Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21476 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3291-2015 proposto da:

ITALIA DATE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA

SCIPLINO, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A. (ora RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1323/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/12/2013, R.G.N. 562/2007.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.12.2013, la Corte d’appello di Catania ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Italia Date s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS in relazione a talune infrazioni accertate con verbale ispettivo;

che avverso tale pronuncia Italia Date s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., nonchè della L. n. 863 del 1984, art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto meritevole di conferma la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato insussistente il diritto agli sgravi contributivi per tre dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova dell’avvenuta formazione teorico-pratica; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2070 c.c., L. n. 389 del 1989, art. 1,D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 e art. 420-bis c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la tardività e comunque l’inconducenza del rilievo volto a sollecitare l’applicazione alla fattispecie del CCNL per le imprese del settore commercio aventi fino a otto dipendenti, sul presupposto che esso non fosse stato stipulato da una delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in relazione al contenuto delle censure mosse nei confronti dell’impugnata sentenza;

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019, nonchè, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., Cass. n. 13395 del 2018);

che, nella specie, i motivi di censura incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono in realtà di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto, da un lato, circa l’insussistenza, in specie, della prova dell’avvenuta formazione teorico-pratica dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro per i quali si sono rivendicati gli sgravi, e, dall’altro, circa l’avvenuta conclusione del CCNL invocato da parte di un’organizzazione sindacale non appartenente al novero di quelle più rappresentative sul piano nazionale;

che, anche volendo riqualificare i motivi in esame in termini di omesso esame circa un qualche fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 23940 del 2017), le censure sarebbero comunque inammissibili ex art. 348-ter c.p.c., u.c. trattandosi in specie di c.d. doppia conforme di merito e non avendo parte ricorrente nè allegato nè tampoco dimostrato che le ragioni di fatto addotte dal secondo giudice rispetto al primo fossero differenti (Cass. nn. 26774 del 2016, 20994 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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