Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21477 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 13/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21477Vedi massime correlate

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1547/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Violante,

con domicilio eletto in Roma, via del Tritone n. 102 presso lo

studio dell’avv. Vito Nanna, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico

Brognatelli e Manuela M. Grassi, con domino eletto presso il loro in

Roma, viale delle Milizie n. 1, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1117/2013

depositata il 5 settembre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari ha respinto l’appello proposto dalla (OMISSIS) S.P.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva respinto la domanda formulata dalla procedura nei confronti della allora Banca Commerciale Italiana s.p.a. avente per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un’operazione di trasferimento di valuta all’estero, in relazione alla quale la banca non avrebbe effettuato i dovuti accertamenti inerenti la verifica dell’effettività dell’ordine ricevuto e conseguentemente sospeso l’operazione in presenza di elementi di palese sospetto, quali l’ordine pervenuto a mezzo telex, l’assenza di indicazione del beneficiario e della stessa causale del versamento.

2. Il giudice di appello ha affermato che, dopo la liberalizzazione valutaria conseguente all’entrata in vigore del D.M. Commercio Estero 27 aprile 1990, implicitamente abrogativo dei precedenti obblighi di verifica imposti agli intermediari abilitati al trasferimento di valuta all’estero dal D.P.R. n. 148 del 1988, l’unico adempimento al quale era tenuta la banca si identificava nell’invio all’Ufficio Italiano Cambi delle informazioni previste, nella specie pacificamente effettuato per stessa ammissione della curatela. Atteso che l’ordine di trasferimento, anticipato via telex dalla cliente alla banca, risultava seguito il giorno successivo da conferma scritta firmata dal legale rappresentante della società (OMISSIS) allora in bonis, alcun profilo di inadempimento poteva ascriversi alla banca.

3. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) S.P.A. ricorre con due motivi, resistiti da INTESA SANPAOLO S.P.A. con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 148 del 1988, artt. 12 e 20 (T.U. norme valutarie) e del D.M. 27 aprile 1990, art. 10. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto abrogate le disposizioni del D.P.R. n. 148 del 1988, artt. 12 e 20 ad opera del D.M. 27 aprile 1990, sia perchè quest’ultimo, quale fonte di rango inferiore al primo era inidoneo a determinare abrogazione; sia perchè il contenuto del D.M. non è interpretabile in senso abrogativo del DPR, ma al contrario confermativo della persistenza degli obblighi prudenziali imposti alle banche abilitate al trasferimento di valuta.

1.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 148 del 1988, artt. 12 e 20 (T.U. norme valutarie) e del D.M. 27 aprile 1990, art. 10 Violazione e falsa applicazione dell’art. 1374 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” deducendo l’erroneità della sentenza laddove le statuizioni rese dalla Corte territoriale inerenti l’insussistenza di alcuna responsabilità della banca sarebbero viziate dall’erronea premessa dell’abrogazione degli obblighi incombenti sull’intermediario abilitato al trasferimento di valuta, come già indicato nel primo motivo.

2. Il ricorso va accolto.

2.1. Il primo motivo è fondato. La Corte di appello ha basato la reiezione della domanda della curatela sull’affermazione che l’entrata in vigore del D.M. Commercio Estero 27 aprile 1990 avrebbe liberalizzato la disciplina dell’esportazione all’estero di valuta da parte di cittadini residenti nello Stato italiano, testualmente affermando che il citato D.M. avrebbe fatto “venir meno, in via generale, le limitazioni già precedentemente imposte e, sotto altro profilo, implicitamente anche i compiti di verifica della regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi, già demandate agli intermediari abilitati” (così pagg. 7-8 della sentenza).

Tale affermazione è erronea non già perche il D.M. 27 aprile 1990 dell’allora Ministero del Commercio Estero non potesse avere efficacia abrogativa di precedenti disposizioni di rango primario – come pure opina la curatela – giacchè dalla premessa del decreto ministeriale si evince con chiarezza che esso va qualificato come decreto avente natura regolamentare, in quanto emanato in espressa attuazione della delega contenuta nella L. n. 599 del 1986, art. 1 che legittimava il Ministero del Commercio Estero a emanare disposizioni aventi valore di legge sulla materia, con ciò evidentemente includendo anche il decreto ministeriale, in tal caso quindi parificato alle leggi formali. E’ noto infatti che nella gerarchia delle fonti normative i decreti ministeriali del diritto mutuano il proprio rango in dipendenza della previsione della fonte che li legittima, distinguendosi tra fonti di rango primario-qualora siano come nella specie espressamente previsti in attuazione di una delega legislativa – e fonti di rango secondario – qualora invece si limitino ad esprimere il generale potere amministrativo di esecuzione delle leggi attribuito ai dicasteri competenti.

