPITALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 14766/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PASQUALE VARI’;

udito l’Avvocato STEFANIA IASONNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’opposizione – qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 – di S.D.H., dispiegata avverso le cartelle di pagamento esattoriali poste a base del preavviso di fermo amministrativo di veicoli ai suoi danni disposto da Equitalia Gerit spa per crediti del Comune di Roma, fu accolta dal giudice di pace di Roma con sentenza n. 2500/11, ma l’opponente interpose appello, dolendosi della condanna di controparte alle spese in soli Euro 300,00.

2.- L’appello dell’originario opponente in punto di spese fu poi accolto e la condanna alle spese del primo grado rideterminata in Euro 1.800,00, ma quelle di appello furono compensate: e tutto questo con sentenza n. 14766 del 4.7.13 del tribunale di Roma.

3.- Propone ricorso principale, articolato su cinque motivi, Equitalia Sud spa, succeditrice dell’originaria opposta, nei confronti di Roma Capitale – già in appello succeditrice del Comune di Roma – e dello S., il quale solo resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato su due motivi; e, per la pubblica udienza del 6.10.16, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ivi tra l’altro prospettando come rilevabili di ufficio le ragioni proposte con l’appello incidentale a dispetto dell’inammissibilità di questo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- La ricorrente principale Equitalia Sud spa si duole:

– col primo motivo, di violazione dell’art. 112 c.p.c., invocando dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente ritenuto il giudice di appello che quello di primo grado avesse compensato le spese, mentre la doglianza dell’appellante era rivolta alla violazione dei minimi tariffari;

– col secondo motivo, di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza assoluta di motivazione sul punto e riferendosi ad aspetti diversi da quelli portati dalle parti all’esame del giudice di secondo grado;

– col terzo motivo, di ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., sempre invocando dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il n. 3, per omessa considerazione dell’appello incidentale pure dispiegato da essa odierna ricorrente principale, incentrato sull’erroneità della sua condanna alle spese, per non dipendere da essa la mancata notifica dei verbali, da cui era dipeso l’accoglimento dell’opposizione, nonchè per la rituale dimostrazione della tardività dell’opposizione rispetto alla rituale notifica – da parte di essa odierna ricorrente principale – delle cartelle sottese al preavviso di fermo;

– col quarto motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, per l’erronea qualificazione di soccombenza di essa odierna ricorrente principale, priva della possibilità di porre in esecuzione un titolo diverso da quello consegnato, come pure di quella di rifiutarsi di porlo in esecuzione, tanto che andava escluso un nesso tra l’attività di essa agente per la riscossione e il fatto che aveva dato origine all’accoglimento della domanda dello S.;

– col quinto motivo, di violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, per omesso riscontro della inammissibilità originaria dell’opposizione, essendo elasso il termine di trenta giorni per impugnare le cartelle (dalla prima all’ultima) poste a base del fermo oggetto del preavviso impugnato da tempo di gran lunga anteriore alla proposizione dell’azione, come dedotto nell’appello incidentale invece malamente pretermesso.

5.- Il ricorrente incidentale S. lamenta:

– col primo motivo, “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 343 c.p.c. e art. 166 c.p.c. e tutto ciò in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”: deducendo l’inammissibilità, per tardività, dell’appello incidentale, siccome proposto con comparsa depositata in cancelleria il giorno precedente alla data fissata dal g.i., ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., u.c., per l’udienza di comparizione (rispettivamente, il 6.3.12 ed il 7.3.12);

– col secondo motivo, “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, non potendo la compensazione delle spese in appello giustificarsi con l’asserita estraneità delle convenute alla loro causazione, in mancanza di disamina degli aspetti, ruoli e contegni processuali del giudizio così definito.

6.- Risulta logicamente preliminare il primo motivo di ricorso incidentale: ed esso è fondato, ma non può condurre alla cassazione della gravata sentenza, che ha omesso di pronunciare su di un gravame che andava dichiarato inammissibile, sicchè il suo dispositivo può reputarsi, se non altro nel suo complesso, conforme a diritto.

7.- Nel rito ordinario, è infatti inammissibile l’appello incidentale proposto con atto che non sia contenuto nella comparsa di costituzione depositata almeno venti giorni prima dell’udienza, persistendo divergenze interpretative esclusivamente nell’individuazione dell’udienza rilevante (escludendo che possa giovare all’appellante incidentale il differimento disposto ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., u.c. – da ultimo, Cass. 22 gennaio 2015, n. 1127 – o quanto meno lo spostamento automatico ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4 – Cass. 20 settembre 2002, n. 13746 – e così via), ma mai dubitandosi della necessità di una costituzione rispettosa di tale termine dilatorio a ritroso rispetto all’udienza di comparizione, a tutela ineliminabile del diritto di difesa della controparte e comunque in forza della comminatoria di decadenza per la violazione dei termini di costituzione del convenuto in primo grado.

