Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21475 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1579-2015 proposto da:
– INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la
sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
LORELLA FRASCONA’, e GIANDOMENICO CATALANO;
– ricorrente –
contro
STILFERRO DI N.P.G. E C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
BELEFFI;
– controricorrente –
e contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE
e CARLA D’ALOISIO;
– resistenti con mandato –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti successivi –
contro
STILFERRO DI N.P.G. E C. S.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE
COGLITORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO BELEFFI;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 1444/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 07/01/2014, R.G.N. 968/2010.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.1.2014, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo contributivo di Stilferro s.a.s. nei confronti di INPS e INAIL in relazione alle sospensioni del rapporto lavorativo concordate con taluni dipendenti per mancanza di lavoro o per motivi personali dei dipendenti diversi da ferie o permessi, in riferimento alle quali non era stata corrisposta loro alcuna retribuzione;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura;
che Stilferro s.a.s. ha resistito con controricorso;
che, successivamente, altro ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza è stato proposto dall’INPS, che ha dedotto parimenti un motivo di censura;
che Stilferro s.a.s. ha resistito con altro controricorso;
che le parti ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INAIL e l’INPS denunciano violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), per avere la Corte di merito ritenuto che la sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione di retribuzione facesse venir meno l’obbligo contributivo in capo all’azienda anche qualora fosse stata concordata in ipotesi non previste dai contratti collettivi;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la regola del c.d. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore, di talchè la contribuzione va ritenuta dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. n. 15120 del 2019);
che, non essendosi uniformata al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi. Cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020