Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2147 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2147 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 8383-2016 proposto da:
GUGLIELMI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO n. 94, presso lo studio dell’avvocato

MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA n. 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ‘,ELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO,
EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE
MATANO;

– resistente –

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or

eU .

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso la sentenza n. 6544/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 08383 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

PROC. nr . 8383/2016 RG

RILEVATO

che con sentenza del 24.9-11.11.2015 nr. 6544 la Corte di appello di
Roma rigettava il gravame proposto da FRANCESCA GUGLIELMI avverso la
sentenza del Tribunale di Roma nr. 11259/2013, nella parte in cui,
decidendo sulla opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS
(nr. 397 2012 00235838 17), dopo avere dichiarato la cessazione della

che la Corte territoriale rilevava che il giudice di primo grado aveva
motivato la compensazione delle spese in ragione della «natura della causa»
nonché del «riconoscimento da parte dell’INPS dell’avvenuto pagamento».
Nessuna specifica critica era stata sollevata nell’atto di appello avverso tale
motivazione; inoltre l’appello non precisava il tipo di contribuzione oggetto
del recupero, le ragioni della opposizione, la documentazione prodotta
dall’INPS in sede di costituzione e la data di relativa formazione, con ciò
impedendo ogni verifica, che non poteva ritenersi affidata all’iniziativa del
collegio giudicante;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza FRANCESCA
GUGLIELMI, affidando l’impugnazione a due motivi mentre l’INPS ha
depositato procura speciale in calce al ricorso notificato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che la parte ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che la parte ricorrente ha dedotto:
-con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.434
cod.proc.civ. e dell’art. 54, commi 1 e 2, D.L. 83/2012, sul rilievo che
nell’atto di impugnazione erano state esposte le ragioni di fatto e di diritto a
sostegno del gravame ed erano individuate le statuizioni del giudice di
primo grado impugnate;
-con il secondo motivo, violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per
avere la Corte di merito ritenuto sufficientemente motivata la decisione di

1

materia del contendere, compensava le spese di lite ;

PROC. nr . 8383/2016 RG

prime cure sebbene non fossero state enunciate gravi ed eccezionali
ragioni per la compensazione delle spese, che avrebbero dovuto essere
poste a carico dell’INPS secondo il principio di soccombenza virtuale;
che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile per
difetto di specificità;
che la sentenza impugnata ha ritenuto l’appello (in punto di spese)

sentenza di primo grado, dall’altro perché privo delle allegazioni di fatto
necessarie ad individuare la parte virtualmente soccombente ( contribuzione
oggetto dell’addebito, ragione del giudizio di opposizione, documentazione
prodotta dall’INPS ed epoca della sua formazione). E’ infatti evidente che il
mero annullamento dell’avviso di addebito da parte dell’INPS non era in sé
sufficiente ad individuare l’ente previdenziale come parte virtualmente
soccombente giacchè intervenuto, per quanto attestato dalla sentenza di
primo grado, per il pagamento dei contributi.
Per censurare specificamente la sentenza d’appello la parte ricorrente
avrebbe dovuto riportare nel presente ricorso le allegazioni dell’atto di
appello con le quali si indicavano i dati di fatto correttamente considerati
dalla Corte di merito come necessari ai fini della ammissibilità del gravame.
A tale onere di specificità la parte ricorrente non ha adempiuto,
limitandosi a richiamare un’ unica locuzione generica del ricorso in appello
(« Il primo giudice ha del tutto obliterato le prescrizioni della legge relative
al principio della soccombenza ed alla conseguente condanna al pagamento
delle spese di giudizio che essa comporta» ) .
Il mancato assolvimento all’onere di specificità del ricorso in
cassazione— ai sensi dell’articolo 366 nr. 6 cod. proc.civ.— non consente a
questa Corte l’esame diretto del fatto processuale (nella specie dei
contenuti del ricorso in appello).
che,

pertanto, considerate le circostanze cui si è fatto richiamo,

essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato
inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 1, cod. proc. civ.;
che le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in
ragione della assenza di sostanziale attività difensiva dell’INPS;

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inammissibile, da un lato perché non coerente rispetto alle motivazioni della

PROC. nr . 8383/2016 RG

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR
115 del 2002;

PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente

il ricorso a norma del commal-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza in data 5 dicembre 2017

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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