Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21471 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 19/08/2019), n.21471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9952-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO CORUZZO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di FIRENZE, depositata il

04/12/2012 R.G.N. 1589/2008.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Firenze, richiamando propri specifici precedenti, ha dichiarato inammissibili in quanto privi di una ragionevole probabilità di essere accolti, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., gli appelli riuniti, proposti dall’INPS nei confronti di S.B. e di Equitalia Centro s.p.a., avverso le sentenze di primo grado che avevano accolto sia la domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti disposto d’ufficio da parte dell’Istituto ai sensi della L. n. 662 del 1996, art., commi 202 e 203, e la successiva opposizione all’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi pretesi dall’INPS ed alla cartella esattoriale proposte dalla stessa S.;

la Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione della parte opponente relativa alla circostanza che la società Immobiliare Montepania s.n.c., di cui la stessa S. era socia insieme alla socia P., gestiva esclusivamente la locazione di un unico immobile in località marittima, per cui non era svolta alcuna attività d’impresa ma di mero godimento di un unico bene immobile;

avverso tale sentenza l’INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo con il quale denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e segg., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omessa, insufficiente motivazione circa un tatto controverso e decisivo per il giudizio da ravvisarsi nella circostanza che P.F., pur essendo stata socia della s.n.c. Immobiliare Montepania, non era stata ritenuta tenuta all’iscrizione nella Gestione Commercianti perchè la società aveva ad oggetto il mero godimento di un immobile;

S.B. resiste con controricorso;

Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il motivo di ricorso risulta basato sulla pretesa di desumere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che (come osservato già da questa Corte di legittimità, in fattispecie relativa alla medesima società, da Cass. n. 10088 del 24 aprile 2018, nonchè da Cass. n. 17643 del 2016 e Cass. n. 296 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” della sentenza impugnata che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un’attività commerciale da parte della S., essendo stato ben evidenziato che quest’ultima si limitava a riscuotere i canoni dell’immobile, sito in località turistica, pervenuto alle due socie in eredità e cioè a goderne i frutti;

in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d’appello, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era la semplice gestione dell’immobile concesso in locazione;

CZ infatti, il presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta;

quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione e tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”;

quindi, il presupposto imprescindibile è che per l’iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013) e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di un solo immobile concesso in locazione;

va, quindi, esclusa la ricorrenza dell’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente ed in definitiva il ricorso va rigettato;

le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo;

sussistono, dato l’esito del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2700,00v oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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