Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21470 del 21/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21470 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 23690-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
COLAROSSI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
CANNIZZARO, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO

5 59.8
755 .

Data pubblicazione: 21/10/2015

ALESSANDRINI, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 408/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
uditi gli Avvocati STEFANO VARONE e PIETRO
ALESSANDRINI, che si riportano ai motivi.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla
Regione Abruzzo confermando la sentenza del Tribunale di Pescara
• .C~:
che aveva dichiarato il diritto di Veffees~ara alfa perequazione della
retribuzione individuale di anzianità a quella percepita da altri dipendenti
inquadrati in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del
2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998
fino all’abrogazione sopravvenuta per effetto della L.R. Abruzzo n. 24
del 2011, con condanna della Regione a corrispondere alla predetta le
differenze retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle
rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi regionali.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito
il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo
perequativo di cui alla L.R. n. 118 del 1998, come modificata dalla LR.
n.6 del 2005, era stato esteso, per effetto della L.R. n.16 del 2008 a tutti
i dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e
qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva
riferibile l’operatività dei predetto meccanismo perequativo non già
all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato
all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli
regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una più

Ric. 2013 n. 23690 sez. ML
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ud. 22-07-2015

L’AQUILA del 21/03/2013, depositata il 17/04/2013;

elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi
la perequazione.
Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione
sulla base di tre censure.
La parte intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

falsa applicazione del d. Igs. 165/2001 (artt. 1, comma 3, nonché art. 2,
comma 3, e art. 24, dell’art. 1 della L.R. Abruzzo n. 118/1998) e dell’ art.
43 della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art. 1 comma
2 della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008, alla luce degli artt. 36 e 117 della
Costituzione e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si
fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva di
competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del
personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione dei
criteri di riparto fra legislatore statale e regionale nonché del parametro
regolatore di cui all’ari. 36 Cost.. Chiede pertanto che sia disapplicata la
predetta normativa regionale o, in subordine, che sia sollevata la
questione di legittimità costituzionale delle citate norme previa
valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
Con il secondo motivo di ricorso, la Regione Abruzzo denunzia, poi,
violazione e falsa applicazione degli art. 1 della Legge regionale
Abruzzo 118/1998 e 43 della Legge regionale Abruzzo n.6 del 2005,
come modificato dall’ad. I, 20 comma, Legge regionale Abruzzo n.16 del
2008, criticando la sentenza impugnata per aver legittimato, con la sua
interpretazione, un allineamento dinamico verso l’alto della voce
retributiva.
Con l’ultimo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, comma 2 della L. R. Abruzzo 16/2008 (di
modifica dell’ad. 43 della L. R. Abruzzo 6/05), letto unitamente all’ad. 1
comma 2, del d. Igs. 165/2001.
Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato
che i dipendenti provenienti dai Consorzi di bonifica godevano di istituti
Ric. 2013 n. 23690 sez. ML – ud. 22-07-2015
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Con il primo motivo la Regione ricorrente, deduce la violazione e/o

retributivi diversi da quelli dei dipendenti regionali o di altre
amministrazioni statali o locali e percepivano indennità qualificate Ria
molto superiori a quelle degli altri dipendenti, sicchè l’applicazione del
meccanismo dell’adeguamento automatico e progressivo della MA
avallato dal giudice del gravame, unitamente alla considerazione quale
dipendente – parametro di uno degli ex dipendenti dei Consorzi, è in

pubblica regionale. Aggiunge che non è possibile l’equiparazione tra i
Consorzi tra enti territoriali di cui all’art. 1, comma 2° d. Igs 165/2001 e i
Consorzi di bonifica, essendo la retribuzione riconosciuta ai dipendenti
che svolgevano la loro attività alle dipendenze dei Consorzi determinata
in maniera completamente differente rispetto a quella dei dipendenti di
amministrazioni pubbliche locali.
Tanto premesso, rileva il Collegio che questa Corte, nel decidere una
controversia identica alla presente, ha rilevato, in modo assorbente, che
“la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal
Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art.
43 della i.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della
Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della I. r. Abruzzo 21 novembre 2008, n.
16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera I), della Costituzione e dal momento che la
disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali
rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che appartiene alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 43 della predetta L.R. Abruzzo 8 febbraio 2005 n.
6 come sostituito dall’ art. I, comma 2, della I.r. Abruzzo 21 novembre
2008 n. 16 nella parte in cui introduce il corna 2-bis nell’art. 1 Legge
della I.r. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti
economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti
Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel
ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici
Ric. 2013 n. 23690 sez. ML – ud. 22-07-2015
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grado di produrre un effetto di esponenziale aumento della spesa

previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).
Tanto perché l’ art. 43 della citata L.R. n. 6 del 2005, nel disciplinare la
retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali,
allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che,
provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali,
incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone

dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale, invadendo
la materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato.” (cfr Cass. 15.12.2014 n. 26320).
Né potrebbe in ipotesi sostenersi che su tale diritto si sarebbe formato
un giudicato che precluderebbe l’applicazione della sopravvenuta
pronuncia di incostituzionalità della norma.
Ed invero va rammentato in proposito che il giudicato interno si forma
solo su capi autonomi della sentenza che risolvano questioni aventi una
propria individualità e autonomia e siano tali da integrare una decisione
del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 6304 del 2014). Manca la suddetta
autonomia non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si
veda in tema di valutazione di presupposti necessari di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione
(cfr. Cass. n. 4732 del 2012; v. anche Cass. 19345 del 2011 e 22409
del 2008).
La circostanza che con l’appello siano stati contestati solo i criteri di
quantificazione della ria. e non anche il diritto stesso alla sua
riliquidazione, allora, non determina il passaggio in giudicato o
l’acquiescenza al diritto alla riliquidazione. Questo, infatti, in tanto esiste
in quanto concretamente si applicano i criteri di quantificazione
individuati dalla disciplina dichiarata incostituzionale e l’ appello ha
determinato una situazione di fluidità inibendo il formarsi del giudicato.
In conclusione, il diritto alla riliquidazione della r.i.a. (bene della vita
azionato in giudizio) si realizza mediante quei criteri di quantificazione,
oggetto di censura in appello, contenuti nella disciplina regionale
dichiarata incostituzionale, e viene meno a seguito della dichiarazione di
Ric. 2013 n. 23690 su. ML – ucl, 22-07-2015
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un incremento allorché ricorrano le condizioni previste e, quindi eccede

incostituzionalità, senza che si possa ritenere formato un giudicato sul
punto.
Da quanto esposto consegue che, per effetto della declaratoria d’
incostituzionalità dell’art. 43 della 1.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della 1.r. Abruzzo 2008 n. 16 del 2008,
nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. I della 1.r. Abruzzo 13

ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma
dell’art. 384 c.p.c. e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale, in uno all’orientamento
espresso dai giudici di merito, inducono questa Corte a ritenere
sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per
compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito, rigetta l’azionata domanda. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 luglio 2015
Il Consigliere estensore

ottobre 1998 n. 118 – su cui si fonda la domanda della dipendente – il

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