Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21471 del 19/09/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 21471 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 7646 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2010:
DI
MARTUSCIELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Napoli,
alla Via Depretis n. 62 (Fax: 081 5514744) presso l’avv.
Carlo Grasso che, con l’avv. Francesco Romanelli, lo
rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
ACAZ
/Z))

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
ministro in carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
1

I.

Data pubblicazione: 19/09/2013

INTIMATO
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. cron.
3834, del 1 ° – 20 gennaio 2010. Udita, all’udienza del 18
giugno 2013, la relazione del cons. dr. Fabrizio Forte. Udito
il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr.

ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 19 ottobre 2009 Claudio Martusciello ha
convenuto in giudizio il Ministero dell’Economia e delle
Finanze dinanzi alla Corte d’appello di Napoli e ne ha
chiesto la condanna a pagare C 50.000,00 a titolo di equa
riparazione dei danni derivati dalla irragionevole durata di
un processo da lui iniziato il 26 maggio 1988 con ricorso che
aveva impugnato il decreto ministeriale del 25 marzo 1988 di
rigetto della pensione privilegiata e che la Corte dei conti
sezione giurisdizionale per la Regione Campania aveva accolto
con sentenza del 25 settembre 2008.
Il Ministero convenuto si è costituito dinanzi alla Corte
d’appello ed ha eccepito la prescrizione del diritto dell’
attore; la Corte adita, con il decreto dell’8 gennaio 2010,
ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto del
Martusciello all’equo indennizzo per il periodo anteriore al
19 ottobre 1999 e lo ha riconosciuto da tale data fino a
quella del citato decreto.

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Federico Sorrentino, che conclude per l’accoglimento del

La Corte di merito ha affermato che il diritto alla durata
ragionevole del processo era iniziato a maturare nel marzo
1988, quando vi era stato il provvedimento amministrativo di
rigetto della istanza di pensione, ritenendo che si doveva
però escludere un anno di eccessiva durata di tale fase

Considerato prescritto il diritto all’equa riparazione fino
al 19 ottobre 1999, cioè fino a dieci anni prima del ricorso
introduttivo del procedimento, nulla spettando per gli anni
precedenti a causa dalla rilevata prescrizione, la durata
eccessiva del processo presupposto era determinata in anni
dieci, mesi due e giorni venti.
Ritenuto che l’indennizzo doveva rapportarsi all’intera
durata del processo

presupposto ì con esclusione del solo

• periodo di tempo per il quale aveva operato la prescrizione
maturata di momento in momento, la Corte di merito ha
ritenuto che il danno non patrimoniale da durata
irragionevole dovesse liquidarsi solo per il periodo sopra
richiamato in cui il diritto non era prescritto ed ha
liquidato in via forfetaria e 10,000,00, a titolo di equo

amministrativa del procedimento.

indennizzo per dieci anni d’ingiustificato ritardo, tenendo
conto delle omesse istanze sollecitatorie del Martusciello e
condannando il Ministero alle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale decreto, il Martusciello propone
ricorso notificato il 23 marzo 2010 di tre motivi e il
Ministero intimato non si difende nel giudizio di cassazione.

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Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione del decreto impugnato ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine all’applicabilità
dell’istituto della prescrizione al diritto all’equo

Il Martusciello afferma che la prescrizione non può
applicarsi a un diritto non ancora riconosciuto, come quello
alla ragionevole durata del processo prima della liquidazione
dell’equo indennizzo, per cui non é casuale che la disciplina
di cui all’art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 non ha
riferimento alla prescrizione, ma alla sola decadenza per
tardività dell’azione relativa dalla sentenza che ha definito
il giudizio eccessivamente durato.
Ad avviso del ricorrente, l’imprescrittibilità del diritto
all’equa riparazione prima del suo riconoscimento in sede
giudiziale, è confermata anche dalla Convenzione che, all’
art. 35, regola le condizioni di ricevibilità del ricorso per
la Corte europea dei diritti dell’uomo, sancendo che essa sia
adita “entro un termine di sei mesi a partire dalla data
della decisione interna definitiva” della cui durata deve
stabilire la non ragionevolezza.
Si conclude il primo motivo di ricorso deducendo la errata
applicazione dalla Corte d’appello della prescrizione che
neppure era iniziata a decorrere, alla data della domanda di
equo indennizzo.

