Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21472 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 06/10/2020), n.21472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3311-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5694/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2014, R.G.N. 8355/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 24 luglio 2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale controricorrente, ha annullato la cartella di pagamento opposta per contributi non versati per l’anno 2004 alla gestione separata Inps e relative sanzioni civili;

2. la Corte d’appello ha ritenuto la pretesa contributiva dell’INPS prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2005, per cui l’atto interruttivo (con nota INPS del 3 agosto 2010) anteriore alla notifica della cartella risultava intempestivo per essere ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale;

3. avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

4. M.V. ha resistito con controricorso;

5. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo plurime violazioni di legge (art. 2935 c.c.; della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come mod. dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come mod. dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come mod. dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. F, e art. 36-ter) assume che, presentata dalla M. la dichiarazione dei redditi per via telematica il 28 ottobre 2005 (potendo le persone fisiche presentare la dichiarazione dei redditi, tramite una banca o un ufficio postale, tra il 1 maggio e il 31 luglio e, in via telematica, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), solo da tale data l’INPS, con la disponibilità dei dati necessari nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, poteva accertare il suo diritto ai contributi dovuti alla gestione separata dai lavoratori autonomi sul reddito conseguito dall’attività lavorativa nell’anno 2004, non avendone, prima, la possibilità giuridica in considerazione dei due termini alternativi per la presentazione della dichiarazione dei redditi), nè la possibilità di fatto (per accertare la corrispondenza del versamento dei contributi effettuato alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi in considerazione del mancato aggiornamento delle banche dati prima della scadenza del termine previsto presentare detta dichiarazione); in conclusione, la prescrizione non poteva che maturare successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (dopo il 31 luglio ovvero il 31 ottobre se presentata in via telematica, dell’anno successivo a quello per cui andava versato il contributo) e, nella specie, in riferimento alla dichiarazione telematica del 28 ottobre 2010, il primo atto interruttivo era stato tempestivamente inviato al lavoratore autonomo il 3 agosto 2010, prima del decorso del termine quinquennale; assume che alla scadenza del primo temine previsto per l’adempimento, il 20 giugno 2005, l’INPS non era nella possibilità giuridica di verificare la sussistenza dell’obbligazione, trattandosi di termini, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, alternativi e liberamente scelti dal contribuente; nè aveva la possibilità di fatto di accertare la corrispondenza tra il versamento dei contributi effettuato alle risultanze della dichiarazione dei redditi non risultando ancora aggiornata la banca dati prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione, l’INPS poteva accertare il suo diritto solo successivamente al 28 ottobre 2005 e quindi il termine di prescrizione iniziava a decorrere solo successivamente a detta data;

7. il ricorso è da rigettare;

8. si controverte esclusivamente del termine di decorrenza della prescrizione del diritto dell’ente previdenziale ai contributi dovuti alla gestione separata (istituita presso l’INPS), dai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo e per effetto di detta attività lavorativa abbiano conseguito un reddito, quale elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva e imponibile per il calcolo del contributo;

9. in particolare, dati i due termini per l’adempimento, ratione temporis applicabili, a scelta dell’obbligato (entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure il trentesimo giorno successivo al termine previsto, vale a dire, trattandosi di contributi per l’anno 2004, entro il 20 luglio 2005, con maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo), occorre verificare quando l’ente previdenziale possa far valere il suo diritto ai contributi e la validità della tesi che colloca al centro della ricostruzione sistematica la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio ovvero 31 ottobre se presentata per via telematica);

10. come già affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell’iscrizione all’assicurazione previdenziale ma variabile perchè subordinato all’esercizio effettivo dell’attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito;

11. pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);

12. nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente (anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11 conv. in L. n. 248 del 2006), al 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;

13. la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);

14. l’inadempimento dell’obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 20 giugno e da quel momento l’INPS può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l’epoca temporale per detto adempimento;

15. correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto dell’ente previdenziale ai contributi pretesi con la cartella esattoriale, per essere pervenuto, all’attuale intimato, il primo atto interruttivo (l’avviso bonario di pagamento in data 12 luglio 2010) quando ormai era decorso il termine di prescrizione quinquennale;

16. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Pessi, dichiaratosi antistatario;

17. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge da distrarsi in favore dell’avvocato Roberto Pessi, dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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