Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21475 del 25/10/2016

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 25/10/2016), n.21475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22873/2012 proposto da:

MONVISO FINANCE SRL (OMISSIS), in persona dei suoi procuratori

speciali Dott. C.G.M. e Dott.ssa B.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO MANFREDI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., P.G.;

– intimate –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COMO, depositato il

19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

i motivi 1 e 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nella qualità di creditrice procedente, la Monviso Finance srl chiese a questa Corte, con ricorso strutturato su tre motivi, la cassazione dell’ordinanza con cui il tribunale di Como aveva definito la controversia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, avverso la liquidazione del compenso al custode – dott.ssa F.R. nominato nella procedura esecutiva immobiliare da essa intentata ai danni di P.G. ed iscritta al n. 612/10 r.g.e. di quel tribunale.

2.- Senza che alcuna delle intimate avesse svolto attività difensiva, questa Corte peraltro rimise, con ordinanza n. 6652 del giorno 1.4.15, alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, e art. 15, comma 2, per contrasto con l’art. 76 Cost., ed in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, ovvero per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 7, nella parte in cui ne discendeva non essere più previsto che il ricorso disciplinato dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fosse proposto entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione.

3.- La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 2016, n. 106, ha poi dichiarato non fondata – nei sensi di cui in motivazione – la detta questione ed il ricorso è stato così nuovamente chiamato per la discussione alla pubblica udienza del 6.10.16, per la quale la sola ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Col gravato provvedimento il tribunale di Como ebbe:

– dapprima ad ipotizzare che le previsioni del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, si applicassero soltanto alle liquidazioni in favore del custode in caso di sequestro penale probatorio e preventivo e, in materia civile, di sequestro conservativo e giudiziario, tanto da prospettare per la liquidazione del compenso al custode nominato nell’espropriazione immobiliare quale unico e solo rimedio quello dell’opposizione agli atti esecutivi;

– comunque, “indipendentemente da ogni statuizione in ordine al mezzo di impugnazione astrattamente pertinente alla fattispecie”, a rilevare la tardività della proposizione dell’impugnazione, in rapporto alla data di conoscenza del provvedimento opposto (individuata nel dì 8.2.12, giorno in cui era stata proposta un’istanza di riduzione al g.e.) rispetto alla data di proposizione del procedimento (individuata nel dì 1.3.12).

5.- La ricorrente sviluppa tre motivi e:

– col primo (rubricato “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170”) lamenta l’erroneità della declaratoria di tardività, invocando la carenza di termini perentori per la proposizione dell’opposizione, in dipendenza della sostituzione della disposizione ad opera del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, applicabile con decorrenza dal 6.10.11;

– col secondo (rubricato “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, comma 2, e art. 170, comma 1”) deduce l’erroneità dell’individuazione della decorrenza del termine, ove ritenuto tuttora previsto, da tempo anteriore alla formale comunicazione ad opera della cancelleria, nella specie mai avutasi;

– col terzo (rubricato “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) si duole della mancata applicazione alla fattispecie del D.M. 15 maggio 2009, n. 80, emanato ai sensi della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 21, in base alla quale il compenso non avrebbe potuto essere liquidato in misura superiore ad Euro 4.746,94, disattendendo la diversa tabella applicata nel tribunale di Como dal 2003 (per intero trasfusa nel ricorso), oltretutto malamente applicata in concreto: nè rilevando il rigetto dell’istanza di riduzione del compenso, o la transazione intercorsa con il custode nel frattempo.

6.- Va ribadito (a definitiva conferma di quanto già argomentato da Cass., ord. 1 aprile 2015, n. 6652) che anche il provvedimento di liquidazione del compenso al custode dell’espropriazione immobiliare è soggetto alla disciplina del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, in base agli argomenti già sviluppati da Cass. 29 gennaio 2007, n. 1887, per altro ausiliario del giudice (e, pure in tal caso, del giudice dell’espropriazione immobiliare):

– prima del testo unico n. 115/02, le disposizioni dettate dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, sono state interpretate da questa corte nel senso che contenessero una disciplina speciale, applicabile alle sole figure di ausiliari del giudice indicati nel suo art. 1 – periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori – e non in genere agli ausiliari del giudice, ai quali si applicava invece la disciplina generale di cui agli artt. 54 e 55 disp. att. c.p.c.;

– il detto testo unico ha però abrogato la L. n. 319 del 1980, e l’art. 168, comma 1, dello stesso testo unico fa ora generale riferimento a tutti gli ausiliari del magistrato;

– la portata di tale definizione è poi esplicitata nell’art. 3, lett. n), secondo il quale essa comprende, oltre alle figure di ausiliari in precedenza indicate nella L. n. 319 del 1980 (al suo art. 1), “qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”: definizione, questa, che a sua volta ricalca il testo dell’art. 68 c.p.c., comma 1;

– un simile passaggio dalla precedente formulazione a quella attuale comporta l’attrazione di ogni figura di ausiliario del giudice nell’ambito di applicazione del modulo procedimentale in origine stabilito dalla L. n. 319 del 1980, art. 11, ed ora ripreso dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, e segg.: ciò che risponde al criterio direttivo fissato dalla L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 1, comma 2, lett. d);

– la medesima innovazione risponde poi al condivisibile criterio di raggiungere coerenza sistematica e di conformare in un’unica disciplina, intrinsecamente capace di atteggiarsi come generale, pluralità di normative o regimi applicabili in distinti settori alla stessa materia.

