Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2147 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2147 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 1797-2008 proposto da:
ZANETTI

CARLO C.F.ZNTCRL57A16B832G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato MANCINI ANDREA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DEFILIPPI CLAUDIO, CIANFANELLI DEBORAH;
– ricorrente contro

INTRA MOBILI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.00214690166, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI

Data pubblicazione: 31/01/2014

GIOIA GIOVAN CANDIDO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANENTI EUGENIO;
– controricorrente nonchè contro

BIANCHI & BELLINI SNC, IN PERSONA DEI LEGALI RAPP.TI;

avverso la sentenza n. 814/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 23/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Domenico Sorace con delega depositata
in udienza dell’Avv. Di Gioia Giovan Candido difensore
della controricorrente che insiste sul controricorso,
conferma il fallimento della Società;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimata –

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.4.1998, la Bianchi
& Bellini s.n.c., rivenditrice di mobili, conveniva in giu-

per sentirlo condannare al pagamento della somma di
12.600.000, a saldo dell’acquisto di una sala da pranzo,
oltre alla ulteriore somma di £ 6.011.000, importo decurtate originariamente dalla somma dovuta, quale incentivo previsto in caso di pagamento immediato, ipotesi
non verificatasi nella specie.
Si costituiva in giudizio il convenuto assumendo che aveva integralmente corrisposto il prezzo della vendita,
tanto che, in data 19.12.1997, gli era stato rilasciato lo
scontrino fiscale per £ 10.000.000, in occasione del
saldo del prezzo; che il mobilio acquistato era risultato
difettoso, tanto che era stato necessario l’intervento
della ditta Intra Mobili s.r.1., produttrice dei mobili oggetto di causa; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice e della Intra Mobili alla restituzione
dell’importo versato, oltre al risarcimento del danno in
via equitativa.
La società Intra Mobili, chiamata in causa dall’attrice,
si costituiva eccependo la decadenza dalla garanzia ex
art. 1495 c.c. e l’insussistenza dei vizi lamentati.
Assunta la prova testimoniale, con sentenza 3.6.2002, il

1

dizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, Zanetti Carlo

_.,

Tribunale,in parziale

accoglimento

della domanda

dell’attrice, condannava lo Zanetti al versamento della
somma di € 6.404,07, oltre interessi; rigettava la doman-

respingeva la riconvenzionale della convenuta.
Avverso tale sentenza lo Zanetti proponeva appello cui
resistevano entrambe le società appellate.
Con sentenza depositata il 23.6.2007 la Corte d’Appello
di Genova confermava la sentenza di primo grado, di#
.chiarardo inammissibile l’appello proposto da Zanetti
Carlo nei confronti della Intra Mobili s.r.l. e respingendo
l’appello dello Zanetti

nei confronti della Bianchi &

Bellini s.n.c. nonché l’appello incidentale della

terza

chiamata Intra Mobili s.r.1.; condannava l’appellante al
pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che,benché i vizi dei beni
mobili fossero stati riconosciuti dalla società venditrice
e da quella chiamata in causa, non era provato il permanere dei difetti dopo l’intervento riparatore della ditta
produttrice,né lo scontrino fiscale, emesso il 19.12.1997,
provava il versamento della somma di £ 12.400.000, essendo

il negoziante tenuto, comunque, ad emetterlo

all’atto della consegna della merce all’acquirente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Zanetti
Carlo formulando quattro motivi con i relativi quesiti.

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da di pagamento della ulteriore somma di £ 6.011.000 e

Resiste con controricorso la s.r.l. Arredamenti International ( già s.r.l. Intra Mobili).L’intimata Bianchi & Bellini non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente deduce:
1)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia, laddove il
giudice di appello aveva ritenuto non provata la sussistenza di difetti tali da giustificare una riduzione del
prezzo,nonostante che dalla prova testimoniale fosse
emerso il riconoscimento dei vizi da parte della società
venditrice e della produttrice dei mobili;
2)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere
il giudice di appello valutato non correttamente le prove
testimoniali acquisite, ritenendo inattendibile e generica
la testimonianza resa da Giulio Zanetti, figlio del convenuto Zanetti Carlo;
3)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, laddove il giudice di
secondo grado non aveva valutato in modo corretto le
prove documentali, tenuto conto che lo scontrino fiscale
emesso dalla venditrice il 19.12.97, in difetto di prova
contraria, provava l’avvenuto pagamento della merce; la
sentenza impugnata era, comunque, priva di adeguata

3

Motivi della decisione

motivazione in ordine alla prevalenza data alle prove testimoniali di controparte;
4)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
per avere il giudice di appello valutato in modo non

corretto la rilevanza dello scontrino fiscale emesso dalla Bianchi & Bellini, omettendo di tener conto della
presunzione ex art. 2697 c.c., in ordine alla veridicità di
quanto risultante dalle scritture contabili, con la conseguenza che sarebbe spettato al venditore dimostrare che
lo scontrino suddetto non era stato emesso contestualmente al pagamento; non era, peraltro, indicata la ragione per cui sullo scontrino stesso non fosse stato riportato l’importo ancora dovuto dal debitore.
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la
loro evidente connessione con riferimento alla prova
dell’integrale pagamento del prezzo della merce ed alla
sussistenza di difetti della stessa, sono infondati.
Va rilevato, innanzitutto, che la domanda proposta in
appello/ nei confronti di Intra Mobili / è stata dichiarata
inammissibile per la sua novità e, quanto alla domanda
nei confronti della Bianchi & Bellini, la sentenza impugnata ha ribadito che dall’esame della prova testimoniale non era emerso “il permanere dei difetti dopo
l’intervento riparatore della ditta produttrice” dei mobili, tale da giustificarne la riduzione del prezzo.

4

/P°

La Corte di merito ha, inoltre, escluso, con adeguata e
corretta motivazione, che lo scontrino fiscale avesse
valenza probatoria del versamento del corrispettivo dei

ria della sua emissione al momento della consegna della
merce all’acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo e, sulla base della valutazione
delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto, comunque,
non provato che fosse stato corrisposto il saldo del corrispettivo ancora dovuto. Non è dato, quindi,ravvisare alcun vizio motivazionale, risolvendosi le censure sul
punto in un inammissibile diverso apprezzamento delle
risultanze probatorie, esulante dal sindacato di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,
delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese
processuali che si liquidano in 2.200,00, di cui E
200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19.11.2013

beni in questione, avuto riguardo alla natura obbligato-

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