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indennizzo da durata irragionevole del processo.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 n. 5
c.p.c. per avere il decreto di merito ritenuto erroneamente
estinto per prescrizione il diritto all’equa riparazione per
il periodo precedente al decennio anteriore alla domanda,
limitando la liquidazione del dovuto alla sola durata

Lamenta il ricorrente che nel decreto non sono indicate le
ragioni per cui l’indennizzo è stato liquidato nella misura
di

e

1.000,00 all’anno, quando si sarebbe dovuto riconoscere

il bonus di C. 2.000,00 negato dalla Corte d’appello, per la
modestia della causa che era invece di rilievo per l’attore.
1.3. Il ricorrente infine denuncia errata applicazione degli
artt. 2, 3 e 4 della legge n. 89/2001 e 91 e ss. c.p.c., con
riconoscimento di una prescrizione decennale operativa mentre
era ancora in corso il processo di cui si lamenta l’ingiusta
durata, prima della scadenza del termine di decadenza
dell’art. 4 della stessa legge sull’equa riparazione.
Si afferma dal ricorrente che erroneamente si è ritenuto che
la prescrizione possa decorrere per la intera durata del
processo presupposto, pur essendo prevista per legge una
decadenza del diritto all’equo indennizzo per mancato
esercizio di esso nel semestre successivo alla sentenza che
definisce il giudizio, in cui s’è verificato l’ingiustificato
ritardo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001.
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

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successiva del processo.

Invero, pur non potendo comprendersi nella durata “del
processo” i periodi dell’attività amministrativa a base dei
provvedimenti contro i quali si ricorre alla Corte dei conti,
esattamente il ricorso nega che il diritto all’equo
indennizzo possa prescriversi prima che esso sia stato

La prescrizione ordinaria decennale si applica anche
all’azione di equo indennizzo che non tutela un diritto
fondamentale, personale e imprescrittibile, ma solo quello
al pagamento dell’equa riparazione, di natura pecuniaria e
disponibile, come tale soggetto alla estinzione per l’inerzia
del suo titolare per la durata fissata dalla legge che ne
determina la prescrizione, come accade nel risarcimento del
danno da ingiusta lesione di diritti fondamentali che è anche
esso prescrivibile come ogni altra azione risarcitoria (Cass.
21 settembre 2011 n. 19204 e 6 maggio 1975 n. 1744).
Il ricorso è quindi fondato in base alla giurisprudenza di
questa Corte, che nega operatività alla prescrizione nella
fattispecie per la fase anteriore al decorso del termine di
decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, oltre
il quale non è proponibile l’azione.
La domanda di equa riparazione va promossa nel semestre dalla
definizione del processo di durata ingiustificata, termine
che rende il diritto relativo esercitatile dal danneggiato e
e ne determina di conseguenza la FT

(Cass. S.U.

2 ottobre 2012 n. 16783 e 30 dicembre 2009 n. 27719).

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riconosciuto in sede giurisdizionale.

Non può darsi rilievo ai fini della prescrizione a una
inerzia per la quale può solo decadersi dal diritto ed è
esatto quanto deduce il ricorrente sull’errore del decreto di
merito, che ha rilevato la parziale estinzione del dìrìtto
all’equa riparazione per prescrizione prima della definizione

causa d’estinzione del diritto non può operare prima del
decorso del termine di decadenza di cui all’art. 4 della L.
n. 89 del 2001.
L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta la
cassazione del decreto impugnato e, non essendo necessari
altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
n
Rigettata l’eccezione di presurtly il cui decorso non è
ancora iniziato e tenuto conto della durata giustificata per
un triennio del processo presupposto, dal 26 maggio 1988 al
26 maggio 1991, la stessa è irragionevole da tale ultima data
a quella della domanda di equo indennizzo proposta il 19
maggio 2009, potendosi liquidare nella somma incontestata di
E 1000,00 all’anno per i diciotto anni ora indicati.
Pertanto l’equo indennizzo da durata irragionevole del
processo dovuto dal Ministero intimato al Martusciello a
titolo di equa riparazione deve liquidarsi pertanto nella
somma di e 18.000,00, con gli interessi di legge dalla
domanda al saldo.
Per la soccombenza il Ministero dell’Economia e delle finanze

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del processo in cui s’è violata la giusta durata, mentre tale

dovrà rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di
merito e quelle del giudizio di cassazione che si liquidano
come in dispositivo, per il giudizio dinanzi alla Corte
d’appello ai sensi del D.M. 8 aprile 2004 n. 127 vigente
all’epoca della pronuncia oggetto di ricorso e, per quello di

tale decreto alle prestazioni professionali eseguite nel
giudizio di legittimità anche nel vigore delle previgenti
tariffe non più applicabili, come chiarito da S.U. 12 ottobre
2012 n. 17405.
Di tali somme dovute per le spese dell’intero giudizio, deve
disporsi l’attribuzione agli avv.ti Carlo Grasso e Giovanna
Cerreto per il grado di merito e allo stesso avv. Grasso e
all’avv. Francesco Romanelli per il giudizio di cassazione,
per avere tali difensori dichiarato di avere anticipato le
spese e di non avere riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione
e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito
ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’
Economia e delle Finanze a pagare al Martusciello

e.

18.000,00, con gli interessi dalla domanda, a titolo di equo
indennizzo da durata irragionevole del processo e le spese di
causa che liquida, per il giudizio di merito, in €. 1.135,00,
di cui

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