Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21473 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.15/09/2017),  n. 21473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20800/2011 R.G. proposto da:

D.G., titolare dell’impresa individuale Dolghershoe (C.F.

(OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv. Giandomenico Cozzi,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monte

Zebio 19.

– ricorrente –

contro

Basic Italia s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo

Pavesio, dall’avv. Gianandrea Ciancotti e dall’avv. Marisa

Pappalardo, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultima, in Roma, via Ludovisi 35.

– controricorrente –

e contro

Fallimento di D.G., titolare dell’impresa individuale

Dolghershoe (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore.

– intimato –

Avverso la sentenza n. 88/2011 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 12 luglio 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 12 luglio 2011, ha respinto il reclamo avanzato da D.G., titolare dell’impresa individuale Dolghershoe, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Nola, su istanza del creditore Basic Italia s.p.a..

Ha ritenuto la corte d’appello che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’imprenditore, con la forma prevista per i soggetti irreperibili, si fosse ritualmente perfezionata; ha soggiunto il giudice di merito che la debitrice non aveva dimostrato il mancato superamento delle soglie dimensionali idoneo ad ottenere l’esonero dalla soggezione al fallimento, contestando genericamente il credito vantato dall’istante, portato da un decreto ingiuntivo neppure opposto.

D.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Basic Italia s.p.a. ha depositato controricorso, mentre il fallimento di D.G. non ha spiegato difese.

Le parti hanno illustrato ricorso e controricorso con memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo D.G. deduce violazione dell’art. 101 c.p.c., dell’art. 24Cost. e art. 111 Cost., comma 2, nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per avere la corte d’appello ritenuta valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita mediante deposito presso la casa comunale dell’ultima residenza nota dell’imprenditore, senza che fossero state curate le ricerche del medesimo secondo canoni di ordinaria diligenza e dopo avere tentato la notifica nei confronti di un soggetto inesistente o comunque diverso dal destinatario.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito motivato in maniera carente, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi di fallibilità dell’imprenditore che al suo stato di insolvenza.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1 l.fall. e dell’art. 2083 c.c., dovendosi ritenere che il piccolo imprenditore resti sempre sottratto al fallimento, salva la prova, incombente sul creditore istante, del superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

Va anzitutto chiarito che nessuna invalidità del procedimento notificatorio può rinvenirsi nella circostanza che nei referti delle varie notifiche curate su istanza del creditore, D.G. sia stato indicato come titolare dell’impresa “Dolgher Shoes” anzichè “Dolghershoe”, non essendo mai venuto in dubbio il nominativo del fallito, identificato in atti sempre con il suo codice fiscale, nè influendo in alcun modo l’evidente errore materiale concernente la ditta, sull’individuazione dell’imprenditore persona fisica destinatario della istanza di fallimento.

Quanto ai denunciati vizi della notifica a norma dell’art. 143 c.p.c., pare opportuno ricordare che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, i presupposti legittimanti siffatta modalità di notificazione, non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 27/11/2012, n. 20971).

Orbene, l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass. 04/06/2014, n. 12526).

Nella vicenda all’esame, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, avendo osservato che, una volta verificata l’impossibilità di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento presso la sede dell’impresa (per l’intervenuto suo trasferimento) e neppure presso l’ultima residenza nota dell’imprenditore (come da certificato storico di residenza), la notifica nella forma degli irreperibili costituiva l’unico strumento per assicurare il contraddittorio.

Nè può dubitarsi dell’adeguatezza delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nell’ultima residenza nota del D., in (OMISSIS), essendo rimasto infruttuoso un primo tentativo di notifica presso il detto indirizzo ed avendo appreso successivamente, dalla madre del fallito, ivi residente, che il medesimo si era trasferito altrove; circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall’organo notificatore.

3. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E invero, com’è noto, il motivo di ricorso con cui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo vigente dopo la novella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ratione temporis applicabile – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass. 27 luglio 2012, n. 13457; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805).

Nella vicenda all’esame della Corte, invece, con il motivo in esame il ricorrente, in maniera inammissibile, si è limitato a denunciare la mancata o insufficiente motivazione da parte del giudice in ordine alla sussistenza dei “presupposti soggettivi ed oggettivi di fallibilità”, senza poi esporre quali siano stati i fatti specifici effettivamente dedotti nella lite e che si sarebbero mostrati decisivi ai fini del giudizio sulla presenza dei requisiti di fallibilità, ex artt. 1 e 5 l.fall., in relazione ai quali sussisterebbe il denunciato vizio di omessa o carente motivazione.

Il motivo è comunque infondato in relazione al dedotto mancato superamento delle soglie ex art. 1, comma 2, l.fall., dovendosi tenere a mente che la cennata norma, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – qui pacificamente applicabile -, pone espressamente a carico del debitore l’onere di provare di essere esonerato dalla soggezione al fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti.

Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini dell’accertamento del superamento delle soglie ex art. 1 l.fall. (Cass. 15/01/2016, n. 625).

Dunque, la corte d’appello ha fatto senz’altro buon governo della cennata regola, avendo ritenuto, una volta riscontrato che la documentazione prodotta dal reclamante era alquanto lacunosa ed incompleta (in relazione sia all’esposizione debitoria complessiva che all’attivo patrimoniale), indimostrato il mancato superamento delle soglie previste dall’art. 1, comma 2, l.fall., senza promuovere ulteriori accertamenti istruttori.

Quanto allo stato di insolvenza rilevante agli effetti dell’art. 5 l.fall., va ricordato che il convincimento espresso dal giudice di merito al riguardo costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 27/03/2014, n. 7252).

E nella vicenda in esame la corte d’appello ha motivato in maniera del tutto plausibile sull’esistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa del D., tenendo conto che le ragioni vantate dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento – pure portate da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non opposto -, erano rimaste integralmente insoddisfatte.

4. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha già esattamente chiarito che l’art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal ricordato D.Lgs. n. 169 del 2007, aderendo al principio di “prossimità della prova”, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto deí parametri dimensionali ivi prescritti, escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell’art. 2221 c.c., che enuncia il principio generale della soggezione dell’imprenditore commerciale alle procedure concorsuali, salve le esenzioni previste dalla legge, non spiega oggi più alcuna rilevanza (Cass. 15/11/2010, n. 23052; Cass. 28/05/2010, n. 13086).

E invero, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, rompendo uno strettissimo legame tra legge fallimentare e Codice civile risalente al ‘42, ha tratteggiato il tipo di imprenditore commerciale fallibile, riconducendolo in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo espressamente enucleati nella detta legge, i quali prescindono del tutto da quelli – fondati sulla prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale e all’altrui lavoro – propri del piccolo imprenditore, che è figura rimasta confinata nel solo alveo civilistico, avendo perduto qualsivoglia valenza in sede fallimentare.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra le parti costituite.

PQM

 

Rigetto il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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