Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21473 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4923-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

MARESCIALLO DIAZ 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

VALENZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014, R.G.N. 1321/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 11 agosto 2014 la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito opposto dall’attuale intimato per contributi a percentuale dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani relativi all’anno 2005, oltre sanzioni e interessi di mora;

2. la Corte territoriale, premesso che la maggiore contribuzione era stata richiesta dall’INPS all’esito dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva acclarato un reddito IRPEF superiore a quello dichiarato, riteneva che la notifica del predetto avviso di accertamento non avesse interrotto la prescrizione quanto all’INPS, provenendo l’atto da un soggetto diverso e distinto dall’ente previdenziale creditore, con la conseguenza che avendo l’ente previdenziale notificato (il 22.11.2012) solo l’avviso di addebito opposto il credito contributivo afferente al periodo anteriore al 22.11.2007 era prescritto; nè poteva assumersi il decorso della prescrizione dall’accertamento dell’Agenzia delle entrate o dalla trasmissione dello stesso all’INPS, in considerazione dei poteri impositivi ed ispettivi attribuiti autonomamente all’INPS;

3. avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo tre motivi di censura;

4. C.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, conv., con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, assumendosi che con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani il dies a quo non possa che essere individuato nell’atto dell’Agenzia delle Entrate di accertamento del maggior reddito imponibile, non costituente atto interruttivo della prescrizione ma il fatto determinante il sorgere del diritto dell’istituto (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 assumendosi che l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate al lavoratore autonomo costituisca atto interruttivo della prescrizione in considerazione dell’accertamento unico del presupposto comune ai due rapporti, tributario e previdenziale a mente del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e della competenza attribuita all’Agenzia delle entrate anche per la riscossione e per l’incasso per conto dell’INPS per i periodi indicati nella L. n. 2 del 2009, artt. 32-bis (ora abrogato) e L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2 lett. t) con la conseguenza che gli atti dell’Agenzia costituiscono anche atti di esercizio del rapporto previdenziale, riverberano i loro effetti sulla determinazione della base imponibile e producono effetti anche sul connesso rapporto previdenziale con la conseguenza che l’accertamento era stato notificato il 9.7.2010 allorchè non ancora decorso il termine di prescrizione (secondo motivo); si assume, infine, reiterando la violazione delle già richiamate disposizioni, che nella denegata ipotesi di un esito interpretativo nel senso del decorso del termine di prescrizione dei contributi cosiddetti a percentuale, relativi ad un dato periodo, dalla data prevista per il pagamento, detto termine debba ritenersi sospeso, ex art. 2941 c.c., n. 8, per i diritti di credito sorti dopo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e allorchè tale atto non sia stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, stante il doloso occultamento, da parte del debitore, dell’avvenuto conseguimento di un reddito superiore a quello imponibile e conseguentemente dovendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione tra la data del pagamento e l’accertamento dell’agenzia delle entrate, alla data di intimazione del pagamento da parte dell’INPS, con l’avviso di addebito, il termine di prescrizione non era decorso;

6. il primo motivo è infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest’ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020);

7. il secondo motivo, incentrato sull’efficacia interruttiva dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, è da accogliere;

8. come già accennato, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell’ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’I.N.P.S. (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. e numerose successive conformi);

9. il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve quindi identificarsi con la scadenza del termine per il pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito (v., da ultimo, Cass. n. 14410 del 2019 e i precedenti ivi richiamati; v., da ultimo, Cass. n. 1557 del 2020);

10. rimane assorbito il terzo motivo, incentrato su questione per la quale è consolidato il principio di diritto secondo cui l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014; da ultimo Cass. n. 5423 del 2020);

11. la sentenza impugnata, che ha escluso l’idoneità dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate ad interrompere la prescrizione anche a beneficio dell’INPS non si è attenuta agli esposti principi e va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo affinchè proceda a nuovo esame;

12. al giudice del rinvio è delegata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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