Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21476 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21476 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

R.G.N. 25349/2007

sul ricorso 25349-2007 proposto da:

Cron.

PAPAVERO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già LA
DI GIUDITTA S.R.L.

(C.F./P.I.

,2

DISPENSA Rep.

02650140367),

in

Ud. 10/07/2013

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente pu

Data pubblicazione: 19/09/2013

domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso
lo STUDIO SCOZZAFAVA, rappresentata e difesa
2013
1234

dall’avvocato PATRIZIA MARINO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

LANA ANTON GIULIO, GLOBAL FOOD EXPORTS L.L.C., DI
PORTO ANDREA, CARPI FEDERICO;
– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 29/05/2007;

pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARINO P. che
si riporta;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella

2

2

Svolgimento del processo
Con ordinanza depositata il 29 maggio 2007, il Presidente del
Tribunale di Roma, su ricorso ex art.814 c.p.c. degli avv. Andrea
di Porto, Federico Carpi, Anton Giulio Lana, Arbitri nella
controversia arbitrale tra la Global Food Exports L.L.C. e la
Dispensa Giuditta s.r.1., ha determinato in complessivi euro
250.000,00, oltre ad euro 15.000,00 per spese di segreteria ed

condannato in solido le resistenti alle spese dell’intero
procedimento, liquidate in euro 1550,00, di cui euro 50,00 per
spese ed euro 1000,00 per onorario.
Il Presidente del Tribunale, a base della disposta liquidazione,
ha rilevato che il Collegio aveva ricevuto ben 23 memorie, ed 81
documenti, aveva assunto l’interrogatorio formale e libero delle
parti, prove orali, ed aveva tenuto un’udienza di discussione; che
la Global Food, nel costituirsi nel procedimento, aveva
riconosciuto la congruità del compenso complessivamente richiesto
dagli Arbitri(euro 250.000,00); che il valore dell’Arbitrato,
sulla base del disputatum,

era pari ad euro 10.928.465,22(valore

delle domande principali di risoluzione del contratto e di
risarcimento danni di Global Food e valore della domanda della
Dispensa Giuditta); che, sulla base delle tariffe, considerato il
settimo scaglione oltre 1’1% della differenza tra il valore della
controversia ed euro 2.582.300,00, gli onorari vanno da un minimo
di euro 125.426,56 al massimo di 199.661,65; che tenuto conto
della rilevanza della controversia, del numero e della complessità
delle questioni trattate, degli scritti difensivi, delle prove
raccolte, si doveva ritenere congrua la somma degli onorari
spettanti al Collegio nella misura di euro 250.000,00 in
conformità dell’art.1, 3 0 comma della tariffa relativa alle
prestazioni stragiudiziali ricorrendo l’ipotesi della
straordinaria importanza, il tutto in via equitativa per la
determinazione in concreto della misura del compenso, al di fuori
della tariffa.

assistenza, il compenso globale spettante agli Arbitri, ed ha

3
Ricorre la s.r.l. Papavero in liquidazione, già La Dispensa di
Giuditta s.r.1., con ricorso affidato ad un solo motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- La società ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa
applicazione dell’art.814, 2 ° comma c.p.c.
Premesso che il procedimento arbitrale di cui si tratta è

d.lgs. 40/2006, atteso che la domanda di arbitrato è stata
proposta con atto notificato il 19-23 maggio 2003, e premessa la
ricorribilità ex art.111 Cost. dell’ordinanza resa dal Presidente
del Tribunale ex art.814, 2 ° comma c.p.c., la ricorrente rileva la
mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della
Papavero, per essere stata a questa notificato il ricorso non
personalmente, ma al domicilio eletto per il solo giudizio
arbitrale, mentre il procedimento ex art.814, 2 ° comma c.p.c.

