Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21470 del 15/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.15/09/2017),  n. 21470

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Masismo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16008/2012 proposto da:

M.F.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Fabio Nuzzacci, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Siciliano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente: domiciliato in Roma, Via della Balduina n.

7, presso l’avvocato Trovato Concetta Maria Rita, rappresentato e

difeso dall’avvoCcato Testa Giuseppe, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 3 novembre 2000, su ricorso della Banca Popolare di Santa Venera s.p.a. – oggi Credito Siciliano s.p.a. il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, ingiungeva a M.F.M. il pagamento della somma di Lire 17.992.772 quale saldo debitore, alla data del 29 giugno 2000, del conto corrente n. (OMISSIS), assistito da apertura di credito per Lire 10.000.000: somma maggiorata degli interessi nella misura convenzionale indicata in contratto, e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia; l’ingiunzione era pronunciata anche nei confronti di B.R.N.R., nella sua qualità di fideiussore, e fino alla concorrenza dell’importo garantito di Lire 15.000.000.

I due intimati proponevano opposizione deducendo che veniva in questione una apertura di credito per l’importo di Lire 40.000.000 ed eccepivano l’applicazione di tassi eccedenti il limite previsto dalla L. n. 108 del 1996, oltre che l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di spese ingiustificate. Lamentavano l’arbitraria revoca dell’affidamento e chiedevano che il Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse non dovuta alcuna somma per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese, domandando altresì la condanna della banca alla restituzione della somma di Lire 11.847.797, percepita a titolo di interessi non dovuti; chiedevano altresì il risarcimento dei danni morali subiti per l’applicazione di interessi in violazione della L. n. 108 del 1996e degli ulteriori danni subiti da M. per l’illegittima revoca del fido.

Nella resistenza dell’istituto di credito, l’adito Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti al pagamento del controvalore in euro di Lire 15.686.619, oltre interessi convenzionali, nella misura del tasso soglia, dal 28 giugno 2000 fino al soddisfo, e rigettava le domande risarcitorie.

2. – M. e B. proponevano appello, così come la banca spiegava impugnazione incidentale. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 13 marzo 2012, rigettava entrambi i gravami.

3. – La pronuncia è stata impugnata per cassazione da M. e B. con un ricorso articolato in sei motivi; resiste con controricorso il Credito Siciliano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le censure possono riassumersi nei termini che seguono.

1.1. – Primo motivo: vizio di omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di appello avrebbe erroneamente respinto il gravame sul falso presupposto dell’inesistente applicazione di tassi usurari; in realtà si sarebbe invece accertato, attraverso la produzione del contratto, che era stato convenuto il tasso del 17,25% annuo per le scoperture del conto entro il limite del fido e del 21,25% annuo per scoperti oltre il limite del fido o per scoperti “non fronteggiati da crediti”.

In ragione di ciò sarebbe quindi risultato provato che l’istituto bancario aveva previsto e applicato tassi debitori usurari eccedenti la soglia del 19,79%.

1.2. – Secondo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, in ordine al metodo di calcolo dei tassi usurari, con richiamo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia avrebbero dovuto essere presi in considerazione gli interessi extra fido, la commissione di massimo scoperto e tutte le spese sostenute per ottenere l’erogazione del credito. Si rileva, inoltre, che ove sia convenuto un tasso usurario, la sanzione della nullità debba colpire gli interessi nella loro interezza, e non solo quelli richiesti oltre il limite del fido concordato.

1.3 – Terzo motivo: vizio di omessa, insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Alla data del 26 marzo 1997, la banca aveva concesso al correntista una scopertura fino alla concorrenza di Lire 40.000.000. Poichè era stata pattuita una commissione di massimo scoperto dell’1% si sarebbe determinato, per effetto della somma di tale valore con il tasso di interesse debitorio convenuto, il superamento della soglia prevista dalla legge. In conseguenza, si prospetterebbe, nella fattispecie, la nullità degli interessi richiesti nell’intero loro ammontare, “non solo (di) quelli richiesti oltre il fido concordato”. M. e B. rilevano, inoltre, che la Corte di merito aveva giustificato la propria decisione sul rilievo per cui essi non avevano insistito nella richiesta di nomina di un consulente tecnico, mentre i medesimi avevano sempre domandato di accertare che l’applicazione della commissione di massimo scoperto aveva determinato il superamento del tasso soglia. Il giudice dell’impugnazione aveva inoltre ritenuto che la richiesta consulenza tecnica avesse natura esplorativa nonostante gli estratti conto prodotti fornissero la prova dell’applicazione dei tassi usurari.

