Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21477 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4218-2015 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente principale –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

TRIOLO, VINCENZO STUMPO e ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

TRENITALIA S.P.A;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

D.R., G.M., L.R.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 647/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014, R.G.N. 1093/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.8.2014, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha rigettato la domanda di Trenitalia s.p.a. volta a surrogarsi nel diritto di D.R., G.M. e L.R.I. di richiedere all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, il TFR maturato alle dipendenze di P.M. Ambiente s.p.a., già appaltatrice di Trenitalia s.p.a. e dichiarata fallita, dichiarando altresì inammissibile, siccome tardivo, l’appello incidentale di Trenitalia s.p.a. volto a chiedere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui l’aveva condannata a rispondere della quota di TFR vantata dai lavoratori;

che avverso tale pronuncia Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi;

che Trenitalia s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

che D.R., G.M. e L.R.I. sono rimasti intimati;

che l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 333,334,436 e 100 c.p.c., anche in relazione agli artt. 327,331 e 332 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità del suo appello incidentale sul presupposto che, trattandosi di cause scindibili, l’impugnazione incidentale tardiva non poteva riguardare un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell’impugnazione principale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e L. n. 297 del 1982, artt. 1-2, anche in relazione agli artt. 1-2 delle Direttive 80/987/CEE e 2008/94/CE, e dell’art. 3 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che essa non avesse diritto di surrogarsi nei diritti dei lavoratori, ai quali aveva corrisposto il TFR, nei confronti del Fondo di garanzia;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 anche in relazione agli artt. 2,5 e 118 e all’allegato VI, D.Lgs. n. 163 del 2006, nonchè al D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4, 5 e 6, per avere la Corte di merito ritenuto che, nonostante il suo assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici, fosse tenuta a rispondere D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, dei debiti della propria appaltatrice;

che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (così, proprio con riguardo ad una vicenda affatto sovrapponibile alla presente, Cass. n. 26611 del 2019, che, sulla scorta di Cass. nn. 50 del 2009 e 17030 del 2017, ha preso le mosse dalla scindibilità della causa avente ad oggetto la domanda per il pagamento del TFR, proposta dagli odierni intimati nei confronti di Trenitalia s.p.a., da quella riguardante la domanda di garanzia impropria da essa proposta verso il terzo chiamato INPS, che era stata oggetto esclusivo dell’appello principale, per escludere che potesse valere in specie il principio affermato da Cass. S.U. n. 24627 del 2007 e invocato nel ricorso per cassazione, dal momento che l’appello principale dell’INPS non aveva contestato l’an o il quantum dell’obbligazione principale, ma soltanto la sua posizione di garanzia);

che parimenti infondato è il secondo motivo, avendo questa Corte ormai definitivamente superato il precedente orientamento che consentiva all’obbligato solidale del datore di lavoro di surrogarsi, relativamente agli importi corrisposti, nella posizione vantata dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia, sul rilievo, cui il Collegio intende dare continuità, che la corresponsione del TFR da parte di un terzo garante esclude in radice il presupposto voluto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia, che è costituito dall’inadempimento del datore di lavoro che sia determinato da uno stato di insolvenza (così da ult. Cass. nn. 1885 e 3630 del 2020, entrambe sulla scorta di Cass. n. 10543 del 2016);

che infondato è anche il terzo motivo, essendosi chiarito che la responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è invece applicabile ai soggetti privati (come nella specie Trenitalia s.p.a.) che siano assoggettati, quali enti aggiudicatari, al codice dei contratti pubblici (così da ult. Cass. n. 3630 del 2020, dove ulteriori richiami alla giurisprudenza di questa Corte);

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;

che, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, va dichiarata nei confronti della sola ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS, che si liquidano in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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