Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21473 del 21/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21473 Anno 2015
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sui ricorso 25274-2012 proposto da:

FALLIMENTO IPA SPA UNIPERSONALE 01919550242, in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MATTEI

10, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO DI BONITO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO CONTIN giusta procura speciale a margine della seconda pagina
del ricorso;
– ricorrente contro
BENELLA GIOVANNI;
– intimatoavverso il decreto n. 2668 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Data pubblicazione: 21/10/2015

Deve, per altro verso, escludersi che l’art. 101 l. fai!, possa applicarsi anche ai
crediti di massa, non solo perché gli stessi devono essere accertati mediante
il procedimento di verifica solo in caso di contestazione (art.111 bis l comma),

E’ stata depositata la seguente relazione:
1)11 Tribunale di Vicenza, con decreto del 24.9.012, ha accolto l’opposizione ex art.
98 I. fall. proposta da Giovanni Benella per ottenere l’ammissione in via privilegiata
allo stato passivo del Fallimento della IPA s.p.a. del credito di E 32.013,06 oltre
accessori, derivante dal rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita,
proseguito anche dopo l’apertura della procedura concorsuale e cessato il
23.5.2011, dopo che, con decreto del 14.10.2010, era stata dichiarata l’ esecutività
dello stato passivo.
Il tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda del Benella, benché depositata il
24.11.011, ovvero oltre il termine annuale previsto dall’art. 101 I comma I. fall.,
rilevando, per un verso, che in ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il
fallimento, detto termine deve farsi decorrere dalla data di cessazione del rapporto,
che, essendo intervenuta in corso di procedura, costituisce ex se causa
giustificatrice del ritardo, e, per l’altro, che il creditore ha comunque diritto ad un
termine congruo per approntare la domanda specie nel caso, come quello in esame,
in cui il conteggio delle somme dovutegli sia demandato ad un ente terzo, quale è
l’INPS.
Il decreto è stato impugnato dal Fallimento della IRA s.p.a. con ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
Il Benella non ha svolto attività difensiva.
2) 11 ricorrente con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1011. fall., osservando
che il dies a quo per la presentazione della domanda tardiva doveva
necessariamente farsi decorrere dalla data di esecutività dello stato passivo, tanto
più che il Benella avrebbe potuto richiedere in via tempestiva l’ammissione della
quota del credito maturato a titolo di TFR sino alla data di apertura della procedura
concorsuale. Assume, inoltre, che il tribunale avrebbe errato nell’ammettere al
privilegio anche il credito maturato in data successiva al fallimento che, non potendo
essere considerato debito di massa, non avrebbe potuto formare oggetto della
domanda.
3)Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione del provvedimento, rilevando
che, poiché l’art. 101 I.fall. non distingue fra crediti sorti anteriormente o
posteriormente al fallimento, il periodo di oltre quattro mesi decorrente fra la data di
cessazione del rapporto di lavoro e quella di scadenza del termine annuale per la
presentazione della domanda avrebbe dovuto ritenersi congruo.
4)1 motivi, fra loro strettamente connessi ed esaminabili congiuntamente, appaiono in
parte manifestamente infondati e in parte inammissibili.
In primo luogo, poiché è pacifico che il rapporto di lavoro è proseguito anche dopo la
dichiarazione di fallimento, deve presumersi che il curatore sia subentrato nel
contratto. Non si comprende, pertanto, su quali basi il Fallimento assuma che il
credito maturato dal Benelli dopo l’apertura della procedura concorsuale non sia un
credito di massa: difetta, sul punto, qualsiasi chiarimento (il ricorrente non specifica
le ragioni per le quali il rapporto è proseguito, se sia stato o meno disposto
l’esercizio temporaneo dell’impresa della IPA, se la società fallita fosse soggetta allo
statuto dei lavoratori, se nel periodo intercorso fra la data di apertura della procedura
e la cessazione del rapporto il Benella abbia regolarmente percepito la retribuzione
mensile), con la conseguenza che ci si dovrebbe, piuttosto, domandare se, per
effetto della prosecuzione del rapporto, il credito per TFR non dovesse ritenersi
interamente prededucibile, alla luce del principio generale dettato dall’ari 74 I. fall., e
come mai (quand’anche ritenuto scindibile in due distinte porzioni, a seconda della
sua insorgenza in data anteriore o posteriore ai fallimento) non sia stato
automaticamente incluso fra i debiti di massa quantomeno per la quota maturata
dopo l’apertura del concorso.

Dopo il deposito della relazione il Fallimento ha depositato atto di rinuncia al ricorso,
li giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte intimata, che non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma, 7 luglio 2015.

ma anche perché, trattandosi di crediti che possono sorgere durante l’intero
corso della procedura, risulterebbe palesemente illogico subordinarne
l’ammissione ad un termine di decadenza decorrente, per tutti, dalla medesima
data e che, per di più, ben potrebbe essere interamente decorso prima ancora
della loro venuta ad esistenza.
Ancorché il Benella abbia (contro il proprio interesse) proposto domanda di
ammissione al passivo di tutte le proprie spettanze, la questione dedotta in ricorso
potrebbe dunque, in tesi, porsi solo in relazione ai crediti del dipendente già maturati
prima del fallimento e richiederebbe, comunque, la previa delibazione dell’
applicabilità, anche dopo la riforma della I. fall., del risalente indirizzo
giurisprudenziale che ritiene che, nonostante il subentro del curatore nel contratto,
tali crediti siano assoggettabili al concorso.
Il tema non necessita però di essere affrontato, atteso che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, nel caso di presentazione di una domanda tardiva di
ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101 u. comma I. fall, la questione
concernente la ricorrenza di una causa di inimputabilità nel ritardo implica un
accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice del merito, che, se
congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n.
20686/013).
E nel caso, con accertamento di per sé sufficiente a sorreggere la decisione e che é
contestato dal Fallimento in via del tutto generica, il tribunale ha ritenuto che nella
specie il Benella avesse depositato la domanda entro il giusto termine necessario ad
approntarla, in quanto aveva dovuto attendere che l’INPS effettuasse il conteggio
delle somme che gli spettavano.
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe
essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 n. 1 e 5 c.p.c.

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