1.4. – Quarto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996 e dell’art. 1815 c.c.. La nuova disciplina colpirebbe qualsiasi pattuizione avente carattere usurario; troverebbero quindi applicazione l’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2 e, pertanto, in presenza del superamento della soglia usuraria, il contratto avrebbe dovuto ritenersi gratuito, con conseguente diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi.

1.5. – Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di omessa, insufficiente ed errata applicazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. In presenza della violazione della norma penale di cui all’art. 644 c.p., sarebbe spettato il risarcimento del danno morale, così come domandato. D’altro canto, parte di un contratto usurario potrebbero essere anche le persone giuridiche, sicchè la Corte di appello avrebbe “errato nel ritenere non sussistere il reato di usura per mancanza dell’elemento soggettivo”. Attesa la natura del danno, la liquidazione dello stesso avrebbe dovuto poi attuarsi in via equitativa.

1.6. – Sesto motivo: insufficiente ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il pregiudizio lamentato fosse non prevedibile. Sarebbe poi incontestabile il danno derivante dal precluso accesso al circuito bancario determinato dall’illegittima segnalazione alla centrale dei rischi. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dai ricorrenti risulterebbe meritevole di accoglimento in considerazione dell’attuata produzione documentale, idonea a dar conto dell’incidenza che il comportamento posto in atto dalla banca avrebbe avuto sull’attività di impresa.

2. – Il primo motivo non coglie nel segno.

La Corte di Catania ha condiviso la conclusione cui era pervenuta la sentenza del Tribunale con riguardo alla natura non usuraria del saggio di interesse convenuto per l’apertura di credito nei limiti del fido, rilevando come tale saggio fosse pari al 17,25%, mentre il tasso soglia era pari al 19,79%. La stessa Corte del gravame non ha poi negato che il tasso di interesse per il c.d. extra fido, pattuito ed applicato in ragione del 21%, risultasse superiore al limite di legge, segnato dal nominato tasso soglia: tant’è che proprio con riferimento al tema dell’usura essa richiama (e condivide) la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale, circa la nullità parziale del contratto (pag. 4 della sentenza). Errano, quindi i ricorrenti allorquando affermano che la sentenza impugnata abbia escluso che nella fattispecie per cui è causa si fossero addebitati interessi usurari.

3. – Il secondo, il terzo e il quarto motivo contengono plurime censure che in parte si ripetono e in parte risultano essere connesse. Appare pertanto opportuno che vengano trattate congiuntamente.

I ricorrenti deducono anzitutto che la commissione di massimo scoperto, convenuta in ragione dell’1% annuo, e le spese addebitate sul conto avrebbero determinato il superamento del tasso soglia anche con riguardo al saggio di interesse pattuito per il finanziamento concesso nei limiti del fido.

Con riferimento alla voce costituita dalle spese, la Corte di appello ha per la verità evidenziato che la censura proposta aveva carattere di assoluta genericità, sicchè essa non poteva indirizzare il giudizio verso una riforma della sentenza impugnata. Tale affermazione del giudice distrettuale, che attiene al quadro delle allegazioni, non è stata specificamente impugnata e tanto osta alla cassazione della pronuncia sul punto. I ricorrenti, infatti, hanno bensì lamentato che la richiesta consulenza tecnica andasse ammessa, in quanto la prova dell’applicazione di interessi usurari, di commissioni e spese non dovute emergeva dagli estratti conto: ma, così facendo, essi hanno collocato la questione afferente il conteggio delle suddette commissioni o spese su di un piano – quello del thema probandum – diverso rispetto a quello evidenziato dalla Corte di appello, la quale aveva invece sottolineato come, in radice, le proposizioni assertive formulate al riguardo dagli appellanti risultassero prive della necessaria specificità.

Analoghe considerazioni si impongono per la commissione di massimo scoperto. Al riguardo, la Corte di merito ha evidenziato che gli appellanti non avevano chiarito la ragione per la quale la somma tra l’interesse debitorio (17,25%) e la commissione di massimo scoperto (1%) determinasse il superamento del tasso soglia (19,79%). Tale affermazione non è stata adeguatamente censurata: e infatti, nemmeno con il ricorso per cassazione si indicano gli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame a ritenere che nella fattispecie si sarebbe prodotto un effetto usurario.

Per quanto attiene all’extra fido, i ricorrenti non chiariscono come la questione del cumulo fosse stata posta al giudice dell’impugnazione e in ciò la censura risulta carente di specificità.

Peraltro, come si è in precedenza accennato, la Corte di merito ha dato atto di una nullità parziale del contratto correlata alla pattuizione dell’interesse convenuto oltre il limite dell’affidamento pari al 21%, sicchè nella precedente fase di merito è stato preso in considerazione, evidentemente, il superamento del tasso soglia correlato alla pattuizione del detto interesse; a fronte di tale dato, la questione che attiene alla commissione di massimo scoperto perde di significato, risultando assorbente il dato per cui l’interesse per l’extra fido era di per sè esorbitante rispetto al succitato tasso soglia.

