Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21476 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 25/10/2016), n.21476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22399/2013 proposto da:

D.P.D., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SEGATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO COSTANTINO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– controricorrente

e contro

D.P., D.A., CAMET SRL IN LIQUIDAZIONE, DAMA

SRL, GM GENERAL MECCANICA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 193/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

TERMOLI, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ANTONIO COSTANTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La vicenda processuale trae origine nei numerosi giudizi civili seguiti al serio infortunio sul lavoro occorso il (OMISSIS) a D.P.D., all’epoca operaio dipendente della CAMET srl (di cui erano soci D.P. e A.); e, più precisamente, dopo le impugnative del primo del suo licenziamento intimatogli dopo il rientro successivo ad un lungo periodo di convalescenza e nonostante gravi postumi invalidanti, da lui conseguita condanna posta a base di un precetto per almeno Lire 431 milioni nel corso del (OMISSIS), erano seguite iniziative dei debitori volte a dismettere i propri beni (in favore della GM General Meccanica srl e della DA.MA srl), tutte contrastate per simulazione o con domanda revocatoria dal lavoratore: il quale era peraltro restato soccombente in primo grado, con sentenza n. 74/05 del tribunale di Termoli – s.d. di Larino, posta a base, quanto alla condanna alle spese, da parte dei vittoriosi D. di un’espropriazione presso terzi ai danni del D.P..

2.- Era stata così pronunciata ordinanza di assegnazione in danno di quest’ultimo per la somma di Euro 200 mensili nei confronti della ITT, suo datore di lavoro e già terzo pignorato; ma la corte di appello aveva poi totalmente riformato la sentenza di primo grado, con sentenza n. 149/08, accogliendo tutte le domande del lavoratore: e, tuttavia, nonostante le proteste di quest’ultimo, le trattenute periodiche sullo stipendio erano proseguite, finchè il D.P., con atto di citazione del (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al medesimo tribunale di Larino – s.d. di Termoli, i D., il loro avvocato e materiale percettore di alcune delle mensilità, Augusto S.G., nonchè la CAMET srl in liquidazione, la GM General Meccanica srl e la DA.MA srl, per sentirli condannare alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sul suo stipendio dai (OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione, pari ad Euro 12.537,00, per sopravvenuta carenza del titolo giudiziale (già posto a base dell’ordinanza di assegnazione) in ragione della pronuncia della corte di appello n. 149/08, con condanna dei D. e dello S. al risarcimento dei danni materiali e morali subiti, indicati in Euro 38.881,80, vinte le spese con attribuzione e con condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

3.- Delle controparti si costituirono: lo S., rilevando che analoga pretesa risarcitoria era stata già avanzata in un’opposizione ad esecuzione, indicata come iscritta al n. 107/07, ma che comunque la trattenuta era stata operata non da lui e dai D., ma dal terzo ed in ragione di provvedimenti emessi dal g.e. e senza che controparte si fosse mai attivata con specifica opposizione ad esecuzione; gli altri convenuti, rimarcando essere stati intrapresi e proseguiti sia il pignoramento che l’esecuzione sulla base della sentenza di primo grado e di legittimi e mai impugnati provvedimenti del g.e.; tutti chiedevano il rigetto delle avverse domande ed il risarcimento per le espressioni ritenute offensive o calunniose adoperate dall’attore, ai sensi dell’art. 89 c.p.c..

4.- La causa, documentalmente istruita ed all’esito pure di pronunzia di ordinanza ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c., fu decisa dall’adito tribunale con sentenza 19.7.12, n. 193, la quale:

– rilevato l’irrimediabile venir meno della sentenza posta a base dell’assegnazione in ragione della definitività della sentenza di secondo grado che l’aveva riformata, accolse la domanda restitutoria, peraltro nei confronti dei soli creditori originari D., CAMET srl in liquidazione e GM General Meccanica srl, escludendo la rilevanza del materiale diretto pagamento delle somme al legale di costoro, avv. S.;

– rigettò invece le pretese risarcitorie: una volta rilevata la carenza di prova sul danno addotto ed argomentata la carenza di sospensione dell’azione esecutiva ad opera dei diversi giudici che avevano affrontato fino ad allora la questione, ritenne di ricondurre la fattispecie alle dinamiche scaturenti all’esecutività delle sentenze di primo grado ed alla non sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo nelle sedi a ciò deputate;

– quanto alle spese di lite, le compensò per intero nei rapporti tra il D.P. e lo S., “alla luce della complessità delle vicende giudiziarie susseguitesi nel tempo”, mentre, nei rapporti tra l’attore ed i fratelli D., le compensò per il trenta per cento “atteso il rigetto della domanda risarcitoria avanzata” dal primo.

5.- L’appello del D.P. avverso tale sentenza, proposto con atto di citazione del 5.11.12, fu poi dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. e quindi per insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento, dalla corte di appello di Campobasso con ordinanza in causa n. 310/12 r.g., pubblicata il 4 settembre 2013: e l’appellante, soccombente, ha proposto allora, con atto spedito per la notifica in data 1.10.13, ricorso per cassazione della sentenza di primo grado, articolato su sette motivi, al quale resiste con controricorso il solo S..

