Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21474 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6129-2015 proposto da:

BONATTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUIGI ANGIELLO, e ANITA MOGLIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/02/2014, R.G.N. 4287/2009.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 28 febbraio 2014 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 1.110.069,320 per omissione contributiva, aveva condannato la società BONATTI s.p.a. (già SCIC s.p.a.), al versamento all’INPS dei contributi dovuti in riferimento ai 53 lavoratori della società cooperativa Leonessa 81 sul presupposto dell’illegittima stipula del contratto di appalto con la predetta cooperativa;

2. per la Corte di merito l’onere probatorio della fittizia interposizione di manodopera, e l’effettiva dipendenza dei predetti lavoratori dalla società aggiudicataria dei lavori per la costruzione dell’ospedale di (OMISSIS), era stato compiutamente assolto dall’INPS offrendo all’apprezzamento giudiziale la prova documentale, non smentita da elementi di segno contrario, costituita dall’acclarata intermediazione vietata contenuta, con analitica descrizione delle circostanze di fatto, nella sentenza della Cassazione n. 6789 del 1996, nel giudizio avente ad oggetto l’illecito amministrativo scaturito dal medesimo verbale dell’ispettorato del lavoro di Avellino, decisione apprezzata come tale, e non già con l’efficacia di giudicato, e corroborata dall’istruttoria orale dalla quale non era emersa la prova di un’organizzazione aziendale autonoma in grado di operare con propri mezzi e personale qualificato ed adeguato all’esecuzione di opere di grande rilevanza (quale, nella specie, una struttura ospedaliera);

3. quanto alla condanna generica, ritenevano i giudici del gravame che correttamente il primo giudice avesse annullato il decreto opposto e pronunciato condanna generica al versamento dei contributi in riferimento ai soli dipendenti della Leonessa 81, con esclusione dei dipendenti delle altre società attive presso i cantieri per la costruzione del nosocomio, sul rilievo che il numero emergesse dalla citata sentenza della Cassazione e dal riscontro tra l’elenco accluso al verbale ispettivo, recante le distinte posizioni lavorative e relative omissioni contributive, e il libro matricola e che la prova documentale, così fornita dall’INPS, non fosse stata superata dalla prova contraria offerta dalla società che, peraltro, intempestivamente solo nel giudizio di gravame, aveva introdotto contrarie argomentazioni in merito ai periodi di occupazione effettiva dei dipendenti menzionati nel verbale e agli imponibili omessi;

4. avverso tale sentenza la s.p.a. Bonatti ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con i motivi di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte di merito pronunciato condanna generica e per essere il quantum non determinato nè determinabile per relationem alla causale di cui alla motivazione (primo); violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito escluso l’onere probatorio dell’INPS di indicare i nominativi dei 53 dipendenti della cooperativa La Leonessa 81 ritenuti dipendenti della SCIC s.p.a., ora Bonatti s.p.a., con indicazione, per ciascuno, dei contributi omessi e delle somme richieste a tale titolo, non potendo ritenersi assolta la prova del quantum dell’obbligazione contributiva mediante il riferimento alla sentenza della cassazione, al verbale ispettivo, al libro matricola, non emergendo da tali atti la dipendenza formale dei 53 lavoratori identificati da una delle società implicate nel controllo ispettivo (secondo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza impugnata trascurato che il predetto allegato al verbale ispettivo contenesse un mero elenco nominativo senza indicazione della dipendenza formale derivandone la decisività del predetto documento alla luce del quale le domande dell’INPS avrebbero dovuto essere rigettate per carenza di prova sul quantum (terzo); infine, violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, commi 1 e 3 per avere la Corte territoriale escluso la genuinità dell’appalto e l’autonomia organizzativa in considerazione della mancanza di un referente della cooperativa per i dipendenti della stessa e perchè alcune attrezzature utilizzate non sarebbero state di secondaria importanza, assumendosi che l’autonomia organizzativa possa prescindere dalla presenza di un referente sul luogo di lavoro e che l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di alcune attrezzature di proprietà dell’appaltante possa condurre alla non genuinità dell’appalto (quarto);

6. il ricorso è da rigettare;

7. il primo mezzo d’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che a dolersi è il debitore (la Bonatti S.p.A.) mentre, semmai, l’interesse a dolersene sarebbe stato solo del creditore, cioè dell’INPS (cfr. Cass. nn. 20609 e 8934 del 2013);

8. il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, devolve invero profili di censura inerenti all’apprezzamento del complesso compendio probatorio al fine della determinabilità dell’omissione contributiva in riferimento ai soli dipendenti della cooperativa e alla valutazione del materiale probatorio acquisito, con un’inammissibile richiesta di una diversa lettura delle risultanze e di un riesame del merito;

9. con il terzo motivo, incentrato sulla mancata individuazione dei 53 lavoratori, attraverso il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo si introduce inammissibilmente nel giudizio di legittimità l’omesso esame di un documento, nella specie l’allegato all’atto, dell’ispettorato di Avellino;

10. il motivo è inammissibile perchè non presenta alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014) applicabile ratione temporis, finendo con il lamentare: a) non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l’omessa o carente valutazione di documenti acquisiti agli atti; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

11. infine il quarto motivo risulta inammissibile;

12. la Corte territoriale ha ritenuto, dal complessivo esame delle risultanze di causa, il carattere fittizio dell’appalto, e la sussistenza di una interposizione di manodopera, e la parte ricorrente in realtà lamenta essenzialmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito e, sotto tale profilo, trattasi di censure inammissibili giacchè mirano ad eludere i limiti entro i quali opera il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito da parte di questa Corte;

13. le spese vengono regolate come da dispositivo;

14. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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