Con riferimento alle conseguenze che la Corte di appello ha ritenuto di dover trarre dall’accertato superamento del tasso soglia con riferimento al c.d. extra fido, sii impongono, invece, le considerazioni che seguono.

Il giudice distrettuale ha disatteso il motivo di appello basato sull’assunto per cui la sanzione della nullità doveva colpire nella sua totalità la pattuizione degli interessi: si legge nella sentenza impugnata, infatti, che secondo gli odierni ricorrenti, il Tribunale, una volta constatato che il tasso degli interessi del c.d. extra fido convenuto e applicato era superiore al tasso soglia, non poteva limitarsi a ritenere non applicabile tale tasso, dovendo invece dichiarare nulla, nella sua integrità, la pattuizione relativa agli interessi. Sembra di intendere che i ricorrenti deducano che nessun interesse poteva essere dunque preteso dalla banca (giusta l’art. 1815 c.c., comma 2): e infatti si assume, nel ricorso (pag. 19), che “il contratto di scopertura di conto corrente in oggetto deve ritenersi gratuito e con il diritto alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi”; gli stessi istanti rammentano, del resto (pag. 18 del ricorso), di aver domandato giudizialmente, sul presupposto dell’applicazione di tassi usurari, “la nullità di ogni pattuizione che prevede una remuneratività del prestito erogato contro la L. n. 108 del 1996”.

Anzitutto la doglianza è palesemente sprovvista di autosufficienza, in quanto i ricorrenti non riproducono il contenuto della clausole, o delle clausole, che qui interessano. In tal modo, la Corte non è posta nella condizione di ben comprendere il preciso oggetto delle intercorse pattuizioni e, in conseguenza, gli esatti termini della proposta censura. Gli stessi istanti non trascrivono nemmeno il contenuto degli atti giudiziari (tra cui la sentenza del Tribunale) che ineriscono al ricalcolo del saldo debitore e tale carenza impedisce di avere una precisa cognizione delle operazioni che hanno condotto alla statuizione di condanna del Tribunale, confermata dalla Corte di appello.

E’ certo, peraltro, che il superamento del tasso soglia con riferimento all’extra fido non incida sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell’accordato.

Può osservarsi, in proposito, che l’art. 1815 c.c., di cui hanno fatto applicazione i giudici del merito, preveda, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

In termini generali, la clausola è un’unità precettiva dell’accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass. 11 aprile 1979, n. 2123).

Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un’unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali.

Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all’interesse dovuto per il c.d. extra fido fosse una componente dell’unica clausola che disciplinava l’interesse debitorio o se essa potesse essere considerata come una clausola a sè stante, autonoma e distinta rispetto a quella che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l’apertura di credito. Ciò che rileva, infatti, è che l’art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intendi per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell’art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano. Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui – per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l’entità dell’indebitamento del correntista) – nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell’interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell’interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all’effetto invalidante).

D’altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall’effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l’indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuzione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina.

In conclusione, dunque, l’indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l’indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario.

Secondo, terzo e quarto motivo sono, così, infondati.

4. – Nemmeno il quinto motivo merita accoglimento.

La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda diretta al risarcimento dei danni morali rilevando che ai fini della configurazione del reato di usura è necessario il dolo, osservando, poi, che, nel caso di specie, non vi erano elementi per ritenere sussistente il detto elemento psicologico.

La censura svolta dai ricorrenti pare travisare il senso di tale motivazione laddove sottolinea come il contratto usurario possa essere concluso da una persona giuridica, e quindi da una banca. Ad ogni modo, il motivo non contrasta efficacemente la proposizione su cui si fonda la statuizione che qui interessa: quella secondo cui, in concreto, non era stata data prova del dolo che doveva contrassegnare la condotta posta in essere dalla banca. L’ulteriore deduzione secondo cui il danno lamentato avrebbe potuto, essere liquidato in via equitativa è evidentemente priva di rilievo, risultando assorbente, in proposito, l’accertata inesistenza del danno morale.

5. – Inammissibile è, infine, il sesto motivo.

La Corte di Catania ha infatti osservato che nel formulare il motivo di appello relativo ai danni lamentati da M. era stata mutata la causa petendi della domanda risarcitoria, sicchè la censura non risultava ritualmente formulata e non poteva essere nemmeno oggetto di valutazione.

In conseguenza, parte ricorrente avrebbe dovuto aggredire tale assorbente ratio decidendi.

6. – Il ricorso è dunque respinto.

7. – La sorte delle spese processuali è retta dal principio di soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori e rimborso delle spese generali in ragione del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2017

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