7.- Sulla base di queste premesse, anche il custode nominato ai sensi dei commi secondo e seguenti dell’art. 559 c.p.c., nel corso di un’espropriazione immobiliare rientra nell’indicata nozione di ausiliario del magistrato: infatti, egli ne presenta il tratto di contribuire con la propria attività ad individuare il contenuto degli atti che debbono essere compiuti nel processo dall’ufficio giudiziario ed anzi ne agevola indiscutibilmente la progressione con attività materiali sue proprie, complementari ma al contempo indispensabili e non concretamente suscettibili di essere compiute dal giudice o dal cancelliere.

8.- In definitiva il custode, occupandosi della proficua gestione del bene staggito al fine della migliore sua collocazione sul mercato, orienta utilmente la stessa prosecuzione del processo esecutivo verso il fine di ogni espropriazione, ormai codificato (dall’art. 164 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 2, lett. b), conv. con mod. in L. n. 162 del 2014, e di immediata applicazione, non applicandosi la disciplina transitoria di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 6 bis) nel perseguimento del soddisfacimento delle ragioni del creditore nel modo più economico possibile; ed in quanto tale assume le vesti di ausiliario del giudice dell’esecuzione, indispensabile in ragione della natura dei compiti da svolgere e dell’attività materiale da porre in essere.

9.- Pertanto, avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode (che non sia il debitore medesimo) nominato nell’espropriazione immobiliare va proposta l’impugnazione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (e succ. mod. e integr.); e, a seguito dell’univoca pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, benchè da qualificarsi come interpretativa di rigetto alla stregua della formula ivi adoperata (“nei sensi di cui in motivazione”), che vincola l’interprete nel presente giudizio a quo (ovvero, in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata; sulla questione della portata delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, v., da ultimo, Cass. Sez. Un., 16 dicembre 2013, n. 27986), tale impugnazione va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni.

10.- E’ peraltro irrilevante ogni ulteriore questione sull’individuazione del dies a quo nel caso in esame: infatti, nella specie l’opposizione è stata proposta il giorno 1 marzo 2012, cioè il ventunesimo (trattandosi di anno bisestile e quindi dovendo considerarsi anche il 29 febbraio) giorno dal dì 8 febbraio 2012, data più sfavorevole per l’impugnante, ove si voglia ma lasciata impregiudicata la relativa questione – considerare quella in cui essa doveva necessariamente avere preso completa conoscenza del provvedimento, tanto da averne chiesto in via informale la revoca al g.e.

11.- La gravata sentenza va allora cassata, cogliendo nel segno i primi due primi motivi, sia pure complessivamente esaminati alla stregua della normativa come ricostruita: nella specie, l’adito tribunale ha male ritenuto elasso il termine perentorio di proposizione dell’impugnazione decorsi ventuno giorni dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato, ove potesse questa, desunta o dedotta quest’ultima da una istanza di sua revisione, porsi quale momento iniziale del relativo termine; termine che invece, dovendo identificarsi, stando alla più volte citata sentenza n. 106/16 della Corte costituzionale in trenta giorni, non era affatto ancora in alcun modo elasso anche a voler considerare iniziato il suo decorso con la mera conoscenza informale dell’atto in luogo della sua formale comunicazione normalmente richiesta dal regime di impugnazione del rito sommario, sicchè l’opposizione, correttamente proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, era tempestiva e andava esaminata sotto ogni altro profilo di rito e, se del caso, nel merito.

12.- Assorbito il terzo motivo, relativo al merito dei parametri da adottare ed impregiudicata ogni relativa questione, peraltro da impostare e risolvere in base ad ovvi principi di gerarchia tra le fonti normative, tanto va dichiarato in dispositivo e il gravato provvedimento va cassato.

13.- Pertanto, va disposto il rinvio al medesimo ufficio giudiziario, in persona di diverso giudicante, affinchè, qualificata tempestivamente – e ritualmente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e succ. mod. e integr. (segnatamente, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15) – proposta l’opposizione al provvedimento di liquidazione delle spese del custode giudiziario della procedura esecutiva già iscritta al n. 612/10 r.g.e. del tribunale di Como, la esamini sotto ogni altro profilo di rito e, se del caso, nel merito, impregiudicato – beninteso – il relativo esito, provvedendo infine pure sulle spese del giudizio di legittimità alla luce dell’esito complessivo della controversia.

14.- Per l’epoca di proposizione del ricorso, anteriore al 31.1.13, non trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto a contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa il gravato provvedimento;

– rinvia al tribunale di Como, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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