è

intrinsecamente e funzionalmente diverso da quello arbitrale, per
il quale il mandato deve ritenersi in ogni caso esaurito con la
pronuncia del lodo, e nell’arbitrato, il rapporto tra la parte ed
il suo difensore si svolge sul piano meramente privatistico.
2.1.- la Papavero s.r.1., già La Dispensa di Giuditta s.r.1., ha
proposto ricorso per cassazione, ex art.111 Cost., avverso la
pronuncia del Presidente del Tribunale di Roma, di determinazione
delle spese e degli onorari spettanti agli arbitri, ex art.814, 3 °
comma

c.p.c.,nella

formulazione

vigente

ratione

temporis,

anteriore alla riforma di cui al d.lgs.40/2006.
Si pone, in via assolutamente preliminare, la questione di
ammissibilità deql ricorse in oggetto.
L’art.814 c.p.c., applicabile ratione temporis

nella parte che

qui interessa, dispone che, ove le parti non accettino la
liquidazione delle spese operata direttamente dagli arbitri, che
non è vincolante per le stesse, “l’ammontare delle spese e
dell’onorario è determinato con ordinanza non impugnabile del
presidente del tribunale indicato nell’art.810, secondo comma, su
ricorso degli arbitri e sentite le parti.

disciplinato dalla normativa anteriore alla riforma di cui al

4
L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti.”
Le Sezioni Unite, con la pronuncia 15586/2009, prendendo posizione
in relazione alle due contrapposte tesi, contrattualistica o
processualistica, sulla natura della determinazione adottata dal
presidente del tribunale, si sono espresse nel senso di ritenere
che la norma in oggetto, sul piano strettamente letterale, realizza
in sostanza un’ inserzione automatica di clausole nel contratto di

sistematica, il procedimento previsto si palesa funzionale
all’accertamento non del diritto soggettivo al rimborso delle
spese ed al pagamento dell’onorario, già riconosciuto

ex lege,

ma

alla sola determinazione quantitativa delle pretese, che il
legislatore ha rimesso ad un terzo qualificato, analogamente a
quanto avrebbero potuto fare le parti, prevedendo l’intervento del
terzo con l’inserimento nel contratto di una corrispondente
clausola ex art. 1349 c.c.
Il presidente del tribunale pertanto svolge un’attività non
giurisdizionale contenziosa, ma sostanzialmente privatistica, di
integrazione del contratto, con esclusione della natura decisoria
e dell’attitudine al giudicato; né,secondo la pronuncia citata, si
può prospettare la minorata difesa degli interessi delle parti,
atteso che le stesse possono utilmente contestare, con tutte le
garanzie della giurisdizione, il titolo di formazione
stragiudiziale, mediante le opposizioni all’esecuzione, e, d’altro
lato, la previsione normativa dell’ agile strumento di
liquidazione del quantum non impedisce che le parti possano
ottenere il medesimo risultato con un ordinario processo di
cognizione.
Alla stregua dei connotati della non conflittualità e della
stragiudizialità del procedimento, le Sezioni unite hanno pertanto
escluso la ricorribilità ex art.111 Cost. del provvedimento in
oggetto.
dall’ordinanza della seconda sezione,

in data

11/8/2011, che chiedeva una rimeditazione della questione, facendo
propri anche i rilievi rivolti da attenta dottrina, le Sezioni

arbitrato,ex art.1339 c.c., e, nell’interpretazione letterale e

5
Unite si sono nuovamente espresse in materia con la recentissima
pronuncia 13620/2012, confermando l’orientamento in precedenza
assunto.
In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato la valenza
interpretazione rc.uu qA ale direttiva immancnte nel nostro
ordinamento, escludendo ogni ragione d’essere di una diversa
allorchè entrambe le interpretazioni possibili

preferire quella sulla quale si ò formata un:: corta
tanto più in materia di interpretazione di norme processuali.
Ne consegue l’inaMmissibiilta
Nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Cc)st

data
Il Presidente

siano compatibili con la lettera della legge, e dovendosi

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