6.- La causa, chiamata alla pubblica udienza del 19.5.16, per la quale le parti avevano prodotto memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. è stata dalla sezione lavoro rimessa alla terza sezione, per la pubblica udienza del 6.10.16 dinanzi alla quale le parti producono ulteriori memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. ed al cui esito il ricorrente deposita note di replica alle richieste del P.G. – non avendo preso parte alla discussione io S. – sul merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7.- Parte ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “violazione di legge – violazione di norme di diritto – violazione dell’art. 336 c.p.c.”: sostanzialmente invocando l’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza di primo grado su tutti gli atti di esecuzione intrapresi sulla base di quella;

– col secondo motivo, di “violazione di legge – falsa applicazione di norme di diritto – violazione e falsa applicazione di norme di diritto violazione dell’art. 615 c.p.c.”: contestando di non avere proposto opposizione ad esecuzione per fare valere l’intervenuta immediata caducazione del titolo dovuta alla sentenza della corte di appello di Campobasso del 2008 ed invocando sul punto il potere-dovere ufficioso del g.e. di rilevarla, contestando poi la tesi sull’operatività del “capo restitutorio” solo al passaggio in giudicato della sentenza di appello, dedotta da controparte;

– col terzo motivo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: indicando una serie di atti dai quali desumere la consapevolezza e volontà delle controparti di continuare i prelievi nonostante l’intervenuta sentenza di appello, pure sostenendo la qualità di cessionario dei crediti in capo allo S.;

– col quarto motivo, di “violazione di legge – violazione di norme di diritto – violazione dell’art. 1261 c.c.”: deducendo essere intervenuta nella specie una vera e propria cessione del credito degli originari creditori in favore dell’avv. S., benchè non formalizzata per iscritto;

– col quinto motivo, di “violazione di legge – violazione di legge penale – violazione dell’art. 624 c.p. e art. 61 c.p., nn. 1), 4), 5), 7) e 8)”, lungamente argomentando per la configurabilità del delitto di furto pluriaggravato nella condotta delle controparti e, poi, indicando gli elementi costitutivi del danno malamente non considerati dal primo giudice (v. pag. 37 del ricorso), diversi dalle mere restituzioni, pure spettanti in dipendenza del così provato reato, per di più nei confronti di tutti i convenuti e quindi ivi compreso l’avv. S.;

– col sesto motivo, di “violazione di legge – violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 92 c.p.c., sulle spese di causa – violazione dell’art. 92 c.p.c., per statuita compensazione totale delle spese di causa tra l’attore D.P.D. ed il convenuto S.A.”, mettendo in risalto il ruolo della condotta dello S. nella sottrazione arbitraria patita;

– col settimo motivo, di “violazione dell’art. 92 c.p.c., sulle spese di causa – errata compensazione parziale per errato rigetto della domanda risarcitoria”, contestando, ma quale conseguenza della prospettata erroneità del rigetto della domanda risarcitoria, la giustificazione della disposta compensazione delle spese nei rapporti processuali coi D..

8.- Il controricorrente S., dal canto suo, rimarca di molti dei motivi l’inammissibilità per mancata indicazione in ricorso degli elementi da cui desumere che le relative questioni erano state ritualmente e tempestivamente sottoposte al primo giudice, ma, dichiarato di non accettare il contraddittorio su numerose questioni che indica come nuove, ampiamente argomenta: sul fatto che in ogni caso l’ordinanza di assegnazione del g.e. non era mai stata nè opposta, nè definitivamente sospesa, mentre solo ed inammissibilmente in comparsa conclusionale di primo grado era stata prospettata una questione di sua personale responsabilità; per la non ammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo il provvedimento di appello basato sulle stesse valutazioni di fatto della sentenza di primo grado; per l’estraneità – o novità – della tesi o domanda incentrata sulla cessione del credito all’oggetto originario della domanda; per la mancanza di prova sul danno materiale e la carenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, comunque con approfondita contestazione sia del quantum che della spettanza di ciascuna voce e della rivalutazione monetaria; per l’insussistenza del reato e di affidabile prova sui danni; per la piena legittimità delle disposte compensazioni, sussistendo, nei rapporti col D.P., perfino e al contrario la soccombenza proprio di quest’ultimo.

9.- Rileva, in via assolutamente preliminare e dirimente, il Collegio che il ricorso non contiene gli indispensabili completi riferimenti – se non pure proprio la compiuta trascrizione – ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello, limitandosi alla menzione delle relative conclusioni.

10.- Eppure (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. (che, nella specie, comunque risulta), al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800).

11.- In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello, oltre a quella della motivazione dell’ordinanza di secondo grado (quest’ultima, nella specie, adeguatamente riportata), quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

12.- Tale mancanza è viepiù decisiva nella specie, visto che non si è in grado, sulla base del tenore testuale del ricorso e non potendosi colmare le sue eventuali lacune – per giurisprudenza consolidata – con alcun atto diverso o successivo, di conoscere se e soprattutto in quali precisi termini effettivamente si fosse – o meno – con l’appello contestata l’affermazione, ben precisa, della carenza di allegazione e soprattutto di prova sul danno posto a base della separata richiesta risarcitoria, carenza posta a fondamento della pronuncia di rigetto ad opera del primo giudice.

13.- Alla stregua di tale giurisprudenza si impone quindi il rilievo di inammissibilità del ricorso; tuttavia, la circostanza che, al momento in cui il medesimo è stato formato, la relativa causa di definizione in rito dell’impugnazione non si era ancora consolidata, tanto da costituire una questione obiettivamente nuova, integra una grave ed eccezionale ragione di totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

14.- Non può peraltro non trovare applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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