E’ erronea perchè afferma l’implicita abrogazione ad opera del citato D.M. dei compiti di verifica della regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi, già demandate agli intermediari abilitati secondo le previsioni dell’art. 20 del DPR n. 148 del 1988. Tale assunto, oltre ad essere apoditticamente affermato e affatto motivato in sentenza, trova smentita nella ricostruzione del sistema normativo. E’ infatti ben vero che il decreto ministeriale in esame introduce una deroga alle previgenti disposizioni restrittive inerenti l’esportazione di valuta all’estero previste dal D.P.R. n. 148 del 1988. Ma tali deroghe riguardano esclusivamente i soggetti interessati all’esportazione di valuta (art. 1 residenti in Italia, art. 2 non residenti). In alcun articolo del D.M. si rinvengono disposizioni che, direttamente o anche solo implicitamente, riguardino i soggetti abilitati al trasferimento di valuta. Anzi: la lettura del D.M., art. 7 convince della permanenza in vigore delle disposizioni del D.P.R. n. 148 del 1988 relative alla enucleazione degli obblighi incombenti sugli intermediari abilitati, posto che la previsione del persistente potere della Banca d’Italia di concedere l’autorizzazione, non solo non può ritenersi incompatibile con le norme previgenti identificative degli obblighi comportamentali, ma logicamente ne rafforza la permanenza in vigore. Inoltre l’art. 10 D.M. specifica che la natura delle norme contenute nel decreto è esclusivamente valutaria e lascia (testualmente) “impregiudicata l’osservanza degli eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate per finalità diverse da quelle valutarie”. Ne consegue che il citato D.P.R. n. 148 del 1988, art. 20 laddove prevede specifici obblighi di verifica delle operazioni in valuta incombenti sugli intermediari abilitati, non solo è estraneo all’abrogazione espressa da parte del DM del 1990 (art. 11) ma, avendo una finalità diversa da quella esclusivamente di facilitazione valutaria (id est: quella di identificazione degli obblighi di diligenza degli intermediari a garanzia della liceità delle operazioni e a scopo di prevenzione del riciclaggio) deve ritenersi espressamente confermato in vigore dal D.M. del 1990 e va ritenuto rilevante ai fini della soluzione della controversia per cui è causa.

In linea generale va rilevato che la facilitazione valutaria oggetto del decreto ministeriale in esame non ha certamente interessato l’impianto normativo ordinamentale di prevenzione del riciclaggio o dell’auto riciclaggio, come è noto sanzionato anche da norme penali. La direttiva CEE del 24 giugno 1988 per l’attuazione del Trattato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali, menzionata nell’epigrafe del D.M. 27 aprile 1990, non è applicabile al caso di specie poichè la Svizzera – luogo di destinazione del denaro esportato – non è mai stato membro dell’Unione Europea. Inoltre, se la questione volesse essere riguardata comunque sotto il profilo della pretesa liberalizzazione monetaria derivante da attuazione di obblighi comunitari, va comunque rilevato che l’art. 64 del TFUE – in GUCE n. C. 326 del 26 ottobre 2012 – (ex art. 57 TCE) espressamente consente deroghe alla libertà di circolazione di capitali proprio con riferimento a movimenti da o verso Paesi esteri, mentre il successivo art. 65 (ex art. 58 TCE) consente ai Paesi membri restrizioni finalizzate alla prevenzione di reati fiscali e valutari. Disposizioni che si trovavano specularmente anche nell’art. 107 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea, laddove tale norma prevedeva espressamente deroghe alla libertà di circolazione di capitali laddove non avessero alcun riscontro in scambi di merci o servizi, come la semplice esportazione di mezzi di pagamento.

Può dunque affermarsi che, sia considerando l’estraneità della Svizzera all’Unione Europea, sia considerando la persistente legittimità di deroghe alla libera circolazione valutaria tra Paesi membri dell’Unione e Paesi terzi, si perviene all’affermazione della legittimità delle disposizioni previste dal nostro ordinamento, e in particolare di quella di cui al D.P.R. n. 148 del 1988, art. 20 – posto che l’art. 12 medesimo D.P.R. per quanto detto non è applicabile alla fattispecie – impositive di obblighi particolari per gli intermediari abilitati all’esportazione di valuta verso Paesi extracomunitari. Tali previsioni normative non solo non sono abrogate dal D.M. 27 aprile 1990, ma trovano espresso richiamo proprio nella Circolare 9 maggio 1990 dell’Ufficio Italiano Cambi, che invece la Corte di appello cita come indiretta conferma della pretesa abrogazione. Del resto il decreto del Ministro del Tesoro citato dalla Corte di appello come unico residuale obbligo a carico degli intermediari, risulta applicato dall’Ufficio Italiano Cambi con le Istruzioni del 9 maggio 1990 (n. 1990/1) per la compilazione della Comunicazione Valutaria Statistica. E tra i moduli da compilare compariva anche un allegato W, che imponeva ai soggetti sottoposti a monitoraggio (tra cui gli intermediari abilitati all’esportazione di valuta) di identificare tra l’altro la causale dei trasferimenti da o verso l’estero che li abbiano interessati.

Da ciò deriva che anche la lettura del D.M. Tesoro citato dalla sentenza impugnata e dalle istruzioni UIC ad esso conseguenti convince che le obbligazioni incombenti sugli intermediari abilitati, ben lungi che essere state implicitamente abrogate, dovevano ritenersi in allora perfettamente esistenti, valide e operanti.

2.2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo atteso che nella fase di rinvio, sulla premessa della vigenza all’epoca dei fatti della disciplina prevista dal D.P.R. n. 148 del 1988, art. 20 e della disciplina secondaria a esso connessa, andrà rinnovata la valutazione di merito sulla correttezza o meno del comportamento della banca controricorrente.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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