Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21477 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 19/08/2019), n.21477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETIC Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6669-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRACIA 4,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI CARDAMONE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati BENEDETTO SPINOSA, SIMONA

BENVENUTO;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO EMILIO ANTONIO

ICHINO, GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6877/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2014 R.G.N. 6187/2011;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5247 del 2011, accoglieva la domanda di F.G., dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito, per brevità, Banca) di inquadramento con qualifica di Quadro D1, dall’anno 1998, e con qualifica di Quadro D3, dal dicembre 2003, e condannava la Banca al pagamento delle differenze di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2. la Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata (n. 6877 del 2014), in accoglimento dell’appello della Banca, ha respinto le domande proposte dal lavoratore;

2.1. la Corte territoriale ha premesso come il discrimine tra la declaratoria dei quadri direttivi, rivendicata, e quella della terza area professionale, attribuita, dovesse cogliersi nell’essere l’attività del Quadro caratterizzata da “elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale nonchè dal conferimento di ampi margini di autonomia (…)”; ha, quindi, osservato come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “dalla prova testimoniale assunta non (fosse) emerso il conferimento al F. dei poteri e delle responsabilità che caratterizzano l’attività del Quadro” giacchè “la responsabilità del settore, il potere di dare direttive, la firma delle operazioni facevano comunque capo al direttore della filiale (…) sicchè (era) da escludere che i compiti assegnati all’appellato comportassero quella assunzione di responsabilità e quegli ampi margini di autonomia che secondo la declaratoria contrattuale contraddistinguono la categoria del Quadro”; secondo la Corte di merito, a conclusioni non dissimili, occorreva pervenire anche rapportando le mansioni svolte alle declaratorie dei profili contenute nei contratti integrativi aziendali del 26 marzo 1992 e del 3 gennaio 2002; al riguardo, i giudici di merito hanno osservato come le mansioni svolte dal lavoratore non potessero assimilarsi a quelle del “preposto all’Ufficio Borsa (…)” poichè, sia pure materialmente svolte dallo stesso (id est: dal lavoratore), erano imputabili al direttore di filiale che ne assumeva la paternità; i giudici hanno anche escluso che le mansioni fossero riconducibili a quelle dell'”Addetto Investimenti” difettando, in quelle concretamente riferibili al F., la “realizzazione e gestione” delle operazioni; il lavoratore si limitava alla mera predisposizione delle operazioni che, tuttavia, erano sempre riferibili al superiore gerarchico;

3. ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a due motivi;

4. ha resistito, con controricorso, la Banca;

5. ha depositato requisitoria scritta il PG;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.e dell’art. 1 CIA 26 marzo 1992 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 8 CIA 3 gennaio 2002 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

2.1. complessivamente, parte ricorrente assume la mancata individuazione, da parte della sentenza impugnata, dei criteri posti dalla normativa di riferimento per individuare i tratti distintivi delle diverse qualifiche; critica l’affermazione secondo cui i compiti assegnati al lavoratore difettassero di autonomia e responsabilità; imputa alla decisione l’errata valutazione delle testimonianze;

3. i motivi, strettamente connessi, possono congiuntamente trattarsi e vanno respinti;

3.1. entrambi, quanto alla deduzione di violazione dei contratti integrativi aziendali, si collocano al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riferito solo a contratti o accordi nazionali di lavoro; in relazione ai contratti di natura diversa (quali sono quelli in oggetto), la deduzione di violazione di legge è ammessa esclusivamente in termini di violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. ed un tale profilo è estraneo al contenuto delle sviluppate censure;

3.2. per il resto, le critiche, nel loro insieme, investono l’impianto motivazionale della sentenza e si risolvono, nella sostanza, in una richiesta di revisione delle valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello, che, attenendo al piano della ricostruzione della fattispecie concreta, esulano dal vizio di “sussunzione” ex art. 360 c.p.c., n. 3;

3.3. esse (id est: le censure), infatti, non investono in alcun modo il significato e la portata applicativa dell’art. 2103 c.c.ma sono integralmente volte a criticare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in punto di ritenuta insussistenza, nel contenuto professionale delle mansioni concretamente espletate dal ricorrente, dei tratti qualificanti il superiore livello;

3.4. trattasi di giudizio riservato all’apprezzamento del giudice di merito, in quanto mediato dalle risultanze di causa, e non adeguatamente censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente;

3.5. invero, i motivi non indicano il fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., sez.un. 19881 del 2014; in motivazione, Cass., sez.un., n. 25008 del 2014);

3.6. anche il richiamo delle norme processuali è del tutto inconferente; il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. 27.12.2016, n. 27000);

3.7. nel caso in esame, il giudice d’appello non è incorso nelle denunciate violazioni ed ha preso in esame le circostanze dedotte in ricorso; semplicemente le ha valutate in modo diverso da quanto auspicato dalla parte ricorrente;

4. conclusivamente, il ricorso va rigettato con le spese liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza;

5. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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