Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21470 del 25/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 25/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 25/10/2016), n.21470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 7295 del 2014, proposto da:

OMETRA S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, legale rappresentante pro tempore, F.S.,

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli

avvocati Alessandro Ongaro (C.F.: NGRLSN64616H501V) e Franco Ongaro

(C.F.: NGRFNC34P20H501U);

– ricorrente –

nei confronti di:

ICCREA BANCAIMPRESA (già Banca Agrileasing) S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del procuratore V.C.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avvocati Marco Baliva (C.F.: BLVMRC56A28H501A) e Silvia Baliva

(C.F.: BLVSLV58E57H501G);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 894/2013, depositata in data 14 febbraio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

28 settembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Franco Ongaro, per la società ricorrente;

l’avvocato Marco Baliva, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Banca Agrileasing S.p.A. (oggi ICCREA Bancalmpresa S.p.A.) ottenne decreto ingiuntivo (per Lire 294.488.691) nei confronti di Ometra S.r.l., sulla base di fatture emesse per l’acquisto di macchinari agricoli.

La società ingiunta propose opposizione contestando il credito della banca e sostenendo che il complessivo rapporto dare-avere con quest’ultima presentava in realtà un saldo attivo in proprio favore, per una somma (di circa Lire 7.000.000), della quale chiese il pagamento.

L’opposizione venne solo parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che confermò il decreto opposto riducendo però l’importo dovuto dalla Ometra S.r.l. ad Euro 112.090,10.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo, confermando la condanna dell’intimata al pagamento della indicata minor somma, rigettando per ogni altro aspetto il suo gravame e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale da essa avanzata in primo grado.

Ricorre Ometra S.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso ICCREA Bancalmpresa S.p.A..

La ricorrente ha depositato note di udienza ai sensi dell’art. 379 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “vizio di motivazione per contraddittorietà della decisione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo è inammissibile, in quanto formulato sulla base del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, abrogato e non applicabile nella fattispecie, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (febbraio 2013).

E’ appena il caso di rilevare, peraltro, che la motivazione non risulta affatto contraddittoria sul punto in contestazione.

La corte di merito ha rilevato che l’obbligo di riacquisto dei macchinari in generale era previsto in tutte le proposte contrattuali, per poi chiarire che il relativo prezzo era quello previsto (in base ad automatismi fondati sull’obsolescenza) negli schemi allegati che, pur risultando compilati per alcuni contratti e non per altri, avevano una validità generale, sussistendo prova di una intesa tra le parti in tal senso; ha altresì avuto cura di specificare che ciò era ben possibile, non avendo il contratto vincoli di forma.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia degli artt. 113, 115, 116, 132 e 345 c.p.c., artt. 1470 e 1476 c.c., oltre che artt. 35, 36 e 167 c.p.c., per quanto riguarda la riconvenzionale Ometra che sarà trattata al quinto motivo (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “erronea pronuncia di inammissibilità, per tardività, della riconvenzionale Ometra nei limiti di Euro 7.628.109, pari ad Euro 3.939,59, pronunciata dalla Corte d’Appello, per quanto affermato al punto 5 della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio con violazione dell’artt. 35, 36 e 167 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il secondo ed il quinto motivo – entrambi aventi ad oggetto la domanda riconvenzionale avanzata dalla ricorrente e dichiarata inammissibile in sede di merito – sono connessi, e possono quindi essere congiuntamente esaminati.

Anch’essi sono inammissibili.

E’ preliminare, ed assorbente, l’esame in concreto della censura contenuta nel quinto motivo, relativa alla dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Tale censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte di appello ha precisato che la domanda riconvenzionale originariamente proposta da Ometra S.r.l. era fondata su tre specifiche fatture relative a spese di trasporto, riparazione e provvigioni, mentre successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, la società aveva fatto invece riferimento ad un ulteriore documento prodotto in corso di causa (con il n. 17) che elencava una serie di fatture, tutte diverse dalle tre originarie, e aveva proposto una domanda risarcitoria mai formulata prima.

La ricorrente sostiene che nel documento in questione, e in particolare nel documento n. 17/bis prodotto all’udienza del 1 marzo 1999, erano comprese anche le tre fatture richiamate nella domanda originariamente proposta, onde si trattava di una mera riduzione di quest’ultima e non di domanda nuova.

E’ evidente che, per consentire la verifica della fondatezza dell’assunto posto a base del motivo di ricorso sarebbe stato necessario indicare l’esatta allocazione nel fascicolo processuale delle tre fatture originarie e richiamare specificamente il contenuto dell’atto introduttivo, oltre che illustrare in dettaglio lo specifico contenuto della domanda avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, potendosi valutare solo in base all’esame diretto di tali atti e documenti se effettivamente si trattava di due diverse domande o di una mera riduzione della domanda originaria.

Tali richiami mancano nel ricorso, o sono comunque insufficienti, onde non è possibile pervenire all’esame del merito del quinto motivo; e ciò comporta, conseguentemente, l’assorbimento del secondo, relativo al merito della medesima domanda riconvenzionale.

Tale ultimo motivo contiene peraltro censure tendenti ad ottenere in sostanza un riesame degli accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito e una nuova valutazione delle prove, senza il rispetto degli oneri assertivi richiesti in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “omesso totale esame della documentazione prodotta dalla Ometra in primo grado (docc. da 1 a 10 depositati il 22.10.94; docc. A) e 8) allegati alle deduzioni 18.11.98; docc. da 1 a 23 allegati alle deduzioni 1.03.99) ed anche con l’appello (n. 13 docc. prodotti all’atto dell’iscrizione a ruolo) essendo questi ultimi esplicativi e confermativi delle produzioni dinanzi al tribunale ed indispensabili per la decisione, tutti oggetto di discussione tra le parti, con violazione degli artt. 113, 115, 116, 132, 166 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Con il Quarto motivo del ricorso si denunzia “omesso totale esame della prova testimoniale fatta espletare dalla Ometra con l’escussione di sei testimoni e parziale ed inesatta valutazione della sola prima parte della deposizione del teste Persiani, quella resa sul capitolato Agrileasing, peraltro totalmente contraddetta nella risposta del medesimo testimone al capitolato Ometra, con violazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il terzo e il quarto motivo, attinenti entrambi alla valutazione delle prove, sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Ancora una volta si tratta di motivi inammissibili.

Essi tendono infatti chiaramente ad ottenere un riesame degli accertamenti in fatto incensurabilmente operati in sede di merito in relazione al contenuto degli accordi contrattuali e alle somme conseguentemente dovute.

Peraltro, i documenti prodotti e le prove testimoniali assunte risultano certamente presi in considerazione dalla corte di appello e che, sotto questo profilo, il motivo viola manifestamente i limiti di ammissibilità del ricorso per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come già visto applicabile nella specie ratione temporis.

E’ poi da escludere la sussistenza di qualsiasi violazione di legge, in relazione alle norme invocate dalla società ricorrente, avendo senza dubbio la corte di appello giudicato secondo diritto, in base alle prove (documentali e orali) acquisite agli atti, valutate secondo il suo prudente apprezzamento.

Ancora una volta, la ricorrente mira in sostanza ad ottenere una diversa valutazione di tali prove, il che non è ammissibile in sede di legittimità.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016

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