Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2147 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 12/07/2018, dep. 25/01/2019), n.2147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21845-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM. TRIB. REG. VENETIO,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

con separati accertamenti, all’esito di una verifica fiscale sulla Europan S.r.l., veniva rinvenuta documentazione extracontabile dalla quale risultava il pagamento di ore straordinarie al personale (gli attuali controricorrenti), ore straordinarie non contabilizzate, e per le quali non era stata effettuata l’obbligatoria ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro;

tutti i contribuenti, come detto, dipendenti della Europan S.r.l., ricorrevano, dapprima al giudice di primo grado ed infine a quello d’appello che, accoglieva il gravame, sul presupposto che gli avvisi di accertamento fossero illegittimi, in quanto emessi nei confronti di soggetto diverso (il sostituito d’imposta) da quello obbligato (il datore di lavoro);

avverso tale pronuncia della CTR di Venezia – Mestre, n. 62/1/10, depositata il 22/6/2010, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi;

B.M., + ALTRI OMESSI, ritualmente intimati, non si sono costituiti, mentre gli altri intimati hanno aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con correlata istanza di estinzione della controversia, in relazione a questi ultimi, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 8,49 e 51″ per avere la CTR, con la sentenza oggetto di impugnativa, illegittimamente, ritenuto che, i lavoratori dipendenti in caso di omessa ritenuta d’acconto non siano soggetti passivi d’imposta;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1034 c.c., per avere la CTR, illegittimamente, ritenuto che, dalla avvenuta sottoscrizione della conciliazione giudiziale tra fisco e sostituto d’imposta, non accompagnata dalla quietanze attestanti il debito d’imposta, potesse conseguire la preclusione ad agire nei confronti degli attuali controinteressati;

3. con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo dell’illogica motivazione;

4. il ricorso s’appalesa manifestamente fondato alla stregua delle considerazioni che seguono;

5. infatti, in relazione al primo motivo di ricorso, la sentenza in disamina si pone in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il sostituto, datore di lavoro, non abbia operato, come nel caso di specie, la ritenuta di acconto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, omettendo il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l’obbligo di ovviare all’omissione, dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, e l’amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere l’imposta da quest’ultimo, esercitando i normali poteri di controllo e accertamento in verifica della dichiarazione dei redditi e liquidando la maggiore imposta in dipendenza dei proventi non dichiarati (Cass. n. 2330 del 2000);

6. per quanto precede, il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi, in considerazione del fatto che risulta priva di qualsivoglia valenza, in relazione al caso di specie, l’esistenza di conciliazione sulle somme non versate dal sostituto d’imposta; trattandosi di atto di conciliazione carente di quietanza di avvenuto pagamento;

7. la sentenza impugnata, va, infine, cassata con rinvio alla CTR di Venezia – Mestre, che in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

8. va, invece, dichiarata cessata la materia: dei contendere con compensazione delle spese, nei confronti degli altri intimati che hanno presentato regolare domanda di condono ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con pagamento integrale di quanto dovuto, come da comunicazione dell’Agenzia ricorrente in data 14/11/2012

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti di B.M., + ALTRI OMESSI, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR di Venezia – Mestre che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dì legittimità. Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti degli altri intimati con compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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