Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21474 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3260/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STODUTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RAUL DONATO PELLEGRINI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK MUTUI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

Dott.ssa Z.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.YSER 8, presso lo studio dell’avvocato PIER FRANCESCO NUZZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GUARINO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato PIER FRANCESCO NUZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto notificato in data 13 settembre 2002 M.A. citava davanti al Tribunale di Foggia Deutsche Bank Mutui S.p.A., esponendo di avere stipulato un contratto di locazione registrato il (OMISSIS) con Generale Servizi Finanziari S.p.A. – poi divenuta Deutsche Bank Mutui S.p.A. – avente ad oggetto un appartamento di sua proprietà sito in un condominio a (OMISSIS), e che l’immobile le era stato rilasciato dalla conduttrice nell'(OMISSIS), restando poi sfitto e chiuso. Nell'(OMISSIS) il condominio le aveva inviato avvisi di pagamento per consumi riguardanti fatture dell’Acquedotto Pugliese ripartite tra i condomini dalla società LERCA incaricata della lettura dei contatori, dalle cui letture sarebbe emerso che, pur trattandosi di fatture del (OMISSIS), concernevano il periodo dal (OMISSIS), poichè le letture del contatore erano state effettuate solo alla fine dell’anno (OMISSIS), essendo prima l’appartamento inaccessibile. Poichè ex lege ed anche in forza dell’art. 4 del contratto locatizio tali consumi gravavano sulla conduttrice – la quale, sollecitata al pagamento con raccomandate del (OMISSIS), non aveva però pagato -, l’attrice l’aveva appunto citata perchè fosse condannata a pagare la somma di Euro 5684,54 oltre a interessi e spese processuali.

La convenuta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto attoreo e comunque resistendo. Dopo una lunga vicenda processuale per questioni di competenza qui non rilevanti, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1425/2009, condannava la convenuta a pagare la suddetta somma, rigettando invece un’ulteriore domanda, successivamente proposta dall’attrice, di condanna al pagamento di Euro 2295,03.

Avendo Deutsche Bank Mutui S.p.A. presentato appello principale e controparte appello incidentale, con sentenza del 19 giugno 2013-21 gennaio 2014, la Corte d’appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello principale rigettando la domanda di pagamento della somma di Euro 5684,54, e altresì accolto l’appello incidentale condannando Deutsche Bank Mutui S.p.A. a pagare a controparte la somma di Euro 2295,03 oltre a interessi, compensando le spese di entrambi i gradi di merito.

2. Ha presentato ricorso M.A. sulla base di cinque motivi, tra cui si difende con controricorso Deutsche Bank Mutui S.p.A..

La ricorrente ha presentato pure memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Va premessa una necessaria sintesi del contenuto della decisione impugnata.

Il giudice d’appello accoglie l’appello principale presentato dalla Deutsche Bank Mutuì S.p.A. sulla base di due rationes decidendi: reputa prescritto il diritto di credito dell’attuale ricorrente per decorso del termine biennale L. n. 847 del 1976, ex art. 6, u.c., da un lato, e dall’altro ritiene che non sia stato provato il credito. La motivazione della sentenza non è in effetti del tutto perspicua, però, anche se a pagina 12 la corte territoriale dichiara espressamente che quanto precedentemente argomentato “induce l’accoglimento dell’gravame principale per prescrizione”, deve riconoscersi che la prescrizione non è l’unica ratio decidendi adottata dal giudice di secondo grado, poichè, a pagina 10, si afferma che “ogni rilievo in tema di prescrizione” è “assorbito dalla censura dell’appellante principale attinente il “merito stretto” della domanda di pagamento di Euro 5684,72″: e a questo rilievo fa seguito infatti una analisi delle fatture per concludere che queste riguardano consumi successivi al rilascio dell’immobile da parte dell’appellante (motivazione, pagina 11: “tutti i conti di detti servizi sostenuti dal condominio e poi da questi ripartiti fra i condomini sono tutti successivi al rilascio dell’immobile da parte dell’appellante principale”).

3.2 In presenza di più rationes decidendi, considerata l’autonomia di ciascuna a sorreggere in modo esaustivo la decisione, chi ricorre per cassazione avverso la decisione deve fondatamente censurarle tutte. Nel caso, invero, in cui solo una di esse sia investita da una censura fondata, la proposizione di tale censura tuttavia risulta, logicamente, priva di interesse, poichè non inficia le ulteriori rationes decidendi (Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490; Cass. sez. 3, 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. sez. 3, 5 giugno 2007 n. 13070; Cass. sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2108; S.U. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. sez. L, 4 marzo 2016 n. 4293).

La ricorrente ha presentato, in effetti, cinque motivi, dei quali i primi quattro attengono alla ratio decidendi della prescrizione, e l’ultimo alla prova dell’esistenza del credito. Il quinto motivo, invero, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omesso esame di fatto decisivo riguardante l’attribuibilità delle fatture ai consumi della conduttrice. Il motivo indica gli elementi probatori che dimostrerebbero la propria versione della vicenda, includendovi pure gli scritti difensivi della ricorrente. In tal modo, peraltro, evidentemente il motivo non integra la censura motivazionale prospettata nella rubrica, bensì propone al giudice di legittimità una valutazione alternativa degli esiti istruttori (a parte l’assoluta inidoneità degli scritti difensivi della stessa ricorrente a costituire un “fatto decisivo”), in tal modo travalicando i limiti della cognizione propria di questa sede. Ciò conduce il quinto motivo del ricorso alla inammissibilità.

Essendo il quinto motivo l’unico attinente alla ratio decidendi dell’inesistenza del credito per concernere le bollette consumi successivi al rilascio dell’immobile da parte della Deutsche Bank Mutui S.p.A., la sua inammissibilità lascia intatta, allora, la suddetta ratio; e per quanto sopra rilevato, ciò rende privi di interesse gli ulteriori motivi, riguardanti l’altra ratio decidendi del diritto di credito prescritto, motivi che pertanto, a loro volta – seppur per diversa ragione -, risultano inammissibili.

In conclusione, tutto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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