Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21470 del 27/07/2021

Cassazione civile sez. II, 27/07/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 27/07/2021), n.21470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25047-2019 proposto da:

Z.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA

GALIMBERTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente anche con controricorso –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1664/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. Y.Z. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna che, confermando l’ordinanza pronunciata dal tribunale della stessa città, ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

La corte d’appello, nel rigettare il gravame, condivide la valutazione di inattendibilità della narrazione dell’interessato, formulata sia dalla Commissione Territoriale che dal giudice di prime cure. Il racconto reso è privo di qualsivoglia riscontro di carattere temporale o spaziale; il richiedente non ha fornito alcuna documentazione comprovante la sua identità personale, senza preoccuparsi di curarne la trasmissione dal Pakistan, suo Paese d’origine.

Appare inverosimile che il sig. Y. sia stato avvicinato da un terrorista sconosciuto che voleva conferirgli l’incarico di svolgere una riservata operazione di spionaggio in favore di un gruppo talebano e che, a seguito del suo rifiuto, costui lo abbia minacciato e abbia ucciso sua moglie e uno dei suoi figli. Peraltro, il richiedente afferma di essere giunto, prima che in Italia, in Grecia, in Ungheria e in Austria, sicché avrebbe già potuto chiedere a questi altri paesi UE la medesima protezione chiesta in Italia. La corte aggiunge, poi, che l’inattendibilità della narrazione rende non necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione interna del Pakistan. Si rigetta altresì la richiesta di protezione umanitaria, non potendosi, anche in ordine a tale forma di protezione, prescindere dalla credibilità soggettiva dell’interessato e non bastando l’integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia. Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il sig. Y.Z. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la corte d’appello ritenuto non credibile e contraddittorio il racconto da lui reso. Il ricorrente afferma di essersi messo a disposizione dell’autorità amministrativa, prima, e giudiziaria, poi, qualora alcune parti della narrazione dovessero risultare non chiare o generiche, sicché le eventuali lacune avrebbero potuto essere colmate da domande puntuali formulate nelle sedi opportune. Si aggiunge, inoltre, che la mancanza di credibilità va valutata alla stregua della griglia di criteri di cui all’art. 3, comma 5, sopra citato, non potendosi fondare il giudizio di non credibilità soggettiva esclusivamente sulla carenza di riscontri oggettivi relativi al contesto socio-politico del Paese d’origine, senza aver svolto le verifiche officiose di cui al sopra citato art. 8…

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. Y.Z. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione all’art. 7 dello stesso decreto, per avere la corte d’appello escluso il pericolo, in caso di rimpatrio, di subire persecuzioni, negando così il riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente è stato perseguitato dai terroristi e la polizia, cui pure si è rivolto, non è stata in grado di fornirgli adeguata protezione, sicché tali circostanze valutate nel loro complesso possono delineare una persecuzione, attuale o temuta, allorché l’effetto dannoso per il soggetto in termini di ingerenze nella vita privata e familiare rappresenti una grave violazione dei diritti umani fondamentali (art. 8 CEDU). Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. Y.Z. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la corte d’appello negato la protezione sussidiaria. Il ricorrente riporta integralmente il commento di valutazione 2019 del SAPT (The South Asia Terrorism Portai) sulla situazione del Pakistan; con specifico riguardo alla sua regione di provenienza, il Punjab, riporta la relazione dell’USIP (United States Institute of Peace) e altri rapporti ancora, al fine di rappresentare la situazione di conflitto tra gruppi etnici, politici, settari e polizia dalla quale origina una situazione di violenza indiscriminata rientrante nella previsione di cui all’art. 14 lett. e) del citato decreto. La corte d’appello, pur ritenendo il racconto del ricorrente non credibile, avrebbe dovuto esaminare la situazione generale del Pakistan e il contesto di diffusa privazione dei diritti umani, tanto più che per danno grave ex art. 14 non si intende solo l’offesa alla vita e all’integrità fisica, ma anche l’offesa arrecata alla sfera morale e psichica della persona. Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. Y.Z. deduce la falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U., lamentando il diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari. La corte d’appello avrebbe dovuto effettuare un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente nel Paese d’origine e il livello di integrazione raggiunto in Italia. L’inserimento sociale e lavorativo, per quanto fattore non decisivo ai fini della concessione della protezione umanitaria, va però combinato con le privazioni dei diritti fondamentali nel Paese di provenienza del richiedente, al fine di valutare l’effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita. Si richiamano, a tal proposito, il principio di “no refoulement” di cui all’art. 33 Convenzione di Ginevra e il divieto di tortura e trattamenti inumani di cui all’art. 3 CEDU, quali obblighi internazionali gravanti sullo Stato italiano ai fini del riconoscimento della situazione di vulnerabilità del richiedente. Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 novembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di ricorso, là dove attinge il giudizio di non attendibilità del richiedente, va disatteso perché si risolve in una critica dell’apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal sig. Y. in ordine alle ragioni del suo espatrio; apprezzamento che la Corte d’appello ha motivatamente svolto con puntuale riferimento al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, è anch’esso infondato. Le ragioni dell’espatrio indicate dallo stesso ricorrente (la volontà di sottrarsi ai tentativi di arruolamento in un gruppo terroristico) collocano la fattispecie fuori dall’ambito dei motivi specificamente indicati dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 (cfr. Cass. ord. n. 30969/2019: “Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della raza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di prensione, gravità e concordanza.

Fondato va invece giudicato il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), senza il previo esame della situazione socio-politica del Pakistan.

L’assunto della corte d’appello secondo cui l’inattendibilità del racconto del richiedente e la non credibilità soggettiva dello stesso renderebbero non necessario la cooperazione istruttoria volta all’accertamento officioso sulla situazione del Paese di provenienza è giuridicamente errati Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che, in materia di protezione internazionale, l’inattendibilità dei fatti narrati dal richiedente è preclusiva di ogni forma di protezione ove cada sulla sua provenienza geografica o sulla sua stessa identità. Quando, per contro, tale inattendibilità investa il vissuto posto a fondamento della domanda di protezione, essa potrà giustificarne il rigetto solo a condizione che il rimpatrio non debba avvenire verso paesi nei quali siano esposte a rischio la vita o l’incolumità fisica del medesimo richiedente; in tal caso, infatti, il principio sovranazionale del “non refoulement”, di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, impedirebbe il respingimento anche del richiedente non attendibile, salvo che egli costituisca un pericolo per la sicurezza del paese ospitante o una minaccia per la collettività, ai sensi del comma 2 del citato art. 33 (Cass. 21929/20). Il quarto motivo, relativo al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rimane assorbito dall’accoglimento del terzo.

Il ricorso va quindi accolto relativamente al terzo motivo; vanno invece rigettati i primi due motivi e va dichiarato assorbito il quarto.

L’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché si pronunci sulla domanda di protezione sussidiaria sulla scorta di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica del Pakistan.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

 

 

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