Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21470 del 17/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 17/10/2011), n.21470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9802/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA RODINO SRL, EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 142/2010 del TRIBUNALE di BERGAMO del

21.1.2010, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Equitalia Esatri s.p.a., con atto d’opposizione proposto innanzi al Tribunale di Bergamo, ha chiesto attribuirsi al credito per IRAP, ammesso in chirografo allo stato passivo del fallimento Rodino, erroneamente indicato dal Tribunale R.M., il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., lamentando che il giudice delegato non aveva tenuto della natura del credito.

A seguito di chiamata in causa, è intervenuta in giudizio l’Agenzia delle Entrate che ha aderito alle ragioni dell’opponente.

Il Tribunale, con sentenza comunicata il 2 marzo 2010, ha escluso l’invocata prelazione siccome il credito in discussione afferiva ad annualità anteriore alla data d’entrata in vigore della L. n. 222 del 2007, che ha riconosciuto il privilegio ma in relazione alle sole annualità maturate successivamente.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la statuizione con ricorso articolato in unico motivo.

Il curatore del fallimento intimato non ha spiegato difesa.

Il Consigliere est. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini:

“1. – Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c..

Pone la questione di diritto se il privilegio generale previsto dalla norma in rubrica assista, pur in assenza di espressa previsione, il credito relativo alla riscossione dell’IRAP. Questa Corte con sentenza n. 4861/2010 ha affermato che “il privilegio mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione”.

La decisione impugnata, la cui ratio palesemente contrasta tale enunciato, merita pertanto di essere cassata”.

Il P.G. ha concluso in conformità.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta ispirata ad esegesi ulteriormente confermata (Cass. n. 25242/2010) che s’intende ribadire, in quanto appieno condivisa, senza necessità di rivisitazione, e che è stata recepita peraltro dal D.L. n. 98 del 2011 che, all’art. 23, comma 37, modificando il testo dell’art. 2752 c.c., prevede il privilegio generale sui bei beni mobili del debitore per i crediti dello Stato anche sorti anteriormente al 16 luglio 2011 per le imposte e le sanzioni afferenti anche il tributo in discorso.

Per l’effetto accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte del merito e pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruttoria, ammette il credito addotto dall’amministrazione ricorrente allo stato passivo del fallimento della società Rodino s.r.l. col privilegio richiesto. Dispone l’irripetibilità delle spese del presente giudizio atteso che alla data del decreto impugnato non si era ancora formato orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, ammette il credito oggetto della domanda d’ammissione allo stato passivo del fallimento della società Rodino s.r.l. col privilegio chiesto dall’istante. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

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