Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21469 del 19/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 19/08/2019), n.21469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2028/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

GREEN LINE DI A. F. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI REHO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1510/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/01/2013 R.G.N. 374/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 7 gennaio 2013, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame svolto dalla s.a.s. GREEN LINE di F. e C., ha riformato la sentenza di primo grado e annullato le tre cartelle esattoriali per il recupero di benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità, indebitamente fruiti, ad avviso dell’ente previdenziale, in difetto di un effettivo incremento occupazionale, con l’assunzione di sette lavoratori posti in mobilità dalla s.r.l. MCP e in presenza di un trasferimento di azienda;

2. la Corte di merito riteneva trattarsi di lavoratori in mobilità provenienti dalla MCP e assunti in contesto aziendale nuovo, a tanto pervenendo sulla scorta del compendio istruttorio alla stregua del quale erano risultate dimostrate la cessazione effettiva dell’attività dell’azienda di provenienza e l’assunzione presso diversa e nuova azienda;

3. avverso tale sentenza ricorre l’INPS con ricorso, affidato a un motivo, cui ha resistito la s.a.s. GREEN LINE di F. e C., con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;

4. Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è

rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo l’INPS denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi da 1 a 4, art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale riconosciuto la sussistenza del diritto agli sgravi contributivi nonostante la dimostrazione, all’esito dell’istruttoria espletata, del dato decisivo costituito sia dall’identità dell’attività svolta dalla s.a.s. Green Line rispetto a quella svolta in precedenza dalla MPC s.r.l., sia dalla circostanza che i sette lavoratori, transitati dall’una all’altra società, avessero continuato ad essere occupati nella stessa azienda intesa in senso oggettivo;

6. il ricorso, ammissibile perchè tempestivamente affidato all’agente notificante, non può essere accolto;

7. questa Corte ha affermato che i benefici previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, non spettano quando tra l’impresa che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che li assume siano configurabili gli elementi oggettivi della cessione d’azienda (v., fra le altre, Cass. n. 26836 del 2018 e i precedenti ivi richiamati);

8. la finalità delle agevolazioni è quella di favorire l’occupazione dei lavoratori effettivamente espulsi dal mercato del lavoro;

9. a norma dell’art. 2112 c.c., comma 1, in caso di trasferimento di un’azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il trasferimento non costituisce di per sè motivo di licenziamento, questi è tenuto all’assunzione dei lavoratori; la sussistenza di un obbligo di assunzione ostativo alla percezione dei benefici viene dunque riferita al medesimo complesso produttivo che ha collocato i lavoratori in mobilità, senza che ne rilevi la diversa titolarità;

10. questa Corte ha, altresì, precisato che ai fini di ottenere l’applicazione dei benefici contributivi, qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori ed oggetto sociale, è onere dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. n. 12589 del 1999 e Cass. n. 8800 del 2001) e, si aggiunge, delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire al complesso ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva (v. da ultimo sul tema Cass. n. 9682 del 2016);

11. è stato puntualizzato (Cass. n. 14247 del 2012) che la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, esclude dai benefici contributivi coloro che sono “tenuti ai sensi del comma 1” ad assumere i lavoratori licenziati, ossia coloro che sono tenuti ad assumere in forza del diritto di precedenza nell’assunzione previsto dalla L. n. 264 del 1949, art. 15 (a cui rinvia specificamente dell’art. 8, comma 1, in esame). La disposizione fa riferimento alla “medesima azienda” che nell’arco di sei mesi dal licenziamento proceda a riassunzioni (il termine è stato ridotto da un anno a sei mesi ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, u.c.);

12. il tenore lessicale della disposizione normativa consente di ritenere che l’esclusione dei benefici contributivi non ha portata generale ma si riferisce specificamente a determinati soggetti tenuti a riassumere in forza del diritto di precedenza vantato dai lavoratori licenziati;

13. il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di non incentivare questa evenienza, ritenendo incompatibile una sopravvenuta situazione di necessità di ampliamento del livello occupazionale con le ragioni che hanno legittimato l’avvio della procedura di mobilità e che hanno giustificano la contrazione del livello occupazionale con l’estromissione dei lavoratori eccedenti;

14. ne consegue che l’impresa cessionaria dei beni aziendali dell’impresa cedente che ha proceduto ai licenziamenti può, in linea di massima, fruire dei benefici contributivi previsti dell’art. 8, comma 4, in esame, perchè non appartiene al novero delle imprese tenute a riassumere ai sensi della L. n. 264 del 1949, art. 15, non essendo la “medesima azienda” che ha proceduto ai licenziamenti;

15. trattasi di conclusione coerente con le regole dettate in materia di trasferimento d’azienda, così come interpretate da questa Corte. Invero, il cessionario è obbligato all’assunzione solo dei lavoratori che sono in forza presso l’azienda ceduta prima del trasferimento, mentre non ha nessun obbligo nei confronti di coloro il cui rapporto con il cedente era già cessato anteriormente (Cass. n. 4598 del 2015, n. 2245 del 1995). Medesimo approdo esegetico è stato adottato dalla Corte di giustizia Europea (sentenza n. 478 del 2005 in causa C-578/2003).

16. condivisibilmente è stato precisato che il beneficio non spetta se si tratta di operazione puramente fittizia, preordinata solo a fruire indebitamente delle agevolazioni contributive, per cui nel caso in cui la cessionaria non configuri una realtà produttiva nuova ed autentica bensì ricalchi sostanzialmente la stessa azienda che ha provveduto ai licenziamenti, la situazione ricade nella previsione dell’art. 8, comma 1 (ossia nella L. n. 264 del 1949, art. 15) dovendosi ritenere l’impresa cessionaria la “medesima azienda”, tenuta all’assunzione dei lavoratori e, di conseguenza, esclusa – nell’arco dei sei mesi – dai benefici contributivi;

17. alla configurabilità di condotte elusive – pur dopo l’avvenuto trasferimento del personale e pur in presenza del consenso delle organizzazioni sindacali – potrà procedersi provando – anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, la cui presenza è devoluta alla valutazione del giudice di merito – il perseguimento di finalità estranee a quelle che hanno indotto il legislatore all’erogazione dei benefici di cui al summenzionato art. 8 (Cass. 20499 del 2008);

18. nel caso di specie la Corte distrettuale si è attenuta ai principi di diritto innanzi esposti, avendo escluso – a seguito di valutazione, insindacabile in sede di legittimità, del compendio probatorio – un trasferimento d’azienda tra le due società ed accertato la novità ed autenticità della realtà produttiva da plurimi elementi di fatto (la diversa produzione presso la Green Line, volta a realizzare prodotti nel settore idrosanitario, indirizzati ad una clientela differente rispetto alla cliente della MPC i cui prodotti erano destinati al settore automobilistico, elettrodomestico e solo marginalmente in ambito sanitario; la cessione di parte soltanto dei macchinari stante la realizzazione di prodotti diversi; il luogo di lavoro, per quanto immutato, era diventato soltanto un sito produttivo; lo stesso capannone non era di proprietà della MPC);

19. il motivo d’impugnazione si risolve nel richiedere, inammissibilmente, un nuovo apprezzamento del compendio probatorio, ma trattasi di censura non proponibile ora, vigente il novellato vizio di motivazione, nè proponibile con il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in sede di legittimità;

20. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte che ha svolto attività difensiva;

21. non si provvede alla regolazione delle spese per la parte che non ha svolto attività difensiva;

22. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore della s.a.s. Green line, in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019

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