Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21472 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 19/08/2019), n.21472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7599/2017 proposto da:

POSTEL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3955/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2016 R.G.N. 7567/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Corte d’Appello di Roma con sentenza resa pubblica il 15/9/2016 confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva dichiarato, in relazione ai contratti di lavoro dedotti in giudizio, intercorsi tra F.L. e la società Postel, la sussistenza fra le stesse di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla decorrenza del primo degli undici contratti di somministrazione inter partes (21/2/2009), condannando per l’effetto la resistente utilizzatrice al ripristino ‘del rapporto di lavoro ed alla corresponsione, in favore del lavoratore, dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di Euro 12.071,92, oltre accessori di legge.

La Corte distrettuale, per quanto ancora qui rileva, perveniva a tali conclusioni sul preliminare rilievo della infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dalla società in relazione ai primi tre contratti stipulati fra le parti (21/2-31/3/2009 successivamente prorogato al 30/4/2009; 18/5-30/5/2009 prorogato al 1/8/2009; 10/8-29/8/2009 prorogato al 21/11/2009) impugnati dal lavoratore con missiva in data 22/6/2012.

Nel dare continuità ad un orientamento espresso in sede di legittimità, osservava che in tema di somministrazione di lavoro, il regime di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, esteso dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 4, si applicava ai soli contratti di somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24/11/2010) e non anche a quelli che – come nella fattispecie scrutinata – erano già scaduti a tale data.

Quanto al merito, argomentava in ordine alla genericità delle causali ed alla mancanza di prova relativa alla effettività delle esigenze produttive sottese alla stipula dei contratti di lavoro in somministrazione oggetto di vaglio.

Avverso detta sentenza la società Postel ha proposto ricorso per cassazione, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui F.L. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 27 e 29, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dell’art. 12 disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la statuizione con la quale i giudici del gravame, con riferimento ai primi tre contratti intercorsi fra le parti, hanno ritenuto non applicabile il regime decadenziale sancito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, per essere i contratti scaduti anteriormente alla entrata in vigore della disposizione richiamata, argomentandosi, per contro, che una interpretazione sistematica della norma e la ratio che la ispira, inducono a ritenere applicabile la richiamata disposizione, anche ai contratti di somministrazione conclusi in detto arco temporale; ed a sostegno della censura si richiamano i più recenti approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità sulla delibata questione, rimarcandosi che i contratti, intercorsi fra le parti nel periodo 21 febbraio-21 novembre 2009, erano stati impugnati, tardivamente, solo con missiva del 22 giugno 2012.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21 e 27, dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte di merito abbia ritenuto illegittimi i primi tre contratti stipulati inter partes, per la genericità delle relative causali, benchè le indicate “punte di intensa lavorazione” o “picchi di lavorazione” per giurisprudenza consolidata, costituiscono valido requisito formale del relativo contratto.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 27, degli artt. 1362e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La critica attiene alla questione della prova relativa alla effettiva ricorrenza delle causali indicate nei menzionati contratti che si deduce erroneamente denegata dai giudici del gravame.

4. La quarta critica attiene alla violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. criticandosi la quantificazione dell’indennità spettante al lavoratore nella misura di otto mensilità.

5. Fondato è il primo motivo.

Deve osservarsi in via di premessa, che la L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 1 – 4, nel modificare l’assetto normativo dettato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, commi 1 e 2, ha esteso il regime delle decadenze a fattispecie che prima della L. n. 183, non ne erano toccate, compresa, per quel che qui interessa, la fattispecie dei contratti di lavoro in somministrazione.

Sotto la dicitura “Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato” il legislatore è intervenuto per modificare, in primo luogo, ed in via generale, la disciplina dell’impugnazione dei licenziamenti. E’ stato introdotto, accanto al termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, già esistente, un ulteriore termine di duecentosettanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Tali termini sono stati successivamente modificati dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) rispettivamente in novanta e centottanta giorni.

La L. n. 183 del 2010, art. 32, poi, nei commi da 2 a 4, estende questa nuova disciplina, formulata mediante la riscrittura dell’art. 6 cit., ad una serie di altre ipotesi e cioè “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento” (comma 2), nonchè (commi 3 e 4) ad altre forme contrattuali ed atti datoriali.