8.- E, nella fattispecie, basti osservare che, a prescindere da come si sia in concreto giunti all’individuazione della prima udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore in appello del tribunale di Roma, la costituzione dell’appellante incidentale Equitalia si è avuta soltanto il giorno prima della stessa udienza, come risulta dal fascicolo di quella parte e, segnatamente, dall’attestazione della Cancelleria, dell’avvenuto deposito di quello in data 6.3.12, a fronte dell’udienza originariamente indicata nell’atto di citazione in appello per il giorno 20.12.11: pertanto, effettivamente il relativo gravame non poteva essere preso in esame, ma andava dichiarato inammissibile.

9.- Tuttavia, in applicazione estensiva dell’art. 384 c.p.c. (possibile ogni qual volta si sia omessa una pronuncia, come si afferma fin da Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313, fino a Cass. 26 luglio 2016, n. 15380), tanto conduce non alla cassazione della gravata sentenza sul punto, ma solo alla correzione della sua motivazione sul punto, visto che il dispositivo di quella finisce con l’essere comunque conforme a diritto, sia pure per mera omissione.

10.- L’inammissibilità originaria dell’appello incidentale di Equitalia preclude poi l’esame in questa sede del terzo e del quinto motivo di ricorso principale: dell’uno, perchè quel gravame, benchè in effetti non esaminato, doveva comunque essere dichiarato inammissibile per tardività; dell’altro, perchè attinente al merito del gravame stesso, ormai irrimediabilmente precluso.

11.- Nè può essere superato il così formatosi giudicato interno in forza di una pretesa rilevabilità ufficiosa delle relative questioni, i cui effetti sono stati neutralizzati proprio dal dispiegamento, benchè irrituale, del gravame di parte sul punto se non anche dalla pendenza della relativa questione fin dal grado precedente e dal suo implicito superamento, in senso sfavorevole all’odierna ricorrente principale, dall’accoglimento nel merito dell’opposizione da parte del giudice di primo grado.

12.- Vanno ora esaminati, congiuntamente per la loro intima connessione, i primi due motivi del ricorso principale, che si appuntano contro la singolarità della qui gravata sentenza, la quale, sul presupposto – effettivamente e manifestamente fallace – che oggetto dell’appello dell’originario e vittorioso opponente fosse una disposta compensazione delle spese di primo grado, le ha liquidate in appello, mentre invece, pacificamente, l’oggetto del gravame al tribunale era la doglianza dell’inadeguatezza della liquidazione da parte del primo giudice.

13.- Sul punto, l’odierno controricorrente e ricorrente incidentale prospetta configurarsi un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sulla relativa nozione.

14.- E’ vero, in primo luogo, che la giurisprudenza di questa Corte lo ha ravvisato nel travisamento della lettura degli atti, ma intanto va rilevato che a tale conclusione essa è giunta riferendosi agli atti del giudizio di legittimità e, precisamente, alla pretermissione totale di un motivo di ricorso (per sua omessa lettura: Cass. 26 agosto 2015, n. 17163; Cass. 13 gennaio 2010, n. 362).

15.- Tuttavia, senza necessità di affrontare la questione della configurabilità o meno di un errore revocatorio nel diverso caso di un completo stravolgimento della percezione del senso letterale del motivo di gravame, fattispecie che si pone ai limiti dell’errore di valutazione e quindi in un’area grigia a confine con il non revocabile errore di valutazione o di giudizio, la peculiarità del caso di specie sta in ciò, che:

– da un lato, non potrebbe prospettarsi nemmeno in astratto un errore revocatorio rilevante ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

– dall’altro, l’odierna ricorrente principale non ha interesse a dolersi di tale pure evidente e macroscopica svista.

16.- Sotto il primo profilo, l’errore del giudice di appello non solo non è, ma neppure sarebbe stato decisivo – nel senso richiesto dalla lettera dello stesso art. 395 c.p.c., n. 4 – sull’appello principale dello S. (originario opponente, vittorioso in primo grado, appellante principale in punto di inadeguatezza del quantum della liquidazione delle spese), visto che non ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata attesa in sua assenza sul motivo di gravame dell’opponente vittorioso: infatti, nonostante quell’errore, il giudice di appello è giunto in ogni modo alla determinazione del giusto carico delle spese di primo grado, oggetto mediato del gravame della parte che quel motivo aveva formulato, nonostante il giudice di appello lo abbia inspiegabilmente travisato.

17.- Sotto il secondo profilo e in via dirimente, poi, va preso in considerazione proprio il fatto che, benchè sul fallace presupposto di una disposta compensazione, il giudice di secondo grado si è comunque e in concreto indotto a quella che si è rivelata una rideterminazione del carico delle spese di lite di primo grado, nella sostanza rivedendo la relativa statuizione e fornendo sul punto nel merito una risposta alle doglianze della sola parte che l’aveva ritualmente impugnata, cioè proprio l’opponente originario e vittorioso in primo grado, visto che la sua controparte aveva proposto un appello incidentale tardivo e quindi inammissibile.

18.- Tale esito del giudizio di secondo grado esclude che l’odierna ricorrente principale, allora, abbia interesse a dolersi del mero formale profilo della non corrispondenza della pronuncia di appello (accoglimento di un mai proposto gravame contro una mai disposta compensazione delle spese) al concreto contenuto del motivo di gravame proposto dalla sua controparte (inadeguatezza in punto di quantum della liquidazione delle spese di primo grado) e della consequenziale mancanza di motivazione sul motivo effettivamente proposto, quando l’esito dell’avverso gravame è comunque una finale determinazione delle spese del grado precedente, corrispondente all’oggetto mediato del mezzo di impugnazione proposto dalla stessa sua controparte.

19.- E gli altri profili, formali e sostanziali, sotto i quali l’odierna ricorrente principale vuole oggi dolersi di quella pronunzia di appello, sono invece preclusi dalla vista inammissibilità del suo appello incidentale, di cui si è appena statuito, non sanabile in base ad una pretesa rilevabilità ufficiosa delle questioni che ne erano oggetto.

20.- Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui lo S. lamenta essere la gravata sentenza priva dell’esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della disposta compensazione delle spese del secondo grado: negando sostanzialmente che possano integrarle la circostanza, di cui comunque contesta la fondatezza in ragione del concreto contegno processuale di queste, che non siano state le parti appellate a darvi causa.

21.- Il motivo è fondato. Il tema del decidere del giudizio di appello era diverso e più ampio di quello che pare presupposto dal giudice di secondo grado: sia perchè il gravame principale non riguardava la compensazione, ma l’erronea determinazione delle spese (erroneità nei fatti riconosciuta, attesa l’entità di quelle individuata dal giudice di appello, ben maggiore di quella fissata dal primo giudice) e tanto, ivi compresi gli eventuali errori del giudice, si ascrive come è noto causalmente comunque alla soccombenza delle controparti in primo grado, sia perchè la stessa Equitalia aveva proposto un appello incidentale, sul quale sarebbe stata necessaria una pronuncia di inammissibilità per tardività.

22.- Il presupposto della compensazione, a prescindere quindi anche solo in astratto dalla sua idoneità ad integrare una grave ed eccezionale ragione (questione che si lascia impregiudicata; riguardo alla quale v. Cass., ord. 1 giugno 2015, n. 11301, ove riferimenti), non corrisponde a realtà e la compensazione non poteva essere disposta per tale ragione, con conseguente fondatezza del relativo motivo.

23.- Il ricorso principale, inammissibili o infondati tutti i motivi, va rigettato, mentre del ricorso incidentale non può accogliersi il primo e va accolto il secondo, con cassazione sul punto della gravata sentenza.

24.- In presenza agli atti della nota spese del giudizio di appello, ritualmente prodotta, stima peraltro il Collegio non necessario alcun altro accertamento di fatto e, pertanto, possibile decidere nel merito, procedendo ora alla liquidazione delle spese del grado di appello, riguardo al quale non vi era alcuna valida ragione – anche per l’inammissibilità del gravame incidentale – di compensazione: ed a tanto si provvede, tenuto conto della sorta capitale indicata nella nota (Euro 570,00 per diritti, Euro 405,00 per onorari, Euro 121,88 per spese generali, Euro 43,88 per c.p.a., oltre IVA e spese esenti indicate in Euro 78,00), liquidandole in Euro 1.053,00, di cui appunto Euro 78,00 per esborsi, oltre accessori – c.p.a. ed IVA – nella misura di legge, con la chiesta attribuzione per avere il difensore dichiarato di averne fatto anticipo.

25.- Le spese del presente giudizio di legittimità non possono che conseguire e per intero alla prevalente soccombenza della ricorrente principale (tenuto conto che il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale non ha luogo a dispetto della fondatezza della questione con quello proposta), anche in tal caso con la chiesta distrazione.

26.- E trova infine applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione per il caso di reiezione di questa.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– rigetta il primo motivo di ricorso incidentale;

– accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale;

– cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta;

– decidendo nel merito, condanna l’odierna ricorrente principale, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di S.D.H. e con attribuzione al suo procuratore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 1.053,00, di cui Euro 78,00 per esborsi, oltre accessori nella misura prevista dalla legge;

– condanna altresì l’odierna ricorrente principale, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di S.D.H. e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura prevista dalla legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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