Dispone in particolare la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4: “Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6,come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.., con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

6. Il possibile decorso di un termine apprezzabilmente ampio tra l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso anche secondo la L. n. 604 del 1066, previgente art. 6) e l’azione giudiziaria ovvero l’insussistenza di limiti temporali (in caso di azioni imprescrittibili) potevano configurare situazioni prolungate di assoluta incertezza per le parti, che il legislatore ha ritenuto di disciplinare mediante l’introduzione di un doppio regime di decadenza esteso ad una serie di ipotesi, assetto più severo che è stato bilanciato da un congruo differimento dell’efficacia della novella (D.L. n. 225 del 2010), senza che si possa ravvisare – in tale bilanciamento – un “regolamento irrazionale” (Cass. S.U. n. 15352/2015) delle due contrapposte esigenze (garanzia di una sollecita definizione delle controversie, da una parte, ed affidamento a fruire del termine prescrizionale, dall’altra).

Invero, come sottolineato da questa Corte (cfr. S.U. 14/3/2016 n. 4913, Cass. 29/11/2016n. 24258, Cass. 28/9/2018 n. 23619 ed in motivazione, Cass. 7/1/2019 n. 160), proprio la disciplina contenuta nel D.L. n. 225 del 2010 consente di applicare il nuovo regime decadenziale a fattispecie (licenziamenti o altre ipotesi regolate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32) intervenute prima del 24.11.2010, in quanto la rimessione in termini al 31.12.2011 risponde alla “ratio legis” di risolvere, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto termine di decadenza.

La soluzione adottata nel caso di specie, concernente i contratti di somministrazione stipulati o conclusi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32, (24/11/2010), si inquadra, pertanto, coerentemente, nell’ambito dell’orientamento di recente consolidato da parte di questa Corte che – superando l’iniziale diversamente articolata interpretazione della disposizione qui scrutinata e di cui la Corte di merito ha dato atto nel proprio percorso argomentativo – ha ritenuto applicabile ai licenziamenti e alle altre ipotesi regolate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32,risalenti a periodo precedente il 24.11.2010, sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento al 31.12.2011 disposto dal D.L. n. 225 del 2010, proprio in ragione del bilanciamento compiuto dal legislatore fra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore, oltre che della ulteriore considerazione alla cui stregua l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” non determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o artt. 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1 bis (vedi Cass.27/3/2017 n. 7788).

Questo compendio normativo peraltro, come si è avuto modo di osservare, non importa una retroattività propriamente detta del regime decadenziale approntato, ma soltanto l’assoggettamento d’un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio. Invero, secondo risalente insegnamento di questa Corte (v. Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75), si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all’imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi sotto la legge anteriore (con l’eccezione data dal limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima – dell’entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione.

7. Non sussiste, invece, retroattività ove la nuova norma disciplini gli atti di un procedimento, anche se riguardanti eventi ed effetti sostanziali già compiuti e si tratti della sua applicazione agli atti da compiere, oppure ed è questa l’ipotesi che qui viene in rilievo – quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano distinti ontologicamente e funzionalmente (indipendentemente dal loro collegamento con detto fatto generatore), in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina (così in motivazione, Cass. 8/2/2016 n. 2420).

E’ – quest’ultimo – il caso dell’introduzione d’un termine di decadenza ove prima non ve ne erano, come nella vicenda in oggetto, in cui il potere d’azione, era indubbiamente già sorto prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, art. 32,comma 4, ma non si era ancora consumato (non essendosene verificata rinuncia o prescrizione alcuna nè essendo intervenuto un giudicato a riguardo).

Alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, deve, quindi, affermarsi che la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis, del medesimo articolo; si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

La pronuncia impugnata, statuendo esclusivamente in ordine ai primi tre contratti stipulati inter partes, non si è conformata all’enunciato principio di diritto e va pertanto cassata in accoglimento del primo motivo restando assorbiti logicamente gli ulteriori motivi – con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo che, attenendosi al principio di diritto innanzi enunciato, procederà allo scrutinio delle questioni considerate, provvedendo anche in ordine alle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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